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Ordinanza

Ordinanza n. 492/2026 - Salerno, Sezione 1

Giustizia amministrativa202301667

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inattività del Commissario ad acta nominato per l'esecuzione della sentenza di ottemperanza relativa al pagamento di spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto un reclamo ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., lamentando la persistente inottemperanza del Ministero della Giustizia al giudicato formatosi su un decreto collegiale della Corte d’Appello di Salerno, recante l’ingiunzione di pagamento in favore del difensore delle spese processuali distratte. Il TAR aveva già accolto il ricorso per ottemperanza con sentenza n. 182/2024, ordinando al Ministero di eseguire il giudicato e nominando un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. A seguito dell’inattività del primo Commissario, un precedente reclamo aveva comportato la sua sostituzione con un nuovo Commissario ad acta. Anche il nuovo Commissario è rimasto inattivo e il Ministero non ha fornito alcuna indicazione sulle ragioni dell’inattività. Il ricorrente ha quindi chiesto di ordinare nuovamente al Commissario da ultimo nominato di svolgere l’attività necessaria all’integrale esecuzione del giudicato e, in subordine o comunque gradatamente, la nomina di un diverso Commissario in sostituzione di quello inadempiente.

La decisione

Il TAR ha accolto la richiesta di ordinare nuovamente al Commissario ad acta da ultimo nominato di dare integrale ed effettiva esecuzione alla precedente sentenza di ottemperanza. Ha fissato il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza. Il Collegio ha ritenuto decisiva la persistente inattività del Commissario e l’assenza di spiegazioni da parte del Ministero. Non è stata invece accolta la richiesta, introdotta gradatamente, di nominare un diverso Commissario ad acta in sostituzione di quello da ultimo nominato, in ragione delle vigenti disposizioni di legge. Il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento delle spese del reclamo, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    Consente il reclamo avverso gli atti o i comportamenti del commissario ad acta nell’ambito del giudizio di ottemperanza; nel caso concreto il reclamo è stato accolto disponendo nuovamente al commissario di eseguire il giudicato entro un termine assegnato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la persistente inattività del Commissario ad acta incaricato di dare esecuzione al giudicato legittima il privato a proporre reclamo ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a.
  • Quando il Commissario ad acta rimane inattivo e l’amministrazione non fornisce giustificazioni dell’inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può ordinare nuovamente al commissario di eseguire integralmente ed effettivamente il comando giudiziale entro un termine perentorio assegnato nell’ordinanza.
  • La sostituzione del Commissario ad acta non può essere disposta in assenza dei presupposti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, anche se il commissario precedentemente nominato è rimasto inattivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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