Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza del 22/06/2018 n. 16553 - Corte di Cassazione

Riscossione - Cartella di pagamento - Rateizzazione - Somme richieste a titolo di sanzioni - Interessi di mora - Inapplicabilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’agente della riscossione, stabilendo che, nella rateizzazione prevista dall’art. 19 del DPR n. 602/1973, gli interessi di dilazione non possono essere applicati alle somme dovute a titolo di sanzione, poiché l’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 dispone che la sanzione non produce interessi. La Corte ha inoltre escluso il riesame degli interessi di mora già dichiarati non dovuti con sentenza passata in giudicato. Spese compensate e condanna al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Rateizzazione delle cartelle esattoriali: esclusione degli interessi sulle sanzioni e conferma del giudicato sugli interessi di mora

Rateizzazione delle cartelle esattoriali e interessi sulle sanzioni

La pronuncia riguarda la legittimità degli interessi applicati dall’agente della riscossione in relazione a una rateizzazione fiscale richiesta ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973. La Corte di cassazione ha confermato che gli interessi di dilazione non possono essere calcolati sulle somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni, mentre possono riguardare il capitale e le altre componenti per le quali siano dovuti.

Soggetti e vicenda processuale

La società Igeco S.p.A. aveva impugnato il provvedimento con cui l’agente della riscossione aveva accolto l’istanza di rateizzazione relativa a una pretesa tributaria contenuta in 14 cartelle. La società contestava:

  • l’errata determinazione degli interessi di mora e di dilazione;
  • l’applicazione del D.M. 28 luglio 2000 oltre il periodo di riferimento;
  • l’applicazione degli interessi anche sulle somme dovute a titolo di sanzione, in violazione dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997.

La Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che il provvedimento di rateazione non rientrasse tra gli atti impugnabili ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. La Commissione tributaria regionale di Napoli aveva riformato la decisione, riconoscendo l’ammissibilità del ricorso e la giurisdizione tributaria anche sulle questioni relative agli interessi.

La concessionaria della riscossione aveva quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. L’amministrazione finanziaria aveva depositato memoria, mentre la contribuente aveva resistito eccependo anche l’esistenza di un giudicato sugli interessi di mora.

Giudicato sugli interessi di mora

La società aveva già contestato, in un precedente giudizio, gli interessi di mora indicati negli avvisi di intimazione notificati il 4 dicembre 2008. Tali avvisi riguardavano il medesimo debito tributario successivamente oggetto di rateizzazione.

Con sentenza n. 232/07/12, passata in giudicato, la Commissione tributaria regionale di Napoli aveva dichiarato non dovuti gli interessi di mora sul carico iscritto a ruolo. La contribuente aveva dedotto l’efficacia di tale decisione anche nel giudizio relativo al provvedimento di dilazione, ma la Commissione tributaria regionale non aveva esaminato l’eccezione.

La Corte di cassazione ha ribadito che il giudicato esterno costituisce un elemento assimilabile a una norma e può essere accertato anche d’ufficio, in qualsiasi stato e grado del processo, per evitare la formazione di decisioni contrastanti. Quando due giudizi riguardano il medesimo rapporto giuridico e una sentenza passata in giudicato abbia risolto una questione fondamentale comune, tale accertamento preclude il riesame della medesima questione, anche se il secondo giudizio presenta un diverso oggetto o una diversa finalità.

Di conseguenza, il primo motivo del ricorso è stato rigettato: la questione relativa agli interessi di mora era già coperta dal giudicato, che ne aveva escluso la debenza.

Disciplina della rateizzazione

L’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 prevede che l’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiari di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, conceda la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino a un massimo di 72 rate mensili.

Per importi iscritti a ruolo superiori a 60.000 euro, la dilazione è subordinata alla documentazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente. Nel documento viene inoltre richiamata la possibilità di rateazioni superiori, fino a 120 rate, previa valutazione delle condizioni richieste.

Ai sensi dell’art. 21 del medesimo decreto, sulle somme il cui pagamento sia stato rateizzato o sospeso ai sensi dell’art. 19, comma 1, si applicano interessi al tasso del 6% annuo.

Esclusione degli interessi sulle sanzioni

La questione centrale riguardava l’applicabilità degli interessi di dilazione alle somme dovute a titolo di sanzione.

L’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 stabilisce espressamente che: «La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi».

La Corte ha ritenuto che tale disposizione trovi applicazione anche nel caso di pagamento dilazionato. Gli interessi di dilazione, infatti, perseguono la medesima funzione degli interessi ordinari e non possono quindi essere applicati a una sanzione, in quanto la legge esclude in via generale che la somma irrogata a tale titolo produca interessi.

La disposizione dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 è stata qualificata come norma speciale o eccezionale, destinata a prevalere sulla disciplina generale dell’art. 21 del D.P.R. n. 602/1973, secondo il principio per cui la norma speciale prevale su quella generale. Ne deriva che, in caso di rateizzazione:

  • gli interessi di dilazione possono essere applicati alle somme per le quali siano ordinariamente dovuti;
  • non possono essere applicati alle somme irrogate a titolo di sanzione;
  • la rateizzazione non modifica il divieto di produzione di interessi previsto dall’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997.

La Corte ha pertanto ritenuto infondato anche il secondo motivo di ricorso.

Esito della decisione

La Corte di cassazione, con decisione assunta il 21 marzo 2018 e depositata il 22 giugno 2018, ha rigettato integralmente il ricorso della concessionaria della riscossione.

Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, in considerazione della novità della questione al momento della proposizione del ricorso. La concessionaria è stata inoltre condannata al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.