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Sentenza

Sentenza n. 400/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Prato, in funzione di giudice del lavoro, n. 413/2024, depositata in data 16.10.2024 nel giudizio avente numero di R.G. 9/2024.

Giustizia amministrativa202500606

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, inizialmente, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Prato, giudice del lavoro, n. 413/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Prato, in funzione di giudice del lavoro, n. 413/2024. Nel corso del giudizio il Ministero ha eseguito il pagamento delle somme dovute, ma soltanto dopo la proposizione dell'azione. Il ricorrente ha quindi dichiarato l'intervenuta piena soddisfazione del proprio interesse e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna dell'amministrazione alle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'interesse azionato era stato integralmente soddisfatto mediante l'ottemperanza del Ministero. Poiché il pagamento è intervenuto successivamente all'instaurazione del giudizio, il Tribunale ha condannato il Ministero al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 400,00, oltre al rimborso del contributo unificato se dovuto ed effettivamente versato e agli accessori di legge se dovuti. La sentenza ordina all'autorità amministrativa di eseguirla.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è stata applicata per dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito della piena soddisfazione dell'interesse azionato durante il giudizio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e il ricorrente dichiara soddisfatto il proprio interesse, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • L'esecuzione del giudicato intervenuta dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, poiché la necessità di instaurare il giudizio è imputabile al ritardo dell'amministrazione nell'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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