Regolamento (UE) 2024/2663
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2663 del Consiglio, dell’8 ottobre 2024, che attua il regolamento (UE) n. 101/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2024/2663 modifica il regime sanzionatorio dell’Unione relativo alla Tunisia previsto dal regolamento (UE) n. 101/2011. A seguito di un riesame, il Consiglio dispone la rimozione dall’elenco di due persone incluse nell’allegato I, con conseguente aggiornamento delle misure restrittive applicabili. Il regolamento è immediatamente operativo secondo la disciplina ordinaria di entrata in vigore degli atti pubblicati in Gazzetta ufficiale.
Aggiornamento dell’elenco di misure restrittive UE relative alla Tunisia mediante cancellazione di due persone dall’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito del regime di misure restrittive dell’Unione nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia, limitatamente alla modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011. L’intervento riguarda la soppressione delle voci relative a due persone specificamente elencate nelle sezioni A e B dell’allegato I. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Aggiornamento delle misure restrittive UE nei confronti della Tunisia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2663 del Consiglio interviene sul regime di misure restrittive adottato nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia, disciplinato dal regolamento (UE) n. 101/2011. L’atto si limita a un aggiornamento mirato dell’elenco dei destinatari delle misure, senza introdurre un nuovo quadro sanzionatorio.
Contesto e base giuridica
Il provvedimento è adottato dal Consiglio l’8 ottobre 2024 sulla base dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 101/2011, dopo proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Nei considerando si evidenzia che, a seguito di un riesame, il Consiglio ha ritenuto opportuno sopprimere le voci di due persone dall’allegato I, insieme alle informazioni relative ai loro diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
Oggetto della modifica
L’articolo 1 prevede la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, nelle sezioni A e B dell’allegato I vengono soppresse le voci relative a:
- Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI;
- Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI.
Effetti pratici
La soppressione delle voci comporta l’uscita delle due persone dall’elenco soggetto alle misure restrittive previste dal regolamento di base per il contesto tunisino. Per gli operatori e i professionisti che gestiscono controlli sanzionatori, ciò implica l’aggiornamento delle verifiche di conformità rispetto alle liste UE applicabili.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato sopprime nelle sezioni A e B le voci relative a Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI e Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI.
Esito del riesame e motivazione dell’aggiornamento
Nei considerando si afferma che, a seguito di un riesame effettuato dal Consiglio, è opportuno sopprimere le voci relative a due persone e le informazioni concernenti i loro diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. La modifica consegue quindi a una verifica periodica del mantenimento delle misure restrittive.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 8 ott 2024Regolamento (UE) 2024/2619
- Regolamento · 8 ott 2024Regolamento (UE) 2024/2632
- Regolamento · 8 ott 2024Regolamento (UE) 2024/2633
- Regolamento · 8 ott 2024Regolamento (UE) 2024/2636
- Regolamento · 8 ott 2024Regolamento (UE) 2024/2642
- Regolamento · 8 ott 2024Regolamento (UE) 2024/2670
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →