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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09185/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione per imposte, sanzioni e maggior reddito di partecipazione riferiti a una società in accomandita semplice. Il contribuente aveva impugnato l'intimazione deducendo, in sintesi, la nullità dell'atto per insussistenza del presupposto impositivo, decadenza dell'amministrazione dal potere impositivo e carenza di motivazione; contestava inoltre la riferibilità delle sanzioni nei suoi confronti. In appello, la decisione di merito aveva accolto solo in parte il gravame, ritenendo che il socio accomandante rispondesse del debito tributario solo nei limiti della propria quota del 3% e, per tale ragione, aveva ridotto la pretesa in tale misura. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando nullità della sentenza per violazione degli artt. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992 e 112 c.p.c.: secondo la ricorrente, l'avviso di accertamento presupposto era stato ritualmente notificato e non impugnato, sicché era divenuto definitivo; pertanto, nel giudizio contro l'intimazione di pagamento potevano essere dedotti solo vizi propri di quest'ultima, non questioni attinenti all'atto impositivo ormai consolidato. Inoltre, la limitazione della responsabilità alla quota sociale costituiva una questione nuova, non proposta nel ricorso di primo grado, e la Corte territoriale avrebbe quindi pronunciato ultra petita.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto incontestato che l'avviso di accertamento presupposto fosse stato notificato al contribuente il 3 aprile 2018 e non impugnato nei termini, con conseguente definitività. Ha quindi affermato che l'impugnazione dell'intimazione di pagamento non poteva investire questioni relative all'atto impositivo presupposto, perché ai sensi dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992 l'atto successivo è sindacabile solo per vizi propri, salvo che il contribuente abbia conosciuto la pretesa solo con l'intimazione, circostanza qui esclusa. Ha inoltre rilevato che la questione della limitazione della responsabilità alla quota di partecipazione sociale non era stata dedotta nel giudizio di primo grado, sicché la Corte territoriale ha ampliato illegittimamente il thema decidendum, violando l'art. 112 c.p.c. In applicazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c., la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del controricorrente, mentre quelle dei gradi di merito sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    L'impugnazione dell'intimazione di pagamento, quando segua un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, è consentita solo per vizi propri dell'intimazione e non per contestare il merito dell'atto presupposto.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciarsi su domande o questioni nuove non introdotte dalla parte nel primo grado, pena la nullità della sentenza per ultrapetizione.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito.

  • art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973

    È richiamato quale base dell'avviso di accertamento notificato al socio in relazione alla responsabilità per i debiti tributari della società.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    È invocato dal contribuente in relazione alla dedotta carenza di motivazione dell'atto.

  • art. 43 d.P.R. 600/1973

    È invocato dal contribuente per sostenere l'intervenuta decadenza del potere impositivo.

  • art. 2313 c.c.

    È richiamato dalla Corte territoriale per affermare la responsabilità del socio accomandante nei limiti della propria quota di partecipazione al capitale sociale.

  • art. 2320 c.c.

    È richiamato nel precedente giurisprudenziale citato per affermare che anche il socio accomandante può rispondere della sanzione in relazione al mancato esercizio del potere di controllo.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. 600/73

    È menzionato come base dell'accertamento societario relativo al maggior reddito della società.

  • art. 41 bis d.P.R. 600/73

    È menzionato come ulteriore base dell'accertamento societario.

  • art. 5 TUIR

    È richiamato per il principio di trasparenza nell'imputazione ai soci delle quote di reddito della società di persone.

  • art. 46 d.P.R. 600/1973

    È richiamato nel precedente giurisprudenziale per l'applicazione della sanzione per infedele dichiarazione al socio in proporzione al reddito accertato.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per violazione di norme processuali.

Massime di principio

  • Quando l'atto impositivo presupposto di una intimazione di pagamento sia stato ritualmente notificato e non impugnato, esso diventa definitivo e non può essere rimesso in discussione nel giudizio contro l'atto successivo, salvo i soli vizi propri di quest'ultimo.
  • L'intimazione di pagamento non integra un nuovo atto impositivo autonomamente contestabile nel merito se si limita a richiamare un debito già cristallizzato da un precedente accertamento definitivo.
  • Il contribuente che voglia contestare il contenuto sostanziale della pretesa tributaria deve impugnare tempestivamente l'atto presupposto; la mancata impugnazione preclude la deduzione successiva di questioni inerenti alla debenza del tributo.
  • Il giudice di appello non può fondare la decisione su una domanda o su un motivo di contestazione non dedotto nel giudizio di primo grado, perché ciò determina violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • In presenza di un error in procedendo denunciato in cassazione, la Corte può accedere direttamente agli atti rilevanti e, se non sono necessari ulteriori accertamenti, decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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