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Parere

Parere n. 728/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- -OMISSIS-, contro il Ministero dell’interno, ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 1191/1971, per la revocazione del d.P.R. prot. n. 557/PAS/10171.81/CLL del 10 luglio 2025, conforme al parere n. 322/2025 dell’8 aprile 2025, che ha dichiarato improcedibile il ricorso straordinario proposto per l’annullamento del provvedimento n.13238/f del 23 marzo 2023 di rigetto della sua istanza di rilascio della licenza di porto d’armi.

Giustizia amministrativa202500996

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per revocazione del d.P.R. 10 luglio 2025, che aveva dichiarato improcedibile il precedente ricorso contro il diniego della licenza di porto d’armi

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha chiesto la revocazione del d.P.R. 10 luglio 2025, adottato in conformità al parere del Consiglio di Stato n. 322/2025, sostenendo che tale parere fosse fondato su un’erronea supposizione di fatto. In particolare, ha contestato l’affermazione secondo cui non avrebbe mai impugnato il provvedimento prefettizio del 16 febbraio 2022, notificato il 23 febbraio 2022, recante il divieto di detenzione di armi e munizioni. Ha inoltre sostenuto che il parere avrebbe erroneamente qualificato come definitivo tale provvedimento, ritenendo formatosi il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico e non tempestivamente impugnato il relativo silenzio. Il ricorrente ha prospettato, in subordine, un contrasto dell’art. 6 del d.P.R. n. 1199/1971 con l’art. 3 della legge n. 241/1990 e con l’art. 41, comma 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile sotto entrambi i profili. Quanto alla contestata mancata considerazione del ricorso gerarchico, la Sezione ha precisato che l’espressione contenuta nella premessa del precedente parere, secondo cui il ricorrente non avrebbe mai contestato il provvedimento prefettizio, era fuorviante se considerata isolatamente, ma risultava chiarita dalla successiva precisazione introdotta dall’espressione “o meglio”. Dalla lettura complessiva del parere n. 322/2025 emergeva infatti che il ricorso gerarchico era stato conosciuto e considerato, ma che su di esso si era formato il silenzio-rigetto e che il ricorrente non aveva impugnato tale esito nei termini decadenziali. Quanto alla pretesa erroneità della qualificazione del provvedimento come definitivo, la Sezione ha ritenuto che la censura investisse l’interpretazione dell’art. 6 del d.P.R. n. 1199/1971 e la valutazione giuridica degli effetti del silenzio-rigetto. Si trattava quindi, al più, di un errore di diritto o di giudizio, non censurabile mediante la revocazione per errore di fatto prevista dall’art. 395, n. 4, c.p.c.

Osservazioni

Errore di fatto sulla mancata contestazione del provvedimento prefettizio

La deduzione non integra un errore di fatto revocatorio. Sebbene una frase isolata del precedente parere fosse fuorviante, la lettura complessiva del parere n. 322/2025 dimostrava che il ricorso gerarchico proposto contro il divieto di detenzione era stato considerato; il rilievo decisivo riguardava invece la mancata impugnazione del silenzio-rigetto formatosi su tale ricorso.

Qualificazione come definitivo del divieto di detenzione di armi e munizioni

La censura riguarda l’interpretazione dell’art. 6 del d.P.R. n. 1199/1971 e la valutazione degli effetti giuridici del silenzio-rigetto. Essa configura, al più, un errore di diritto o di giudizio, estraneo all’ambito dell’art. 395, n. 4, c.p.c., che consente la revocazione per errore di fatto.

Norme richiamate

  • art. 15 d.P.R. n. 1199/1971

    È la disposizione posta a fondamento del ricorso straordinario per revocazione del precedente d.P.R.

  • art. 6 d.P.R. n. 1199/1971

    Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.

    La disposizione prevede la formazione del silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico dopo novanta giorni e consente l’impugnazione del provvedimento mediante ricorso giurisdizionale o straordinario. La Sezione considera la controversia sull’applicazione di tale norma una questione interpretativa e quindi di diritto, non un errore di fatto revocatorio.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La revocazione per errore di fatto non è utilizzabile per contestare errori interpretativi o valutazioni giuridiche compiute nel precedente parere.

  • art. 3 legge n. 241/1990

    È stato invocato dal ricorrente per sostenere il contrasto dell’art. 6 del d.P.R. n. 1199/1971, ma la Sezione non accoglie tale prospettazione, qualificando la relativa censura come questione di diritto estranea al motivo revocatorio dedotto.

  • art. 41, comma 2, lettera c), Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    È stato richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa illegittimità del silenzio-diniego; il richiamo non modifica la qualificazione della censura come questione di diritto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto non è ammissibile quando la censura richiede di rivalutare il contenuto degli atti o di interpretare una disposizione normativa, poiché tali doglianze attengono al giudizio o al diritto e non alla percezione oggettiva di un fatto decisivo.
  • Un’affermazione ambigua o inesatta contenuta isolatamente nella motivazione non integra necessariamente errore di fatto revocatorio quando la motivazione complessiva chiarisce che il fatto rilevante è stato conosciuto e valutato dal decisore.
  • La formazione del silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico e la decorrenza del termine per impugnare tale esito costituiscono questioni di interpretazione e applicazione dell’art. 6 del d.P.R. n. 1199/1971, la cui contestazione non può essere veicolata mediante il motivo di revocazione per errore di fatto.

Revocazione del ricorso straordinario relativo al diniego di porto d’armi

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario per revocazione proposto da un privato contro il d.P.R. 10 luglio 2025, con cui era stato dichiarato improcedibile il precedente ricorso straordinario relativo al diniego della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. Il parere riguarda i presupposti della revocazione e, in particolare, la distinzione tra errore di fatto ed errore di diritto.

Vicenda amministrativa e precedente ricorso

Il Questore di Torino aveva respinto l’istanza di rinnovo della licenza di porto d’armi. Successivamente, il Prefetto di Torino aveva adottato, il 16 febbraio 2022, un provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni, notificato il 23 febbraio 2022.

Avverso tale provvedimento il ricorrente aveva proposto ricorso gerarchico al Ministero dell’interno. Non essendo intervenuta una decisione espressa, il precedente parere del Consiglio di Stato aveva ritenuto formato il silenzio-rigetto ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 1199/1971. Poiché il silenzio-rigetto non era stato impugnato nei termini, il divieto di detenzione era stato considerato definitivo. Da tale definitività il precedente parere aveva fatto discendere il carattere vincolato del successivo diniego o della revoca del porto d’armi.

Motivi della revocazione

Il ricorrente ha sostenuto che il parere n. 322/2025 fosse fondato su un’erronea supposizione di fatto, contestando l’affermazione secondo cui non avrebbe mai impugnato il provvedimento prefettizio di divieto di detenzione.

Ha inoltre sostenuto che fosse erronea la qualificazione del divieto come definitivo, deducendo che il ricorso gerarchico era stato effettivamente proposto e contestando la formazione e gli effetti del silenzio-rigetto. A sostegno della propria tesi ha richiamato anche l’art. 3 della legge n. 241/1990 e l’art. 41, comma 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Valutazione sull’asserito errore di fatto

La Sezione ha riconosciuto che, considerata isolatamente, la frase del precedente parere secondo cui il ricorrente non avrebbe mai contestato il provvedimento prefettizio era fuorviante. Tuttavia, la motivazione conteneva subito dopo la precisazione “o meglio”, chiarendo che il ricorso gerarchico era stato considerato, ma che non era stato impugnato il successivo silenzio-rigetto.

La lettura integrale del parere n. 322/2025 confermava infatti che il Consiglio di Stato era consapevole dell’esistenza del ricorso gerarchico. Il precedente parere aveva riportato che il ricorrente aveva impugnato il provvedimento prefettizio, che il ricorso non era stato riscontrato dall’amministrazione e che, contro il silenzio-rigetto, non era stato proposto né ricorso straordinario né ricorso giurisdizionale.

Non vi era quindi una falsa percezione di un fatto decisivo, ma soltanto un’espressione non precisa, comunque chiarita dal contesto complessivo della motivazione.

Valutazione sull’asserito errore di diritto

La seconda censura riguardava la qualificazione del provvedimento di divieto come definitivo e la corretta applicazione dell’art. 6 del d.P.R. n. 1199/1971.

La Sezione ha ritenuto che tale questione coinvolgesse l’interpretazione della disciplina sul silenzio-rigetto e la valutazione degli effetti giuridici della mancata impugnazione. Si trattava, dunque, al più, di un errore di diritto o di giudizio.

Un errore di questo tipo non rientra nell’art. 395, n. 4, c.p.c., che consente la revocazione soltanto quando la decisione sia fondata sulla supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto la cui verità sia incontrastabilmente esclusa o accertata dagli atti, purché il fatto non costituisca punto controverso sul quale la decisione abbia pronunciato.

Esito

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso per revocazione debba essere dichiarato inammissibile.

La Sezione ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaTermini e notificazione del ricorsoLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia
IstitutiDecadenza e tardivitàSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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