Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2670

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2670 del Consiglio, dell’8 ottobre 2024, che attua il regolamento (CE) n. 1183/2005, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo

Normativa europea32024R2670

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l’elenco delle persone soggette a misure restrittive in relazione alla Repubblica democratica del Congo. A seguito delle sentenze del Tribunale nelle cause T-88/23 e T-89/23, il Consiglio sopprime due voci dall’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005. La modifica è limitata all’elenco sanzionatorio e produce effetti immediati nell’ordinamento degli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005 con soppressione di due nominativi dall’elenco delle misure restrittive relative alla Repubblica democratica del Congo.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo, incidendo esclusivamente sull’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005. La modifica riguarda le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi iscritti nell’elenco di cui all’articolo 2 ter del regolamento base; in concreto, sono espunti due nominativi dalla sezione A (Persone). Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica delle misure restrittive relative alla Repubblica democratica del Congo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2670 interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione previsto dal regolamento (CE) n. 1183/2005, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo. Il provvedimento dà seguito alle sentenze del Tribunale nelle cause T-88/23 e T-89/23, con le quali è risultato opportuno rimuovere due nominativi dall’elenco sanzionatorio.

Ambito e finalità della modifica

La misura non istituisce un nuovo regime restrittivo, ma aggiorna in modo puntuale l’allegato I bis del regolamento base, cioè l’elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti alle misure previste dall’articolo 2 ter del regolamento (CE) n. 1183/2005. L’intervento riguarda esclusivamente la sezione A («Persone») dell’elenco.

Contenuto sostanziale

Con l’articolo 1, il Consiglio dispone la modifica dell’allegato I bis secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, vengono soppressi dall’elenco i seguenti nominativi:

  • Evariste BOSHAB;
  • Alex Kande MUPOMPA.

La soppressione comporta la rimozione di tali soggetti dal perimetro dell’elenco sanzionatorio aggiornato dall’Unione per quanto concerne il contesto della Repubblica democratica del Congo.

Entrata in vigore ed effetti

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la consueta clausola di efficacia: il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Rilevanza pratica per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, il dato operativo principale è l’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio UE: occorre verificare che i due soggetti espunti non siano più trattati come destinatari delle misure restrittive previste dal regolamento base. Resta ferma, per il resto, la disciplina generale del regolamento (CE) n. 1183/2005 e delle misure restrittive collegate.

Disposizioni principali

Soppressione di due voci dall’elenco sanzionatorio

L’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005 è modificato mediante cancellazione, nella sezione A («Persone»), delle voci n. 5 e n. 6 relative a Evariste BOSHAB e Alex Kande MUPOMPA. La modifica discende dalle sentenze del Tribunale nelle cause T-88/23 e T-89/23.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunerelazioni esternemisure restrittivediritto dell’Unione europea

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.