Cassazione Civile, Sentenza n. 4350/2024 del 19/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello che aveva dichiarato la trasformazione del contratto di lavoro originariamente part-time in un contratto a tempo indeterminato full-time per fatti concludenti. La società sosteneva che il pagamento delle maggiorazioni per lavoro supplementare/straordinario escludesse l'esistenza dell'animus novandi e quindi impedisse la novazione contrattuale, invocando altresì l'art. 1230 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha confermato che la Corte d'Appello ha correttamente accertato, sulla base di prova di fatto, la trasformazione del rapporto part-time in rapporto a tempo pieno per facta concludentia, richiamando costante giurisprudenza che ammette la novazione per comportamenti concludenti quando l'orario effettivo corrisponde stabilmente al tempo pieno. La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione secondo cui il pagamento delle maggiorazioni osterebbe alla novazione. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio (euro 3.500,00 oltre euro 200,00 per esborsi, accessori di legge e rimborso spese generali al 15%) e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 3, comma 6, d. lgs. n. 61 del 2000
La Corte territoriale non ha fatto perno su questa norma per decidere; il primo giudice l'aveva invocata ma la Corte d'Appello ha ritenuto il riconoscimento fondato sulla novazione per fatti concludenti, principio sovraordinato alla sola disciplina formale del part-time.
art. 1230 c.c.
La società ha invocato la norma per sostenere che il pagamento delle maggiorazioni escluderebbe l'animus novandi. La Corte di Cassazione ha ritenuto l'eccezione infondata: il pagamento delle maggiorazioni non impedisce di per sé l'accertamento, sul piano fattuale, di una volontà novativa emersa per comportamenti concludenti.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale ulteriore versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, come previsto dalla normativa citata.
Giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8904/1996, n. 5520/2004, n. 3228/2008, n. 6226/2009, n. 8658/2019, n. 20209/2019 e altre)
Principio affermato: la continua e stabile prestazione di un orario corrispondente al tempo pieno può determinare la trasformazione del rapporto part-time in rapporto full-time per fatti concludenti, senza requisiti formali; l'accertamento della novazione è sindacabile in Cassazione nei limiti proprio del sindacato sul fatto.
Massime di principio
- La trasformazione di un contratto part-time in full-time può avvenire per fatti concludenti quando l'orario effettivo svolto corrisponde in modo continuativo a quello a tempo pieno, anche in assenza di un atto formale.
- Il pagamento delle maggiorazioni per lavoro supplementare o straordinario non esclude automaticamente la novazione: va valutato congiuntamente alla ripetitività, costanza e alla concreta organizzazione dell'attività lavorativa.
- Il lavoratore ha l'onere di provare le modalità effettive di svolgimento della prestazione (ripetitività e stabilità dell'orario); tale valutazione rimane in primo luogo di competenza del giudice di merito.
- Il mero superamento occasionale dell'orario previsto per il part-time non è sufficiente per dichiarare la trasformazione: è necessaria una prestazione complessivamente stabile e prossima al tempo pieno.
- Il sindacato della Corte di Cassazione sull'accertamento fattuale è limitato; la Suprema Corte verifica soprattutto la corretta interpretazione del diritto e il rispetto dei limiti del sindacato sul fatto.
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