Corte di giustizia, Sentenza C-43/19
Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell'11 giugno 2020. — Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, SA contro Autoridade Tributária e Aduaneira. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD). — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) – Ambito di applicazione – Operazioni imponibili – Prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso – Indennità versata in caso di inosservanza da parte dei clienti del periodo minimo di impegno contrattuale – Qualificazione. — Causa C-43/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha stabilito che gli importi percepiti da Vodafone per la risoluzione anticipata, imputabile al cliente, di contratti di telecomunicazioni con periodo di fedeltà sono soggetti a IVA come corrispettivo di una prestazione di servizi. La circostanza che tali somme siano dovute dopo la cessazione del contratto, che il servizio non sia più fornito o che l’importo non corrisponda ai canoni residui non esclude il nesso diretto con la prestazione. Decisivo è che tali somme facciano parte del prezzo contrattuale e remunerino il diritto del cliente di accedere alle prestazioni convenute.
IVA: qualificazione degli importi dovuti per risoluzione anticipata di un contratto con periodo di fedeltà come corrispettivo di una prestazione di servizi imponibile
La questione giuridica
Se gli importi addebitati da un operatore di telecomunicazioni ai clienti che risolvono anticipatamente, per causa a loro imputabile, un contratto con periodo minimo di fedeltà, importi calcolati secondo criteri contrattuali e legali e non necessariamente coincidenti con i canoni residui, debbano essere qualificati come corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA; e, in particolare, se rilevino il fatto che siano richiesti dopo la cessazione del rapporto, che il servizio non sia più erogato e che l’importo non corrisponda ai canoni che sarebbero stati pagati fino alla scadenza del periodo di fedeltà.
Principio di diritto
Gli importi dovuti da un cliente a un operatore in caso di risoluzione anticipata, per causa imputabile al cliente, di un contratto di servizi con periodo minimo di fedeltà costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizi imponibile ai fini IVA quando, dal punto di vista economico, tali somme integrano il prezzo del servizio e remunerano il diritto del cliente di beneficiare delle prestazioni contrattuali, anche se il contratto cessa prima della scadenza, il servizio non è più erogato e l’importo è determinato con una formula che non coincide con i canoni residui.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 24, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 64, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 72, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 73, direttiva 2006/112/CE
IVA sugli importi dovuti per risoluzione anticipata di un contratto con periodo di fedeltà
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa) del Portogallo, in una controversia tra Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais SA e l’autorità tributaria portoghese. La questione verte sulla qualificazione IVA degli importi addebitati ai clienti che risolvono anticipatamente, per causa imputabile a loro, contratti di telecomunicazioni contenenti un periodo minimo di fedeltà in cambio di condizioni commerciali vantaggiose.
Fatti e procedimento principale
Vodafone stipulava con i clienti contratti di prestazione di servizi che includevano vantaggi promozionali subordinati al rispetto di un periodo di fedeltà. In caso di inadempimento del vincolo da parte del cliente, il contratto prevedeva il pagamento di un importo calcolato secondo criteri contrattuali e nel rispetto della normativa portoghese. Tale importo non poteva superare i costi sostenuti dall’operatore per l’installazione ed era proporzionale al vantaggio concesso al cliente, senza coincidere automaticamente con il valore delle prestazioni residue.
Per il mese di novembre 2016 Vodafone aveva autoliquidato l’IVA anche su tali importi; successivamente contestava l’imposta ritenendo che essi non fossero imponibili. Il giudice del rinvio, anche alla luce della sentenza MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia (C‑295/17), chiedeva se la diversa modalità di calcolo degli importi rispetto ai canoni residui fosse rilevante ai fini della qualificazione IVA.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, che assoggetta all’IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo. Sono stati inoltre richiamati:
- l’articolo 9, paragrafo 1, sulla nozione di soggetto passivo e di attività economica;
- l’articolo 24, sulla nozione di prestazione di servizi e sui servizi di telecomunicazione;
- l’articolo 64, paragrafo 1, sui servizi con acconti o pagamenti successivi;
- l’articolo 72, sul valore normale;
- l’articolo 73, sulla base imponibile.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza se gli importi dovuti per la risoluzione anticipata del contratto:
- costituissero il corrispettivo di una prestazione di servizi imponibile;
- restassero imponibili nonostante fossero richiesti dopo la cessazione del contratto e in assenza di consumo successivo;
- dovessero essere esclusi dall’IVA perché determinati anticipatamente da contratto e da norme nazionali;
- perdessero rilievo IVA perché non coincidevano con i canoni che sarebbero maturati fino alla fine del periodo di fedeltà.
Ragionamento della Corte
La Corte ha ribadito che una prestazione è effettuata "a titolo oneroso" quando esiste un rapporto giuridico con scambio di prestazioni reciproche e un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto. Il fatto che il cliente non si avvalga effettivamente del servizio o che il rapporto si interrompa prima della scadenza non esclude di per sé l’imponibilità.
Applicando questi principi, la Corte ha osservato che:
- Vodafone si impegnava a fornire i servizi pattuiti e a condizioni vantaggiose;
- il cliente si impegnava a pagare le mensilità e, se risolveva anticipatamente per causa a lui imputabile, l’importo dovuto per la rottura del vincolo;
- tale importo rappresentava, in realtà, una parte del prezzo del servizio, reintegrata quando il periodo di fedeltà non veniva rispettato;
- dal punto di vista della realtà economica, la somma garantiva all’operatore una remunerazione contrattuale minima della prestazione resa.
La Corte ha inoltre escluso che fosse decisivo il fatto che l’importo non coincidesse con i canoni residui: ciò che conta è il nesso diretto con il servizio individualmente individuabile e il fatto che il corrispettivo sia determinato in modo chiaro al momento della conclusione del contratto. Ha pure respinto l’argomento secondo cui si tratterebbe di un mero risarcimento danni o di un pagamento imposto dalla legge: nel caso di specie il pagamento nasceva da un obbligo contrattuale inserito in un rapporto sinallagmatico.
Decisione e dispositivo
La Corte ha risposto che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che gli importi percepiti da un operatore economico in caso di risoluzione anticipata, per motivi imputabili al cliente, di un contratto di servizi che preveda un periodo di fedeltà in cambio di condizioni commerciali vantaggiose costituiscono la retribuzione di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso.
Principio affermato
In materia IVA, gli importi dovuti per la violazione del periodo di fedeltà non sono esclusi dall’imposta per il solo fatto di essere richiesti dopo la cessazione del contratto o di essere calcolati con una formula diversa dai canoni residui: se essi rappresentano, secondo la realtà economica dell’operazione, parte del prezzo del servizio e remunerano il diritto del cliente di usufruire delle prestazioni contrattuali, sono imponibili come corrispettivo di una prestazione di servizi.
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