Regolamento (UE) 2024/2670
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2670 del Consiglio, dell’8 ottobre 2024, che attua il regolamento (CE) n. 1183/2005, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’elenco delle persone soggette a misure restrittive in relazione alla Repubblica democratica del Congo. A seguito delle sentenze del Tribunale nelle cause T-88/23 e T-89/23, il Consiglio sopprime due voci dall’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005. La modifica è limitata all’elenco sanzionatorio e produce effetti immediati nell’ordinamento degli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005 con soppressione di due nominativi dall’elenco delle misure restrittive relative alla Repubblica democratica del Congo.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo, incidendo esclusivamente sull’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005. La modifica riguarda le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi iscritti nell’elenco di cui all’articolo 2 ter del regolamento base; in concreto, sono espunti due nominativi dalla sezione A (Persone). Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica delle misure restrittive relative alla Repubblica democratica del Congo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2670 interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione previsto dal regolamento (CE) n. 1183/2005, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo. Il provvedimento dà seguito alle sentenze del Tribunale nelle cause T-88/23 e T-89/23, con le quali è risultato opportuno rimuovere due nominativi dall’elenco sanzionatorio.
Ambito e finalità della modifica
La misura non istituisce un nuovo regime restrittivo, ma aggiorna in modo puntuale l’allegato I bis del regolamento base, cioè l’elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti alle misure previste dall’articolo 2 ter del regolamento (CE) n. 1183/2005. L’intervento riguarda esclusivamente la sezione A («Persone») dell’elenco.
Contenuto sostanziale
Con l’articolo 1, il Consiglio dispone la modifica dell’allegato I bis secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, vengono soppressi dall’elenco i seguenti nominativi:
- Evariste BOSHAB;
- Alex Kande MUPOMPA.
La soppressione comporta la rimozione di tali soggetti dal perimetro dell’elenco sanzionatorio aggiornato dall’Unione per quanto concerne il contesto della Repubblica democratica del Congo.
Entrata in vigore ed effetti
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la consueta clausola di efficacia: il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Rilevanza pratica per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, il dato operativo principale è l’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio UE: occorre verificare che i due soggetti espunti non siano più trattati come destinatari delle misure restrittive previste dal regolamento base. Resta ferma, per il resto, la disciplina generale del regolamento (CE) n. 1183/2005 e delle misure restrittive collegate.
Disposizioni principali
Soppressione di due voci dall’elenco sanzionatorio
L’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005 è modificato mediante cancellazione, nella sezione A («Persone»), delle voci n. 5 e n. 6 relative a Evariste BOSHAB e Alex Kande MUPOMPA. La modifica discende dalle sentenze del Tribunale nelle cause T-88/23 e T-89/23.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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