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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2633

Regolamento (UE) 2024/2633 della Commissione, dell'8 ottobre 2024, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina, famoxadone, flutriafol, mandipropamide e mefentrifluconazolo in o su determinati prodotti

Normativa europea32024R2633

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua gli LMR dell’Unione per cinque sostanze attive, recependo in parte nuovi limiti massimi di residui del Codex Alimentarius e in parte mantenendo o precisando livelli già esistenti alla luce delle valutazioni EFSA. La Commissione interviene dopo aver verificato la compatibilità dei CXL con l’elevato livello di protezione sanitaria dell’Unione e con i criteri del regolamento (CE) n. 396/2005. L’atto modifica esclusivamente l’allegato II del regolamento quadro e contiene anche indicazioni puntuali su talune lacune informative e su un LMR specifico per le foglie di ravanello.

Modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui di azossistrobina, famoxadone, flutriafol, mandipropamide e mefentrifluconazolo in o su determinati prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Riguarda gli operatori della filiera agroalimentare e mangimistica per i prodotti compresi nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005, limitatamente alle combinazioni sostanza attiva/prodotto per le quali l’allegato II viene modificato. Restano esclusi i prodotti non elencati nell’allegato I e, per i CXL non accolti, le combinazioni per le quali l’EFSA o la Commissione hanno evidenziato o ritenuto non accettabile il rischio per i consumatori; inoltre, non si applicano modifiche se il CXL è inferiore all’LMR già vigente, salvo diversa previsione dell’allegato.

Aggiornamento dei livelli massimi di residui per cinque sostanze attive

Il regolamento (UE) 2024/2633 della Commissione modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui (LMR) di azossistrobina, famoxadone, flutriafol, mandipropamide e mefentrifluconazolo. L’intervento si inserisce nel quadro della gestione dei residui di antiparassitari negli alimenti e nei mangimi, con l’obiettivo di allineare la normativa dell’Unione ai nuovi limiti del Codex Alimentarius, purché compatibili con il livello di protezione ritenuto adeguato nell’UE.

Contesto normativo e criteri di valutazione

La Commissione richiama l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005, che consente la fissazione o modifica degli LMR, e valorizza il principio, ricavato dal regolamento (CE) n. 178/2002, secondo cui le norme internazionali devono essere considerate nella legislazione alimentare dell’Unione. Il regolamento sottolinea anche l’esigenza di coerenza con gli standard tecnici internazionali, senza ridurre l’elevato livello di protezione dei consumatori garantito dall’UE.

Valutazione EFSA e rapporto con i CXL del Codex

Il 2 dicembre 2023 la Commissione del Codex Alimentarius ha adottato nuovi CXL per le sostanze interessate. L’EFSA ha valutato i rischi per i consumatori e ha pubblicato una relazione scientifica, alla base della decisione della Commissione. Per alcune combinazioni sostanza/prodotto l’Unione ha presentato riserve in sede Codex, perché l’EFSA aveva individuato un potenziale rischio per la salute; tali CXL non sono quindi recepiti.

In particolare, risultano oggetto di riserva o non accoglimento:

  • famoxadone in cipolle a bulbo, bacche di piante arbustive, cucurbitacee con buccia commestibile, peperoni piccanti e peperoni;
  • mandipropamide in cipolle a bulbo, melanzane e ginseng essiccato, compreso il ginseng rosso;
  • mefentrifluconazolo in diverse derrate di origine animale, pomacee e prodotti del pollame.

Mandipropamide: zucchine e foglie di ravanello

Una parte rilevante della disciplina riguarda il mandipropamide. Per le zucchine, la Commissione ritiene superata la precedente lacuna informativa sulle sperimentazioni sui residui, poiché il nuovo CXL di 0,2 mg/kg per le cucurbitacee con buccia commestibile è supportato da dati e non è stato oggetto di riserva da parte dell’Unione.

Per le foglie di ravanello, invece, il regolamento recepisce il percorso avviato da una domanda di modifica dell’LMR ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, successivamente valutata dallo Stato membro interessato e dall’EFSA. Poiché i residui nelle foglie di ravanello derivano dall’uso sul ravanello e non sui cavoli ricci, la Commissione chiarisce che il nuovo valore di 50 mg/kg deve applicarsi solo alle foglie di ravanello e non all’intero sottogruppo dei cavoli ricci.

Contenuto dell’allegato

L’allegato sostituisce le colonne dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 relative alle cinque sostanze attive. Ne risulta un aggiornamento molto ampio degli LMR per prodotti di origine vegetale e animale, con valori specifici per numerosi gruppi di derrate, tra cui frutta fresca o congelata, ortaggi, cereali, semi oleaginosi, prodotti animali terrestri, latte, uova e miele.

Il testo segnala anche, con note a piè di pagina, alcune situazioni in cui permane l’indicazione di una possibile mancanza di dati o una revisione futura dei valori. È inoltre precisato che il simbolo (*1) indica il limite inferiore di determinazione analitica.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli LMR nell’allegato II

L’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è sostituito, per le colonne relative ad azossistrobina, famoxadone, flutriafol, mandipropamide e mefentrifluconazolo, con nuovi livelli massimi di residui espressi in mg/kg per numerosi gruppi di prodotti vegetali e animali. L’intervento recepisce i CXL del Codex solo quando l’EFSA non ha individuato rischi per i consumatori e quando i valori sono coerenti con l’elenco dei prodotti dell’allegato I del regolamento quadro.

Esclusione o mancato recepimento dei CXL non idonei

I CXL per i quali l’EFSA aveva individuato un potenziale rischio per i consumatori non sono accolti, in particolare per famoxadone in diverse categorie di cipolle, bacche, cucurbitacee e peperoni; per mandipropamide in cipolle a bulbo, melanzane e ginseng essiccato; per mefentrifluconazolo in diverse derrate di origine animale, pomacee e pollame. Il regolamento precisa inoltre che i CXL non vengono inseriti quando si riferiscono a prodotti non compresi nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 o quando risultano inferiori agli LMR già vigenti per la medesima combinazione sostanza/prodotto.

Mandipropamide: zucchine e colmatura della lacuna dati

Per il mandipropamide nelle zucchine la Commissione considera colmata in misura sufficiente la precedente lacuna sui dati di residuo, poiché il nuovo CXL di 0,2 mg/kg per le cucurbitacee con buccia commestibile è pienamente supportato da dati e l’Unione non ha presentato riserve in sede Codex. Il testo richiama il riesame ex articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005 e la precedente previsione di un LMR di 0,2 mg/kg con data di presentazione delle informazioni mancanti.

Mandipropamide: foglie di ravanello

Per le foglie di ravanello, a seguito di una domanda di modifica dell’LMR ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 e della successiva valutazione dello Stato membro competente ed EFSA, viene previsto un LMR specifico di 50 mg/kg. La Commissione chiarisce che tale valore non deve essere esteso all’intero sottogruppo dei cavoli ricci, perché i residui nelle foglie di ravanello derivano dall’uso su ravanelli e non su cavoli ricci.

Motivazione scientifica e criteri di accettabilità

La Commissione fonda la modifica sulla relazione scientifica dell’EFSA e sul relativo parere motivato, tenendo conto dei fattori di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. Viene affermato che le modifiche degli LMR proposte sono accettabili e che la normativa UE deve rimanere coerente con le norme internazionali senza abbassare il livello di protezione sanitaria.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturacommercio internazionalemangimi

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