Corte di giustizia, Sentenza C-74/19
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'11 giugno 2020. — LE contro Transportes Aéreos Portugueses SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa. — Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 3 – Articolo 7, paragrafo 1 – Compensazione ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Esenzione – Nozione di “circostanze eccezionali” – “Passeggeri molesti” (Unruly passengers) – Invocabilità del verificarsi di una circostanza eccezionale per un volo non interessato dalla medesima – Nozione di “misure ragionevoli”. — Causa C-74/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta in modo articolato l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 in un caso di ritardo prolungato causato da un passeggero molesto che aveva indotto il comandante a dirottare un volo precedente. La Corte qualifica tale condotta come possibile circostanza eccezionale, ma esige una verifica del nesso causale e delle misure adottate dal vettore. Inoltre, chiarisce che il vettore non può di regola limitarsi a riproteggere il passeggero sul primo volo successivo disponibile, se esistono alternative più rapide o non eccessivamente onerose.
Compensazione ai passeggeri aerei: un comportamento molesto di un passeggero può costituire circostanza eccezionale, anche se verificatosi su un volo precedente con lo stesso aeromobile, ma il vettore deve comunque provare nesso causale diretto e misure ragionevoli di riavviamento
La questione giuridica
Se il comportamento violento o molesto di un passeggero che impone il dirottamento del volo integri una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004; se tale circostanza possa essere invocata anche quando ha inciso su un volo precedente operato con lo stesso aeromobile; e se il mero riavviamento del passeggero con il volo successivo del vettore, arrivato il giorno dopo, costituisca misura ragionevole idonea a escludere la compensazione pecuniaria.
Principio di diritto
Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, il comportamento molesto di un passeggero che costringa il comandante a dirottare il volo verso un altro aeroporto costituisce in linea di principio una circostanza eccezionale, salvo che il vettore abbia contribuito al suo verificarsi o non abbia adottato misure adeguate in presenza di segnali premonitori. La circostanza eccezionale può essere invocata anche se ha inciso su un volo precedente operato con lo stesso aeromobile, purché esista un nesso di causalità diretta con il ritardo o la cancellazione del volo successivo. Tuttavia, il semplice riavviamento del passeggero con il volo successivo del vettore non è normalmente una misura ragionevole esonerativa, se esistono soluzioni alternative di riavviamento più rapide e non comportanti un sacrificio insopportabile per il vettore.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 261/2004
- Convenzione di Tokyo del 1963
- Regolamento (CE) n. 216/2008
- Regolamento (UE) n. 965/2012
- Regolamento (UE) n. 376/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018
- Accordo SEE
- Protocollo 1 dell’Accordo SEE
Compensazione ai passeggeri aerei e passeggero molesto
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa in materia di compensazione pecuniaria per ritardo prolungato ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004. La controversia oppone un passeggero, LE, alla compagnia TAP, che ha negato la compensazione invocando una circostanza eccezionale collegata al comportamento violento di un altro passeggero.
Fatti e procedimento principale
LE aveva prenotato con TAP un volo da Fortaleza a Oslo, con coincidenza a Lisbona. Il ritardo di quasi 24 ore all’arrivo finale fu determinato da una catena causale: il primo volo da Fortaleza a Lisbona arrivò in ritardo perché l’aeromobile era stato dirottato nel volo precedente da Lisbona a Fortaleza per sbarcare un passeggero molesto, che aveva morso un passeggero e aggredito altri passeggeri e membri dell’equipaggio. LE chiese la compensazione di 600 euro prevista dagli articoli 5 e 7 del regolamento n. 261/2004; TAP la rifiutò sostenendo che il ritardo derivava da una circostanza eccezionale e che non era stato possibile rimediare con un altro aeromobile.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale chiese alla Corte:
- se il comportamento molesto di un passeggero che imponga il dirottamento del volo integri una "circostanza eccezionale";
- se una circostanza eccezionale verificatasi su un volo precedente, operato con lo stesso aeromobile, possa essere invocata per escludere la compensazione nel volo successivo;
- se il riavviamento del passeggero sul volo successivo operato dallo stesso vettore costituisca una "misura ragionevole" ai fini dell’articolo 5, paragrafo 3.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 5, paragrafo 3, e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004, nonché i considerando 1, 13, 14 e 15. Richiama inoltre, sul piano della sicurezza aerea e del comportamento del comandante, la Convenzione di Tokyo, il regolamento n. 216/2008, il regolamento n. 965/2012, il regolamento n. 376/2014 e il regolamento di esecuzione 2015/1018. È menzionato anche il contesto SEE per l’applicabilità del regolamento ai voli con destinazione Norvegia.
Ragionamento della Corte: prima questione
La Corte ricorda che una circostanza eccezionale è tale se, per natura o origine, non è inerente al normale esercizio dell’attività del vettore e sfugge al suo effettivo controllo, con condizioni cumulative. Un passeggero violento o indisciplinato che costringa il comandante a dirottare il volo compromette la sicurezza del volo ed è estraneo al normale esercizio dell’attività del vettore. La Corte valorizza anche la disciplina della sicurezza aerea e i sistemi di segnalazione degli eventi.
Tuttavia, la qualificazione vale solo se il vettore non ha contribuito al verificarsi del comportamento o non ha omesso di adottare misure adeguate alla luce di segnali precursori, ad esempio consentendo l’imbarco di un passeggero già problematico quando avrebbe potuto impedirlo.
Ragionamento della Corte: seconda questione
La Corte esclude che il fatto che la circostanza eccezionale abbia inciso su un volo precedente impedisca, di per sé, al vettore di invocarla per il volo successivo operato con lo stesso aeromobile. Il regolamento non limita tale possibilità al solo volo direttamente interessato. Tuttavia, occorre un nesso di causalità diretta tra l’evento eccezionale e il ritardo o la cancellazione del volo successivo, da valutare dal giudice nazionale tenendo conto delle modalità di gestione dell’aeromobile.
Ragionamento della Corte: terza questione
Quanto alle misure ragionevoli, la Corte afferma che il vettore, per evitare la compensazione, deve impiegare tutti i mezzi di cui dispone per assicurare un riavviamento ragionevole, soddisfacente e nel più breve tempo possibile. Non basta, di regola, riproteggere il passeggero sul volo successivo del vettore se esistono altri voli, diretti o indiretti, operati anche da altri vettori, che consentano un arrivo meno tardivo. Solo in assenza di alternative disponibili o in presenza di un sacrificio insopportabile per il vettore, la scelta del volo successivo può considerarsi misura ragionevole.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- il comportamento molesto del passeggero può integrare una circostanza eccezionale, salvo contribuzione o omissioni del vettore;
- la circostanza eccezionale può essere invocata anche se ha inciso su un volo precedente con lo stesso aeromobile, se vi è nesso causale diretto;
- il semplice riavviamento con il volo successivo del vettore non costituisce normalmente misura ragionevole esonerativa, salvo mancanza di alternative o sacrificio insopportabile.
Principio affermato
La sentenza chiarisce che, nel regime del regolamento n. 261/2004, la nozione di circostanza eccezionale comprende anche gravi episodi di unruly passengers, ma la deroga alla compensazione richiede comunque la prova rigorosa del nesso causale e dell’adozione di misure adeguate e proporzionate da parte del vettore. Il bilanciamento tra tutela dei passeggeri e vincoli operativi delle compagnie non consente soluzioni automatiche: il vettore deve dimostrare di aver fatto quanto ragionevolmente possibile per limitare il ritardo o riproteggere i passeggeri nel modo più rapido possibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 11 giu 2020Corte di giustizia, Sentenza C-19/19
- Sentenza · 11 giu 2020Corte di giustizia, Sentenza C-43/19
- Sentenza · 11 giu 2020Corte di giustizia, Sentenza C-88/19
- Sentenza · 11 giu 2020Corte di giustizia, Sentenza C-114/19
- Sentenza · 11 giu 2020Corte di giustizia, Sentenza C-115/19
- Sentenza · 11 giu 2020Corte di giustizia, Sentenza C-146/19
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →