Cassazione Civile, Sentenza n. 4352/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava il diniego, in autotutela, dell'Agenzia delle Entrate rispetto ad una richiesta di annullamento relativo all'atto di irrogazione di una sanzione di € 136.664,28 (art. 3, comma 3 d.l. 12/2002 conv. L.73/2002) per impiego di lavoratori non risultanti da scritture obbligatorie nel periodo 1/1/2002-2/9/2002. La controversia verteva sulla possibilità di sindacare in sede giurisdizionale il rifiuto dell'amministrazione di riesaminare/annullare l'atto in autotutela e, in subordine, sulla legittimità dell'applicazione della sanzione alla luce di precedenti pronunce (anche costituzionali) e di sentenze di altri giudici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi di ricorso, confermando il principio per cui il giudice può sindacare il diniego di autotutela soltanto con riferimento a profili di illegittimità del rifiuto o alla presenza di ragioni di rilevante interesse generale, e non per riesaminare la fondatezza dell'atto impositivo ormai definitivo. Ha inoltre ritenuto che, nel caso concreto, l'atto sanzionatorio fosse divenuto definitivo e che non ricorressero i presupposti per l'applicazione ex officio della sentenza della Corte Costituzionale n.144/2005 né per rimettere in discussione la sanzione. Tuttavia la Corte ha accolto il terzo motivo relativo alla illegittima condanna per responsabilità ex art.96 c.p.c., ritenendo infondata la qualificazione dell'iniziativa processuale della ricorrente come finalizzata ad aggirare termini di decadenza o posta in mala fede/colpa grave. Perciò ha cassato la parte della sentenza che aveva condannato la ricorrente al pagamento di somme ex art.96 c.p.c., deciso nel merito ex art.384 c.p.c. e compensato integralmente le spese processuali tra le parti.
Norme richiamate
art. 3, comma 3 del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12 (convertito nella l. 23 aprile 2002, n. 73)
art. 3, comma 3 del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12
Norma originaria di riferimento per la determinazione della sanzione contestata; la Corte evidenzia che, nonostante successiva pronuncia di incostituzionalità (Corte Cost. n.144/2005), l'effetto di detta pronuncia non poteva essere applicato al provvedimento ormai definitivo nella fattispecie per carenza dei presupposti procedurali
art. 2-quater del d.l. 30 settembre 1994, n. 564 (convertito con l. 30 novembre 1994, n. 656)
art. 2 quater del d.l.30 settembre 1994 n.564 (convertito con l.30 novembre 1994 n. 656)
Stabilisce che per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio è necessario che l'atto sia illegittimo: la Corte lo interpreta come presupposto necessario anche per che il giudice possa sindacare il diniego di autotutela
art. 2 del DM 11 febbraio 1997, n. 37
art. 2 del DM 11 febbraio 1997 n. 37
Richiamato assieme all'art.2-quater quale disposizione che vincola l'esercizio dell'autotutela alla illegittimità dell'atto amministrativo
art. 22 legge 24 novembre 1981, n. 689
art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689
Norma richiamata in relazione ai limiti del sindacato giurisdizionale sul potere di autotutela; la Corte chiarisce che il controllo giudiziale sul diniego è limitato a profili di illegittimità e a ragioni di rilevante interesse generale, non alla riconsiderazione della fondatezza dell'atto impositivo definitivo
art. 96 c.p.c.
Norma sulle spese e responsabilità processuale (mala fede/colpa grave); la Corte ha ritenuto infondata la qualificazione della condotta della ricorrente come colpa grave e ha cassato la statuizione che la condannava al pagamento di somme ex art.96
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c.
Norma che disciplina il vizio per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha dichiarato per talune doglianze l'inammissibilità in presenza della cd. "doppia conforme" senza indicazione delle ragioni di fatto che le distinguano
art. 384 c.p.c.
Articolo che autorizza la Corte a decidere nel merito dopo cassazione; la Suprema Corte ha deciso nel merito e provveduto alla liquidazione delle spese
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (più pronunce richiamate)
Cass. 2.12.2014 n.25524; Cass. sez. V, 28.3.2018 n.7616; ord. 4937/2019; ord. 7318/2022
La Corte richiama consolidata giurisprudenza secondo cui il sindacato sul diniego di autotutela non può estendersi alla fondatezza dell'atto impositivo ormai definitivo e che il controllo è ammesso limitatamente a profili di illegittimità e interessi generali
Sentenze della Corte Costituzionale
Corte Cost. n.144/2005 e n.130/2008
Riferite come precedenti di incostituzionalità; la Corte di Cassazione osserva che tali pronunce non sono automaticamente efficaci nei confronti di atti già divenuti definitivi ove non sussistano i presupposti per la loro applicazione e non siano state esperite le necessarie azioni processuali
Criteri Engel (giurisprudenza europea)
Richiamati come criterio per valutare eventuali profili che possano far ricadere una fattispecie nell'ambito di garanzie penali; la Corte osserva che nella fattispecie non è stata allegata una violazione dei criteri Engel idonea a incidere sulla decisione
Massime di principio
- Il ricorso contro il diniego di annullamento in autotutela è ammesso solo per denunciare profili di illegittimità del rifiuto o per dimostrare l'esistenza di ragioni di rilevante interesse generale; non è strumento per rimettere in discussione la fondatezza di atti impositivi ormai definitivi.
- L'esercizio dell'autotutela presuppone l'esistenza di un vizio di illegittimità dell'atto amministrativo (art. 2-quater d.l. 564/1994 e art.2 DM 37/1997); se tale illegittimità non è dimostrata, il diniego è legittimo e difficilmente sindacabile in giudizio.
- Una sentenza di incostituzionalità che investe la norma applicata non produce automaticamente effetti nei confronti di atti amministrativi divenuti definitivi se non ricorrono i presupposti procedurali e sostanziali per l'applicazione retroattiva; è importante verificare la situazione processuale (es. mancata riassunzione del giudizio) prima di invocarla come elemento idoneo all'autotutela.
- Le doglianze per omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell'art.360 c.p.c. possono essere dichiarate inammissibili se si fondano su una «doppia conforme» senza spiegare le divergenze di fatto tra le decisioni impugnate.
- Il ricorrente non deve temere che l'esercizio legittimo della tutela giurisdizionale avverso un diniego di autotutela sia automaticamente qualificato come mala fede o colpa grave ai fini dell'art.96 c.p.c.; la condanna per responsabilità processuale richiede elementi concreti di gravità e intenzionalità.
- Nelle controversie tributarie, per ottenere la revisione di un atto definitivo è spesso necessario provare un concreto vizio di illegittimità o una circostanza nuova che giustifichi l'interesse pubblico all'annullamento; la mera disconferma della pretesa amministrativa senza tali presupposti non è sufficiente.
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