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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-206/19

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 giugno 2020. — SIA «KOB» contro Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'administratīvā rajona tiesa, Rīgas tiesu nams. — Rinvio pregiudiziale – Articoli 49 e 63 TFUE – Libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali – Direttiva 2006/123/CE – Acquisizioni di terreni agricoli in Lettonia ai fini del loro sfruttamento – Regime di previa autorizzazione per le persone giuridiche – Condizioni specifiche applicabili esclusivamente alle persone giuridiche controllate o rappresentate da cittadini di un altro Stato membro – Requisiti di residenza e di conoscenza della lingua ufficiale della Repubblica di Lettonia – Discriminazione diretta in base alla nazionalità. — Causa C-206/19

Giurisprudenza europea62019CJ0206

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato il regime lettone di autorizzazione preventiva all’acquisto di terreni agricoli da parte di persone giuridiche. Ha ritenuto che le condizioni imposte ai soci e ai rappresentanti cittadini di altri Stati membri, in particolare residenza e conoscenza del lettone, configurino una discriminazione diretta vietata dalla direttiva servizi. La pronuncia esclude pertanto la compatibilità del regime nazionale con gli articoli 9, 10 e 14 della direttiva 2006/123.

Acquisto di terreni agricoli in Lettonia: incompatibilità con la direttiva 2006/123 di requisiti di residenza e conoscenza della lingua imposti alle società controllate o rappresentate da cittadini di altri Stati membri.

La questione giuridica

Se gli articoli 18, 49 e 63 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa lettone che consente a una persona giuridica di acquisire terreni agricoli solo se, quando i soci di controllo e i rappresentanti sono cittadini di altri Stati membri, questi ultimi producono un certificato di iscrizione anagrafica in Lettonia e un documento attestante una conoscenza della lingua ufficiale almeno al livello B2.

Principio di diritto

La Corte afferma che una normativa nazionale che subordina l’acquisto di terreni agricoli da parte di una società, quando i soci di controllo e i rappresentanti sono cittadini di altri Stati membri, alla produzione di un certificato di residenza e di un attestato di conoscenza della lingua ufficiale, introduce una discriminazione diretta in base alla nazionalità ed è incompatibile con gli articoli 9, 10 e 14 della direttiva 2006/123; per tale ragione non occorre esaminare separatamente l’eventuale contrasto con l’articolo 63 TFUE.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 18 TFUE
  • Articolo 49 TFUE
  • Articolo 63 TFUE
  • Articolo 345 TFUE
  • Direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 4, punti 5 e 6, direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 10, paragrafi 1 e 2, lettera a), direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 14, punto 1, lettera b), direttiva 2006/123/CE

Acquisto di terreni agricoli in Lettonia e requisiti imposti a società controllate da cittadini di altri Stati membri

La causa C-206/19 riguarda un rinvio pregiudiziale dell’administratīvā rajona tiesa, Rīgas tiesu nams (Tribunale amministrativo distrettuale, sezione di Riga, Lettonia), in una controversia tra la società lettone «KOB» SIA e la commissione di ricorso amministrativo del Comune di Madona. La questione verteva sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di una disciplina lettone che subordina l’acquisto di terreni agricoli da parte di persone giuridiche a condizioni ulteriori quando i soci di controllo e i rappresentanti sono cittadini di altri Stati membri.

Fatti e procedimento principale

La KOB SIA, società con sede in Lettonia e attiva in agricoltura, aveva concluso un contratto per l’acquisto di un terreno agricolo di 8,10 ettari e aveva chiesto l’autorizzazione delle autorità nazionali competenti. La commissione comunale aveva respinto la domanda. Dinanzi al giudice nazionale, la società sosteneva che la normativa lettone fosse contraria al divieto di discriminazione e alle libertà fondamentali di cui agli articoli 18, 49 e 63 TFUE, nonché all’articolo 45 della Carta.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto la direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno, in particolare:

  • articolo 1, paragrafo 1, che definisce la finalità della direttiva;
  • articolo 2, paragrafo 1, sul suo ambito di applicazione;
  • articolo 4, punti 5 e 6, che definiscono rispettivamente lo stabilimento e il regime di autorizzazione;
  • articolo 9, paragrafo 1, che ammette i regimi di autorizzazione solo se non discriminatori;
  • articolo 10, paragrafi 1 e 2, lettera a), sui criteri di autorizzazione non discriminatori;
  • articolo 14, punto 1, lettera b), che vieta requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza e il requisito di residenza per i detentori di capitale o i membri degli organi di direzione o vigilanza.

Sul piano nazionale, l’articolo 281 della legge lettone sulla privatizzazione dei terreni nelle zone rurali prevedeva che una persona giuridica potesse acquistare terreni agricoli solo se, tra l’altro, quando i soci di controllo e i rappresentanti erano cittadini di altri Stati membri, fosse prodotto un certificato di iscrizione anagrafica come cittadini dell’Unione e un attestato di conoscenza della lingua lettone almeno di livello B2.

Questioni giuridiche esaminate dalla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza se il diritto dell’Unione ostasse a una normativa che impone, per l’acquisto di terreni agricoli da parte di una società controllata o rappresentata da cittadini di altri Stati membri:

  • un obbligo di iscrizione anagrafica nello Stato membro interessato;
  • la prova di una conoscenza della lingua ufficiale almeno al livello B2.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda, in primo luogo, che l’articolo 345 TFUE, pur sancendo la neutralità dei Trattati rispetto al regime di proprietà negli Stati membri, non sottrae tali regimi alle norme fondamentali del Trattato FUE. Ne consegue che le misure nazionali in materia di proprietà fondiaria restano soggette, tra l’altro, al principio di non discriminazione e alle libertà fondamentali.

Quanto alla libertà applicabile, la Corte osserva che la misura nazionale incide potenzialmente sia sulla libertà di stabilimento sia sulla libera circolazione dei capitali. Tuttavia, alla luce dell’oggetto della normativa e della situazione concreta del procedimento principale, la Corte ritiene che la fattispecie ricada in primo luogo nella libertà di stabilimento. La normativa disciplina infatti l’accesso di una persona giuridica all’acquisto di terreni agricoli per esercitarvi un’attività economica, subordinandolo a condizioni riguardanti il rappresentante e i soci di controllo.

Poiché l’articolo 49 TFUE contiene una specifica regola di non discriminazione, la Corte esclude l’applicazione autonoma dell’articolo 18 TFUE. Inoltre, dato che la controversia rientra nell’ambito della libertà di stabilimento, la Corte applica la direttiva 2006/123, il cui capo III armonizza in modo esaustivo i regimi nazionali relativi allo stabilimento per le attività di servizi rientranti nel suo campo di applicazione.

La Corte qualifica la disciplina lettone come un regime di autorizzazione ai sensi dell’articolo 4, punto 6, della direttiva 2006/123, poiché impone una previa decisione dell’autorità competente per accedere all’acquisto del terreno. In tale contesto, gli articoli 9 e 10 della direttiva richiedono che il regime e i criteri di autorizzazione non siano discriminatori. Soprattutto, l’articolo 14 vieta espressamente i requisiti discriminatori fondati sulla cittadinanza e il requisito di residenza per i detentori di capitale o i membri degli organi di direzione o vigilanza.

Nel caso concreto, le condizioni imposte ai soci e ai rappresentanti cittadini di altri Stati membri non si applicano ai cittadini lettoni. Per la Corte, ciò integra una discriminazione diretta in base alla nazionalità. Tali requisiti sono quindi incompatibili con gli articoli 9, 10 e 14 della direttiva 2006/123, senza che sia necessario esaminare separatamente la compatibilità con l’articolo 63 TFUE.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che gli articoli 9, 10 e 14 della direttiva 2006/123/CE ostano a una normativa di uno Stato membro in base alla quale una persona giuridica può acquistare un terreno agricolo ubicato nel territorio nazionale solo se, quando i soci di controllo e i rappresentanti sono cittadini di altri Stati membri, costoro producano un certificato di iscrizione all’anagrafe dei residenti e un documento attestante una conoscenza della lingua ufficiale almeno sufficiente per sostenere una conversazione su argomenti della vita quotidiana e professionale.

Principio affermato

Una disciplina nazionale che riservi alle società controllate o rappresentate da cittadini di altri Stati membri condizioni aggiuntive di residenza e di conoscenza della lingua per l’acquisto di terreni agricoli introduce un trattamento discriminatorio vietato dalla direttiva servizi; i requisiti di cui agli articoli 9, 10 e 14 della direttiva 2006/123 non possono essere giustificati quando colpiscono in modo diretto la nazionalità.

Come è indicizzato

Materielibertà di stabilimentolibera circolazione dei capitaliservizi nel mercato internonon discriminazioneacquisto di terreni agricoli

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