Regolamento (UE) 2024/2636
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2636 della Commissione, dell'8 ottobre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194 per quanto riguarda le responsabilità degli operatori professionali e il modello per comunicare i risultati delle indagini relative all'organismo nocivo Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il quadro attuativo già previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194 per il contenimento di Clavibacter sepedonicus, chiarendo che l'obbligo di distruzione o smaltimento delle piante infette è eseguito dagli operatori professionali sotto controllo ufficiale. Viene inoltre sostituito l'allegato II, con un modello di comunicazione dei risultati delle indagini annuali reso più coerente e meno oneroso, eliminando o precisando alcuni dati ritenuti non significativi. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194 in materia di misure contro Clavibacter sepedonicus, chiarendo le responsabilità degli operatori professionali e aggiornando il modello di comunicazione dei risultati delle indagini.
Ambito di applicazione
Si applica alle misure di eradicazione e prevenzione della diffusione di Clavibacter sepedonicus nel territorio dell'Unione, con particolare riguardo alle piante specificate e ai tuberi di patata oggetto di indagini annuali basate sul rischio. Incide sugli operatori professionali, che sotto il controllo ufficiale dell'autorità competente devono garantire la distruzione o il diverso smaltimento delle piante infette, e sugli Stati membri, che comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini. Non introduce un nuovo regime sostanziale autonomo, ma modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194 e il relativo allegato II.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2636 della Commissione
Il regolamento interviene sul regime attuativo già stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194 in materia di contrasto a Clavibacter sepedonicus, organismo nocivo delle patate. La Commissione motiva la modifica con l'esigenza di rendere più efficace l'attuazione pratica delle misure di eradicazione e di semplificare il modello usato dagli Stati membri per trasmettere i risultati delle indagini annuali.
Contesto e finalità
Il regolamento (UE) 2022/1194 aveva istituito misure per eradicare l'organismo nocivo e prevenirne la diffusione nell'Unione. Dall'esperienza applicativa è emerso che alcune attività, in particolare la distruzione o lo smaltimento delle piante infette e la raccolta dei dati per la comunicazione annuale, possono essere svolte con maggiore efficacia dagli operatori professionali sotto controllo ufficiale, anziché direttamente dalle autorità competenti. Inoltre, il modello di reporting dell'allegato II presentava dati ritenuti ridondanti o poco significativi, tali da generare oneri amministrativi non necessari.
Modifica dell'articolo 6: obblighi relativi alle piante infette
La modifica principale riguarda l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2022/1194. Restano ferme le regole di fondo: le piante specificate designate come infette non devono essere piantate e devono essere distrutte o altrimenti smaltite solo se sia stato accertato che non esiste un rischio identificabile di diffusione dell'organismo nocivo. La novità consiste nel fatto che tale attività è ora espressamente affidata agli operatori professionali, i quali agiscono sotto il controllo ufficiale dell'autorità competente e nel rispetto dell'allegato V, punto 1.
Modifica dell'allegato II: modello per le indagini annuali
L'allegato II viene sostituito integralmente. Il nuovo modello è destinato alla presentazione dei risultati delle indagini sul marciume anulare effettuate durante l'anno civile precedente l'anno della comunicazione, chiarendo così il riferimento temporale da utilizzare. Il modello richiede la distinzione per categorie di materiale vegetale e per tipologia di indagine, includendo:
- tuberi di patata da impianto;
- tuberi di patata destinati a essere piantati nel loro luogo di produzione;
- tuberi di patata diversi da quelli da impianto.
Il modello separa inoltre:
- ispezioni visive delle colture in crescita;
- ispezioni visive dei lotti di tuberi in magazzino;
- prove di laboratorio relative a ciascuna tipologia di ispezione.
Razionalizzazione dei dati richiesti
La Commissione ha ritenuto non utile, ai fini dell'indagine, la comunicazione di alcuni dati. In particolare, non viene più considerata significativa la trasmissione di informazioni sul periodo di campionamento dei tuberi per le prove di laboratorio. Analogamente, il requisito di indicare nei modelli la dimensione dei lotti in tonnellate viene eliminato, poiché la dimensione dei campioni è già disciplinata dall'allegato I, punto 4, del regolamento (UE) 2022/1194 e la richiesta aggiuntiva era soltanto un aggravio amministrativo.
Distinzione tra campioni sintomatici e asintomatici
Il nuovo modello valorizza la distinzione tra campioni sintomatici e campioni asintomatici. Durante le ispezioni visive possono essere prelevati entrambi; i campioni asintomatici sono rilevanti per l'individuazione di infezioni latenti, considerate importanti per comprendere la diffusione della malattia e per impostare misure di contenimento adeguate. Per questo motivo, i risultati delle prove di laboratorio devono essere riportati separatamente per le due tipologie di campione.
Chiarimenti sulla registrazione delle ispezioni positive
Il regolamento chiarisce che il numero di ispezioni visive con risultato positivo può essere registrato solo dopo la disponibilità degli esiti delle prove di laboratorio. Per tale ragione, la relativa colonna del modello viene collocata nella sezione dedicata alle prove di laboratorio, sia per le ispezioni delle colture in crescita sia per quelle dei lotti di tuberi.
Ambito temporale e utilizzo del modello
La prima frase dell'allegato II viene precisata per evitare incertezze operative: il modello deve essere utilizzato per presentare i risultati delle indagini sui raccolti di patate dell'anno precedente quello della comunicazione. In questo modo si favorisce una presentazione coerente e uniforme dei dati da parte delle diverse autorità competenti degli Stati membri.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Responsabilità per la distruzione o lo smaltimento delle piante infette
L'articolo 1, punto 1, sostituisce l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2022/1194. Le piante specificate designate come infette a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera a), non possono essere piantate; gli operatori professionali, sotto il controllo ufficiale dell'autorità competente, devono garantire che le piante specificate infette siano distrutte o altrimenti smaltite conformemente all'allegato V, punto 1, purché sia accertato che non vi sia alcun rischio identificabile di diffusione dell'organismo nocivo.
Aggiornamento del modello di comunicazione dei risultati delle indagini
L'articolo 1, punto 2, sostituisce integralmente l'allegato II del regolamento (UE) 2022/1194 con un nuovo modello per la presentazione dei risultati delle indagini sul marciume anulare effettuate durante l'anno civile precedente l'anno della comunicazione. Il modello distingue le categorie di tuberi di patata da impianto, tuberi destinati a essere piantati nel luogo di produzione e tuberi diversi da quelli da impianto, nonché le indagini su colture in crescita e su lotti di tuberi in magazzino.
Razionalizzazione dei dati richiesti nelle indagini
Il nuovo allegato II elimina o chiarisce alcuni dati considerati non utili ai fini dell'indagine, tra cui la comunicazione del periodo di campionamento e della dimensione dei lotti in tonnellate. Viene anche precisato il trattamento dei dati relativi ai campioni sintomatici e asintomatici, distinguendo i risultati delle prove di laboratorio e chiarendo che le infezioni latenti rilevate sui campioni asintomatici devono essere riportate separatamente.
Chiarimenti sul calcolo e sulla registrazione dei risultati
Il modello precisa che il numero di ispezioni visive con risultato positivo può essere registrato solo dopo aver ottenuto i risultati delle prove di laboratorio, con conseguente collocazione della relativa colonna nella sezione dedicata alle prove. Viene inoltre chiarito che il modello è riferito ai risultati delle indagini sui raccolti di patate dell'anno civile precedente quello della comunicazione, al fine di evitare ambiguità operative per le autorità competenti.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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