Ordinanza n. 240/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - dell’ordinanza di demolizione 29.07.2025 n. 55, emessa dal Responsabile dello Sportello Unico dell’Edilizia del Comune di Maruggio, notificata l’11.09.2025; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale: in particolare, dell’atto del 07.10.2025 prot. n. 11792 del Responsabile dello Sportello Unico dell’Edilizia di rigetto dell’istanza di revoca presentata dalla parte ricorrente; dell’atto del 23.12.2025 prot. n. 15155 con cui lo stesso Responsabile ha ribadito la legittimità dell’ordinanza di demolizione n. 55/2025 e rigettato la richiesta della parte ricorrente di annullamento d’ufficio e/o sospensione dell’efficacia dell’ordinanza n. 55/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione con contestuale ordine di ripristino dello stato dei luoghi, nonché atti successivi di rigetto dell'istanza di revoca e di conferma della legittimità dell'ordinanza
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha trasposto in sede giurisdizionale un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, chiedendo l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia dell'ordinanza di demolizione del 29 luglio 2025, notificata l'11 settembre 2025, e degli atti successivi con cui il Comune ha rigettato l'istanza di revoca e la richiesta di annullamento d'ufficio o sospensione dell'efficacia dell'ordinanza. Il testo dà atto della proposizione di articolate questioni relative all'ordinanza demolitoria e agli atti di conferma, ma non ne specifica i singoli motivi di legittimità.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato. Il Collegio ha ritenuto che le articolate questioni dedotte in relazione all'ordinanza di demolizione, comprendente il contestuale ordine di ripristino dello stato dei luoghi, e agli atti successivi di conferma necessitassero di adeguato approfondimento nella fase di merito. Valutati i profili di periculum in mora, ha disposto la sospensione per mantenere integra la situazione esistente nelle more della definizione del giudizio. È stata fissata per l'esame del merito la prima udienza pubblica del mese di maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha valutato i profili di periculum in mora e ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Quando le questioni dedotte contro un'ordinanza di demolizione e i successivi atti di conferma richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare e sussiste un concreto periculum in mora, il giudice amministrativo può sospendere l'efficacia dell'atto per mantenere integra la situazione di fatto fino alla decisione di merito.
- La sospensione cautelare dell'ordinanza di demolizione può essere disposta anche con riferimento al contestuale ordine di ripristino dello stato dei luoghi, quando l'esecuzione nelle more possa pregiudicare l'utilità della futura decisione di merito.
Come è indicizzato
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