Ordinanza del 22/06/2018 n. 16560 - Corte di Cassazione
IRPEF - Dipendente pubblico - Indennità di buonuscita - Quota alimentata da contribuzione volontaria per il riscatto di periodi pre-ruolo - Tassazione separata - Esclusione - Applicazione tassazione ordinaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione stabilisce che la quota dell'indennità di buonuscita alimentata da contributi interamente ed esclusivamente versati dal dipendente per riscattare periodi pre-ruolo o anzianità convenzionali è soggetta a tassazione ordinaria e non a tassazione separata. Sono accolti il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e quello incidentale dell'Inpdap; la sentenza d'appello viene cassata e il ricorso originario del contribuente è rigettato.
Tassazione della quota di indennità di buonuscita derivante da contribuzione volontaria per il riscatto di periodi pre-ruolo
Tassazione della buonuscita relativa a periodi riscattati
La decisione riguarda il trattamento fiscale della parte dell'indennità di buonuscita maturata grazie a contributi volontari interamente sostenuti dal dipendente per il riscatto di periodi pre-ruolo. La Corte di cassazione esclude l'applicazione della tassazione separata a tale quota e stabilisce che essa deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.
Fatti di causa
C.F., ufficiale dell'Aeronautica militare, aveva prestato servizio per 34 anni, 1 mese e 12 giorni e aveva riscattato ulteriori 18 anni e 4 mesi, versando personalmente la relativa contribuzione. Al momento della cessazione del rapporto di lavoro e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, l'Inpdap aveva applicato una ritenuta Irpef ritenuta dal contribuente eccessiva.
Il contribuente aveva chiesto il rimborso della maggiore imposta, sostenendo che dall'imponibile fiscale dovesse essere detratta la quota dell'indennità riferibile ai contributi da lui versati per il periodo riscattato.
La Commissione tributaria provinciale di Bari aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Inpdap e, successivamente, aveva respinto il ricorso, escludendo la detrazione relativa alla contribuzione volontaria interamente a carico del lavoratore.
La Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'appello del contribuente, ritenendo corretta la determinazione dell'imposta da questi proposta e richiamando la sentenza della Corte di cassazione n. 150 del 10 gennaio 1996 e la sentenza della Corte costituzionale n. 178/1986.
Censure nei giudizi di legittimità
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del d.P.R. n. 917/1986 e il difetto di motivazione. Secondo l'Amministrazione, il periodo riscattato mediante contribuzione volontaria rappresenta un periodo che il dipendente sceglie di aggiungere al servizio effettivo per rendere utili annualità altrimenti non valutabili ai fini della buonuscita. Non trattandosi di contribuzione collegata a un rapporto previdenziale riferibile al datore di lavoro, la relativa quota avrebbe dovuto essere tassata integralmente.
L'Inpdap ha proposto ricorso incidentale, formulando analoghe censure in ordine alla violazione dell'art. 17 del d.P.R. n. 917/1986 e al difetto di motivazione.
Principio fiscale applicato
La Corte richiama il principio secondo cui, ai fini della determinazione della base imponibile Irpef, la parte dell'indennità di buonuscita finanziata da contributi interamente ed esclusivamente a carico del dipendente, versati volontariamente per servizi pre-ruolo ammessi a riscatto, non deve essere sottratta all'imposizione fiscale ordinaria.
Il versamento contributivo, in tali ipotesi, è funzionale soprattutto al riconoscimento normativo di un'anzianità convenzionale e alla valutazione di periodi che, in assenza del riscatto, non sarebbero computabili. Esso non costituisce quindi una contribuzione correlata a un rapporto previdenziale riferibile al datore di lavoro.
La Corte precisa che il criterio della non tassabilità pro parte si determina, alla data di maturazione del diritto alla percezione, in base al rapporto tra:
- l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti;
- l'aliquota complessiva del contributo previdenziale.
Tale criterio non è applicabile quando la contribuzione è volontaria e totalmente a carico del lavoratore.
Riferimenti giurisprudenziali e normativi
La decisione richiama:
- l'art. 17 del d.P.R. n. 917/1986;
- l'art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 1996;
- Cass. n. 8403 del 5 aprile 2013;
- Cass. n. 26247 del 19 dicembre 2016.
Secondo l'orientamento richiamato, la quota di buonuscita alimentata da contribuzione volontaria totalmente sostenuta dal dipendente non beneficia di una sottrazione dall'imposizione ordinaria né del diverso trattamento fiscale sostenuto dal contribuente.
Decisione della Corte
La Corte ha ritenuto fondati sia il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate sia il ricorso incidentale dell'Inpdap. La Commissione tributaria regionale aveva errato nel ritenere che la quota dell'indennità di buonuscita relativa al periodo riscattato con contributi interamente a carico del lavoratore non fosse soggetta a tassazione separata, poiché tale contribuzione non era collegata a un rapporto previdenziale riferibile al datore di lavoro.
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, del codice di procedura civile, ha deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente.
Spese di giudizio
Le spese dei due gradi del giudizio di merito sono state integralmente compensate, in considerazione dello svolgimento del processo.
Per il giudizio di legittimità, il contribuente è stato condannato a rimborsare:
- all'Agenzia delle Entrate, euro 1.150,00, oltre alle spese prenotate a debito;
- all'Inpdap, euro 1.150,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli oneri accessori.
Esito conclusivo
Il ricorso principale e quello incidentale sono stati accolti; la pronuncia della Commissione tributaria regionale è stata cassata e il ricorso iniziale del contribuente per il rimborso della maggiore ritenuta Irpef è stato definitivamente rigettato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Ordinanza · 22 giu 2018Ordinanza del 22/06/2018 n. 16553 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 22 giu 2018Ordinanza del 22/06/2018 n. 16604 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 20 giu 2018Ordinanza del 20/06/2018 n. 16223 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 20 giu 2018Ordinanza del 20/06/2018 n. 16244 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 19 giu 2018Ordinanza del 19/06/2018 n. 16106 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 26 giu 2018Ordinanza del 26/06/2018 n. 1106 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →