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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-88/19

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 giugno 2020. — Asociaţia «Alianța pentru combaterea abuzurilor» contro TM e altri. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Zărnești. — Rinvio pregiudiziale – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43/CEE – Articolo 12, paragrafo 1 – Regime di rigorosa tutela delle specie animali – Allegato IV – Canis lupus (lupo) – Articolo 16, paragrafo 1 – Area di ripartizione naturale – Cattura e trasporto di un esemplare di animale selvatico della specie canis lupus – Sicurezza pubblica. — Causa C-88/19

Giurisprudenza europea62019CJ0088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in senso ampio la tutela del lupo ai sensi della direttiva habitat, chiarendo che la protezione non si esaurisce nei siti Natura 2000 né viene meno se l’animale entra in aree antropizzate. La cattura e il trasporto di un esemplare possono quindi integrare il divieto di cui all’articolo 12, salvo deroga ex articolo 16. Spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, ricorressero i presupposti della deroga e se l’operazione fosse compatibile con lo stato di conservazione della specie.

Interpretazione della direttiva habitat: la cattura e il trasporto di un lupo in area abitata rientrano nel divieto di rigorosa tutela e sono leciti solo in presenza di deroga ex articolo 16.

La questione giuridica

Se l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE debbano essere interpretati nel senso che la cattura e il trasporto di un esemplare di specie animale protetta, come il lupo, nella periferia di una zona popolata dall’uomo o in una tale zona rientrino nel divieto di cattura deliberata e siano consentiti solo previa deroga nazionale; e se la tutela rigorosa cessi quando l’animale lascia il suo habitat naturale o si trovi al di fuori di esso.

Principio di diritto

La Corte afferma che la protezione rigorosa prevista dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva habitat si applica all’intera area di ripartizione naturale delle specie protette, anche in prossimità o all’interno di zone abitate dall’uomo, e non cessa perché l’animale si trovi fuori dai siti protetti o fuori dal suo habitat abituale. Ne consegue che la cattura e il trasporto deliberati di un lupo possono rientrare nel divieto, e sono leciti solo se coperti da una deroga concessa dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, in presenza di una delle ragioni tassative, assenza di soluzioni alternative e senza pregiudizio per lo stato di conservazione della popolazione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 92/43/CEE
  • Direttiva 2013/17/UE
  • Articolo 12, paragrafo 1, direttiva 92/43/CEE
  • Articolo 16, paragrafo 1, direttiva 92/43/CEE
  • Articolo 1, direttiva 92/43/CEE
  • Articolo 2, direttiva 92/43/CEE
  • Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 92/43/CEE
  • Allegato IV, lettera a), direttiva 92/43/CEE
  • Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (Bonn, 1979)

Cattura e trasporto di un lupo in area abitata: applicazione del divieto di rigorosa tutela e deroga per sicurezza pubblica

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Judecătoria Zărnești (Romania) sull’interpretazione della direttiva 92/43/CEE, c.d. direttiva habitat, in un contesto di cattura e trasporto di un esemplare di Canis lupus in un villaggio situato tra due siti Natura 2000. La Corte è chiamata a chiarire se la tutela rigorosa del lupo continui ad applicarsi anche fuori dai siti protetti e in zone popolate dall’uomo, e in quali condizioni l’intervento possa essere giustificato da una deroga.

Fatti del procedimento principale

Nel novembre 2016, i dipendenti della Direcția pentru Monitorizarea și Protecția Animalelor, coordinati da TM e con l’assistenza di UN, veterinaria, catturavano un lupo che da alcuni giorni frequentava un’abitazione nei pressi di Șimon. L’animale veniva sedato, inseguito, sollevato e collocato in una gabbia da trasporto, quindi trasportato verso la riserva naturale Libearty di Zărnești; durante il tragitto riusciva però a fuggire. Successivamente veniva presentata denuncia penale per la cattura e il trasporto in condizioni inadeguate, rilevandosi anche che non era stata richiesta alcuna autorizzazione specifica.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto gli articoli 1, 2, 4, 12 e 16 della direttiva 92/43/CEE, come modificata dalla direttiva 2013/17/UE. In particolare:

  • l’articolo 12, paragrafo 1, impone un regime di rigorosa tutela per le specie dell’allegato IV, vietando, tra l’altro, qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata nell’ambiente naturale;
  • l’articolo 16, paragrafo 1, consente deroghe solo in assenza di soluzioni alternative e purché non sia compromesso lo stato di conservazione della specie, per motivi tassativi, tra cui la sicurezza pubblica. Sono richiamate anche le disposizioni nazionali rumene dell’OUG 57/2007, che riproducono la logica di divieto/deroga della direttiva.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se l’articolo 16 della direttiva habitat imponga agli Stati membri di prevedere deroghe anche quando gli animali protetti lascino l’habitat naturale e si trovino in prossimità o all’interno di zone abitate. La questione concreta era se la cattura e il trasporto del lupo, avvenuti in periferia di una località, potessero essere considerati leciti in assenza di una deroga formale.

Ragionamento della Corte

La Corte ricostruisce la direttiva come sistema coerente di tutela della biodiversità e delle specie animali di interesse comunitario. Precisa che l’articolo 12 non collega la protezione ai soli habitat naturali o ai siti protetti, né la fa dipendere dal luogo in cui l’esemplare si trovi in un dato momento.

Sul piano letterale, la nozione di “area di ripartizione naturale” non è definita dalla direttiva. Sul piano sistematico, però, la Corte osserva che la direttiva distingue tra tutela degli habitat naturali e tutela delle specie, senza subordinare quest’ultima alla delimitazione dei siti Natura 2000. Per le specie che occupano ampi territori, come il lupo, l’area di ripartizione naturale è più ampia dei soli luoghi dotati degli elementi essenziali alla vita e alla riproduzione, e coincide con lo spazio geografico in cui la specie è presente o si diffonde secondo il proprio comportamento naturale.

Ne deriva che la protezione rigorosa non conosce confini rigidi e copre anche aree antropizzate, insediamenti umani e zone immediatamente limitrofe. La Corte valorizza inoltre la finalità dell’articolo 12, che sarebbe frustrata se la tutela venisse esclusa sistematicamente ogni volta che l’animale si avvicina all’uomo. L’interpretazione è rafforzata dal documento di orientamento della Commissione e dal parallelismo con la nozione di area di distribuzione di specie migratrici nella Convenzione di Bonn.

Quanto alle deroghe, la Corte ricorda che l’articolo 16 è una eccezione da interpretare restrittivamente. La cattura e il trasporto di un esemplare protetto possono essere ammessi solo se ricorre una deroga adottata dall’autorità competente, fondata su uno dei motivi tassativi, tra cui la sicurezza pubblica, e soltanto in mancanza di un’altra soluzione valida e senza pregiudizio per il mantenimento della popolazione in uno stato di conservazione soddisfacente. Spetta agli Stati membri predisporre un quadro normativo in grado di reagire tempestivamente a situazioni di rischio, e al giudice nazionale verificare nel caso concreto sia la natura della cattura sia la sussistenza dei presupposti derogatori.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/43/CEE deve essere interpretato nel senso che la cattura e il trasporto di un lupo nella periferia di una zona popolata dall’uomo, o in una tale zona, possono rientrare nel divieto di cattura deliberata. Dichiara inoltre che l’articolo 16, paragrafo 1, consente tale condotta solo in presenza di deroga concessa dall’autorità nazionale competente, secondo i rigorosi presupposti previsti dalla direttiva.

Principio affermato

La tutela rigorosa delle specie animali dell’allegato IV si estende all’intera area di ripartizione naturale della specie, comprese le aree abitate dall’uomo; la cattura deliberata di un lupo in tali circostanze è vietata salvo deroga conforme all’articolo 16 della direttiva habitat, da interpretarsi restrittivamente e subordinata alla prova dell’assenza di alternative e della compatibilità con lo stato di conservazione della specie.

Come è indicizzato

Materieconservazione della fauna selvaticatutela delle specie protettederoghe alla protezione rigorosahabitat naturalisicurezza pubblica

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