Ordinanza del 20/06/2018 n. 16223 - Corte di Cassazione
Accertamento imposte -Competenze e poteri uffici - Contratto di locazione immobiliare - Spese incrementative - Ripartizione spese - Rinnovo - Durata del contratto - Presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate sulle spese di partecipazione a fiere, qualificandole come spese di pubblicità deducibili integralmente nell’anno di sostenimento oppure in quote costanti nell’anno stesso e nei quattro successivi, senza possibilità di combinare i criteri. Ha invece rigettato la censura relativa all’ammortamento delle spese incrementative sostenute su immobili di terzi: la durata dell’ammortamento deve essere commisurata alla durata iniziale del contratto di locazione, senza considerare il rinnovo tacito se non probabile al momento della redazione del piano. Le spese di lite sono state compensate.
Ripartizione fiscale delle spese per fiere e dei lavori incrementativi su immobili locati
Spese per fiere e lavori incrementativi su immobili locati
La Corte di cassazione si è pronunciata su una controversia relativa ad avvisi di accertamento IVA per gli anni d’imposta 2002 e 2003, riguardante, tra l’altro, la deducibilità dei costi di partecipazione a mostre e fiere e l’ammortamento di lavori eseguiti su immobili di proprietà di terzi condotti in locazione.
Iter processuale e oggetto del giudizio
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza n. 42/44/10 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 15 aprile 2010 e non notificata. La C.T.R. aveva accolto solo parzialmente l’appello dell’Amministrazione: aveva ritenuto legittimi alcuni recuperi a tassazione derivanti da un contesto elusivo, ma aveva respinto le contestazioni relative ai costi per la partecipazione a fiere e all’ammortamento dei lavori eseguiti su immobili di terzi.
Il ricorso dell’Agenzia, notificato il 31 maggio 2011, è stato esaminato dalla Corte nella camera di consiglio del 26 aprile 2018, ai sensi degli artt. 375 e 380-bis c.p.c.
Costi di partecipazione a mostre e fiere
L’Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione della C.T.R. sostenendo che i costi di partecipazione alle fiere dovessero essere qualificati come spese di pubblicità, in quanto direttamente finalizzati all’incremento delle vendite.
La Corte ha accolto il motivo, richiamando l’art. 74, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986, nel testo applicabile ratione temporis, nonché l’art. 2697 c.c. I costi sostenuti per la partecipazione a fiere sono stati qualificati come spese di pubblicità e propaganda, poiché diretti a promuovere i prodotti e ad accrescere le vendite, e non come spese di rappresentanza.
La distinzione richiamata dalla Corte è la seguente:
- le spese di rappresentanza sono sostenute per accrescere il prestigio dell’impresa senza una concreta aspettativa di incremento delle vendite;
- le spese di pubblicità e promozione sono sostenute con una finalità diretta di incremento delle vendite;
- anche costi accessori sostenuti in occasione di una fiera, quali servizi, pranzi o spettacoli, possono assumere natura di spese di pubblicità quando presentano una diretta finalità promozionale.
La Corte ha richiamato, in particolare, Cass. n. 7803/2000.
Modalità di deduzione delle spese di pubblicità
Secondo l’art. 74, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986, applicabile alla controversia, il contribuente poteva scegliere esclusivamente tra due modalità di deduzione:
- deduzione integrale nell’esercizio in cui la spesa è stata sostenuta;
- deduzione in quote costanti nell’esercizio di sostenimento e nei quattro esercizi successivi.
L’opzione era vincolante e non modificabile. La Corte ha richiamato Cass. n. 26179/2014 e Cass. n. 27288/2016, secondo cui non era riconosciuto al contribuente uno ius variandi nella scelta del criterio di imputazione e il metodo prescelto doveva essere mantenuto per tutti gli esercizi interessati.
Nel caso esaminato, la società aveva dedotto i costi della partecipazione alle fiere nell’anno 2002, cioè nell’anno di sostenimento, e in parte anche nell’anno 2003. Tale modalità è stata ritenuta illegittima, perché non corrispondeva a nessuna delle due alternative ammesse dalla legge. La società avrebbe dovuto:
- dedurre integralmente i costi nel 2002; oppure
- ripartirli in quote costanti dal 2002 al 2006, secondo il criterio dell’esercizio di sostenimento e dei quattro successivi.
La Corte ha quindi confermato il recupero a tassazione relativo alla deduzione effettuata nel 2003 di costi integralmente sostenuti nel 2002.
Spese incrementative su immobili di proprietà di terzi
Il secondo motivo riguardava le spese incrementative sostenute dalla società su immobili di proprietà di terzi, utilizzati in forza di contratti di locazione.
L’Agenzia delle Entrate sosteneva che tali spese dovessero essere ammortizzate considerando la durata complessiva del contratto, inclusa la previsione di tacito rinnovo. Il contratto in esame aveva durata iniziale di sei anni a partire dal 2000, con previsione di tacito rinnovo per ulteriori sei anni. Secondo l’Amministrazione, l’ammortamento avrebbe dovuto essere effettuato con quote annuali costanti dal 2003 al 2011, anziché soltanto fino al 2006.
La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo corretta la decisione della C.T.R. e la condotta della società.
Durata dell’ammortamento e rinnovo della locazione
Le spese incrementative che aumentano la consistenza economica del bene o incidono sul suo valore al momento in cui si verifica il presupposto impositivo devono essere ripartite mediante quote annuali costanti di ammortamento, tenendo conto della durata del contratto di locazione.
La durata dell’utilità del bene deve essere commisurata al periodo contrattuale di effettiva utilizzazione prevedibile. In presenza di un piano di ammortamento fondato sulla durata contrattuale della locazione, deve essere considerata la prima scadenza del contratto e non anche il successivo periodo di rinnovo, quando il rinnovo non risulti probabile al momento della predisposizione del piano.
La Corte ha richiamato Cass. n. 382/2016 e Cass. n. 6288/2018, escludendo che l’Amministrazione finanziaria potesse recuperare a tassazione le quote di ammortamento sulla base della sola possibilità di rinnovo automatico del contratto.
Nel caso concreto, la società aveva correttamente commisurato la durata dell’utilità dei lavori al periodo iniziale di durata della locazione, senza includere il periodo di rinnovo, poiché quest’ultimo non appariva probabile al momento della definizione del piano di ammortamento.
Decisione della Corte
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e rigettato il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla questione delle spese di partecipazione alle fiere e, decidendo nel merito:
- ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate riguardo al recupero a tassazione della deduzione effettuata nel 2003 per costi di partecipazione a fiere sostenuti integralmente nel 2002;
- ha rigettato il ricorso introduttivo della società contribuente su tale specifica contestazione;
- ha confermato, invece, la correttezza del criterio di ammortamento adottato per le spese incrementative sugli immobili di terzi.
Le spese del giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione della reciproca soccombenza e del fatto che gli orientamenti giurisprudenziali richiamati si erano consolidati soltanto dopo la proposizione del ricorso.
La decisione è stata adottata a Roma il 26 aprile 2018 e depositata in cancelleria il 20 giugno 2018.
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