Ordinanza del 19/06/2018 n. 16106 - Corte di Cassazione
Accertamento - Documenti non ammessi in giudizio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha stabilito che l’omessa o tardiva risposta al questionario dell’Agenzia delle Entrate, previsto dall’art. 32, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 600/1973, comporta automaticamente l’inutilizzabilità in giudizio dei dati e documenti richiesti e non presentati nella fase precontenziosa. La preclusione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e può essere derogata solo alle condizioni previste dal comma 5. La sentenza della CTR Lazio è stata cassata con rinvio.
Preclusione all’utilizzo in giudizio dei documenti richiesti dall’Agenzia delle Entrate e non prodotti nella fase amministrativa
Preclusione processuale dei documenti non prodotti nella fase amministrativa
La pronuncia riguarda l’utilizzabilità, nel successivo giudizio tributario, dei documenti richiesti dall’Agenzia delle Entrate mediante questionario e non trasmessi dal contribuente nella fase amministrativa. La Corte di cassazione afferma che l’omessa o intempestiva risposta all’invito determina automaticamente una preclusione amministrativa e processuale alla produzione dei documenti richiesti.
Vicenda processuale
Con sentenza del 6 dicembre 2016, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che aveva accolto il ricorso della I.C. Servizi s.r.l. relativo a un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA riferito al 2007.
L’Agenzia aveva notificato alla società un questionario con cui chiedeva la produzione di documenti giustificativi relativi ad alcune spese. La società non aveva risposto né aveva prodotto tempestivamente la documentazione richiesta. Dopo l’emissione dell’avviso di accertamento, la contribuente aveva impugnato l’atto e aveva depositato in giudizio proprio i documenti precedentemente richiesti dall’Amministrazione finanziaria.
La CTR aveva ritenuto utilizzabile tale documentazione e aveva considerato adeguatamente dimostrata la veridicità e l’inerenza dei costi risultanti dalle fatture contestate. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. La Corte ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, la seconda memoria depositata dalla società contribuente.
Funzione dell’invito previsto dall’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973
L’invito dell’Amministrazione finanziaria a fornire dati, notizie e chiarimenti, previsto dall’art. 32, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è finalizzato a instaurare un dialogo preventivo tra fisco e contribuente.
Tale strumento risponde ai principi di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà tributaria e mira a favorire la definizione delle rispettive posizioni prima dell’instaurazione del contenzioso giudiziario.
Effetti dell’omessa o tardiva risposta
Secondo la Corte, la mancata ottemperanza all’invito comporta la preclusione dell’allegazione e dell’utilizzo, sia nella fase amministrativa sia nel successivo processo, dei dati e dei documenti richiesti e non forniti tempestivamente.
L’inutilizzabilità:
- consegue automaticamente all’inottemperanza all’invito;
- non richiede un’apposita eccezione della parte interessata;
- può essere rilevata d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio;
- riguarda i documenti richiesti dall’Amministrazione e non prodotti nella fase precontenziosa.
La Corte richiama il precedente della Sezione tributaria n. 5734 del 2016, secondo cui l’omessa o intempestiva risposta all’invito produce una preclusione amministrativa e processuale all’allegazione dei dati e documenti non forniti nella sede prevista.
Possibilità di deroga
Il contribuente può ottenere una deroga alla regola dell’inutilizzabilità esclusivamente quando ricorrano le condizioni previste dall’art. 32, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973. La pronuncia non specifica ulteriormente tali condizioni, limitandosi a richiamare la disposizione normativa come unica base per superare la preclusione.
Violazioni riscontrate nella sentenza della CTR
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, relativo alla violazione e falsa applicazione:
- dell’art. 32, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 600/1973;
- dell’art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992.
La CTR aveva erroneamente riconosciuto l’utilizzabilità della documentazione prodotta dalla società soltanto nella fase processuale, nonostante la precedente richiesta dell’Amministrazione e la mancata produzione nella fase amministrativa.
Inoltre, la motivazione della CTR è stata ritenuta incerta e non sufficientemente chiara su profili decisivi, tra cui:
- l’effettiva notificazione alla società dell’invito alla produzione documentale;
- il contenuto specifico dell’invito;
- la tipologia dei documenti oggetto della contestazione dell’Agenzia delle Entrate.
La Corte ha quindi evidenziato che, prima di applicare la preclusione, il giudice di merito deve verificare puntualmente l’esistenza e la regolarità dell’invito, il suo contenuto e la corrispondenza tra i documenti richiesti e quelli prodotti tardivamente.
Decisione della Corte di cassazione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Di conseguenza:
- ha cassato la sentenza impugnata;
- ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione;
- ha demandato al giudice del rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
La decisione è stata assunta a Roma il 22 maggio 2018 e depositata in Cancelleria il 19 giugno 2018.
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