Ordinanza del 22/06/2018 n. 16604 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione accoglie il ricorso del contribuente contro la revoca delle agevolazioni prima casa relativa all’acquisto di un immobile effettuato in comunione dei beni. Stabilisce che il requisito della residenza nel Comune deve essere riferito alla famiglia e che è sufficiente che l’immobile sia destinato a residenza familiare, anche se uno dei coniugi non vi ha trasferito la propria residenza anagrafica. La sentenza impugnata viene cassata senza rinvio e viene accolto il ricorso originario; l’amministrazione è condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.100,00 oltre accessori, mentre sono compensate le spese dei giudizi di merito.
Agevolazione prima casa e residenza familiare in caso di acquisto effettuato in comunione legale tra coniugi
Agevolazione prima casa e residenza familiare in comunione legale
La pronuncia riguarda la spettanza dei benefici fiscali per l’acquisto della prima casa quando l’immobile è acquistato da coniugi in regime di comunione dei beni e viene destinato a residenza familiare. La Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’agevolazione, che la residenza sia stabilita nell’immobile da uno dei coniugi, senza necessità che entrambi abbiano la residenza anagrafica nel medesimo Comune.
Origine della controversia
L’amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di U.G. un avviso di liquidazione per il recupero di maggiore IVA, riferita all’anno d’imposta 2008, a seguito della revoca dei benefici fiscali connessi all’acquisto della prima casa. L’immobile era stato acquistato dal contribuente insieme alla moglie R.R. in regime di comunione dei beni.
La revoca era stata motivata dal mancato trasferimento della residenza del contribuente nell’immobile entro il termine di diciotto mesi dalla stipula dell’atto. Il ricorso proposto in primo grado era stato respinto e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva confermato tale decisione in sede di appello.
Motivi del ricorso per cassazione
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo:
- la violazione dell’art. 1, nota II-bis, della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986;
- l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., della documentazione anagrafica prodotta nel giudizio;
- l’erronea esclusione dell’agevolazione per il solo fatto che uno dei coniugi avesse la residenza anagrafica in un luogo diverso;
- la rilevanza, ai fini del beneficio, della destinazione dell’immobile a residenza familiare.
La controricorrente aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso, ma la Corte ha ritenuto l’impugnazione ammissibile, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9100 del 6 maggio 2015.
Principio di diritto sulla residenza dei coniugi
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in materia di agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, il requisito della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile deve essere riferito alla famiglia.
In particolare, quando tra i coniugi sussiste la comunione legale, ciò che rileva è che l’immobile acquistato sia destinato a residenza familiare. Non è invece ostativa la circostanza che uno dei coniugi non abbia trasferito la propria residenza anagrafica nel Comune in cui si trova l’immobile.
Il principio si applica a ogni ipotesi in cui il bene sia entrato nella comunione legale ai sensi dell’art. 177 c.c., sia nel caso di acquisto separato da parte di uno dei coniugi, sia nel caso di acquisto congiunto.
La Corte ha citato, a sostegno, Cass. n. 2109 del 28 gennaio 2009, nonché Cass. n. 16355 del 28 giugno 2013 e Cass. n. 25889 del 23 dicembre 2015.
Applicazione al caso concreto
Nel caso esaminato risultava incontestato che:
- l’immobile, situato nel Comune di Catena, era stato acquistato dai coniugi U.G. e R.R. in regime di comunione dei beni;
- la moglie aveva trasferito la propria residenza nell’immobile;
- l’immobile era quindi destinato a residenza familiare.
La Corte ha ritenuto irrilevante l’osservazione della controricorrente secondo cui il trasferimento della moglie avrebbe costituito un mero “cambio di abitazione”, anche perché la stessa risultava residente a Catena sin dalla nascita.
La Commissione Tributaria Regionale aveva omesso di esaminare la documentazione anagrafica prodotta dal contribuente e, così facendo, aveva violato la disciplina applicabile e disatteso il principio giurisprudenziale secondo cui la residenza deve essere valutata con riferimento alla famiglia e alla destinazione familiare dell’immobile.
Decisione della Corte
I motivi di ricorso, esaminati congiuntamente perché strettamente connessi, sono stati ritenuti fondati. La Corte ha pertanto:
- accolto il ricorso del contribuente;
- cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio;
- deciso la causa nel merito, senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto;
- accolto l’originario ricorso del contribuente contro l’avviso di liquidazione.
Spese processuali
La controricorrente, risultata soccombente nel giudizio di legittimità, è stata condannata al pagamento delle spese in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Le spese del giudizio di legittimità sono state liquidate in:
- Euro 4.100,00 per compensi;
- rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi;
- accessori di legge.
Le spese dei giudizi di merito sono state invece integralmente compensate, in ragione della sussistenza di valide ragioni indicate dalla Corte.
Date della pronuncia
La decisione è stata assunta in Roma il 23 maggio 2018 e depositata in Cancelleria il 22 giugno 2018.
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