Corte di giustizia, Sentenza C-19/19
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 giugno 2020. — Stato belga contro Pantochim SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio). — Rinvio pregiudiziale – Assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti – Direttiva 76/308/CEE – Articolo 6, paragrafo 2, e articolo 10 – Direttiva 2008/55/CE – Articolo 6, secondo comma, e articolo 10 – Credito fiscale dello Stato membro richiedente recuperato dallo Stato membro adito – Qualità di tale credito – Nozione di “privilegio” o “prelazione” – Compensazione legale tra detto credito e un debito fiscale dello Stato membro adito. — Causa C-19/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta le direttive sul recupero transfrontaliero dei crediti fiscali chiarendo che il credito recuperato resta dello Stato richiedente, anche se lo Stato adito applica le proprie procedure interne. Precisa inoltre che il divieto di "privilegio" o "prelazione" dell’articolo 10 riguarda ogni meccanismo che consenta un pagamento preferenziale in caso di concorso. La compensazione fiscale prevista dal diritto belga è incompatibile con tali direttive solo se produce, nel caso concreto, una preferenza per lo Stato adito rispetto agli altri creditori.
Assistenza reciproca nel recupero crediti fiscali: il credito dello Stato richiedente non si trasforma in credito dello Stato adito e la compensazione può costituire una prelazione vietata solo se attribuisce un trattamento preferenziale in concorso
La questione giuridica
Se, nell’ambito della direttiva 76/308/CEE e della direttiva 2008/55/CE, il credito oggetto di domanda di recupero diventi un credito dello Stato adito ai sensi dell’articolo 6; se il termine "privilegio" o "prelazione" dell’articolo 10 comprenda solo i diritti di prelazione in senso stretto o qualsiasi meccanismo che comporti pagamento preferenziale in concorso; e se la compensazione legale prevista dal diritto belga costituisca una prelazione vietata quando sia utilizzata per recuperare crediti di altri Stati membri.
Principio di diritto
Il credito di uno Stato membro oggetto di domanda di recupero, ai sensi delle direttive 76/308/CEE e 2008/55/CE, non viene assimilato al credito dello Stato membro adito e non ne acquista la qualità: resta sostanzialmente un credito dello Stato richiedente, che lo Stato adito recupera solo per suo conto. Il termine "privilegio" o "prelazione" dell’articolo 10 va inteso in senso ampio, come qualsiasi meccanismo che produca un pagamento preferenziale in caso di concorso; pertanto, la compensazione legale può rientrare nel divieto solo se, nel concreto, attribuisce allo Stato adito un vantaggio di preferenza non riconosciuto agli altri creditori, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 76/308/CEE
- Articolo 6, paragrafo 2, direttiva 76/308/CEE
- Articolo 10, direttiva 76/308/CEE
- Direttiva 2008/55/CE
- Articolo 6, secondo comma, direttiva 2008/55/CE
- Articolo 10, direttiva 2008/55/CE
- Direttiva 2001/44/CE
Assistenza reciproca nel recupero di crediti fiscali e compensazione legale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation belga in una controversia tra lo Stato belga e Pantochim SA in liquidazione. Il giudizio verte sull’interpretazione delle direttive 76/308/CEE e 2008/55/CE in materia di recupero transfrontaliero di crediti fiscali e, in particolare, sulla possibilità per lo Stato adito di compensare un credito del debitore verso di esso con un credito oggetto di recupero richiesto da un altro Stato membro.
Fatti e procedimento principale
Nel quadro della liquidazione di Pantochim SA, lo Stato belga aveva fatto valere un proprio credito IVA privilegiato, mentre lo Stato tedesco aveva chiesto il recupero di un credito fiscale nei confronti della stessa società, ammesso al passivo come credito chirografario. Pantochim vantava a sua volta un credito verso lo Stato belga, che quest’ultimo intendeva compensare con il credito tedesco in forza dell’articolo 334 della legge programmatica belga del 27 dicembre 2004.
I giudici di merito avevano negato la legittimità di tale compensazione; lo Stato belga ha quindi proposto ricorso in cassazione, e il giudice del rinvio ha sottoposto due questioni alla Corte.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- la direttiva 76/308/CEE, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 10;
- la direttiva 2008/55/CE, che ha codificato la precedente direttiva, in particolare l’articolo 6, secondo comma, e l’articolo 10;
- l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale.
La Corte osserva inoltre che l’articolo 6 delle direttive impone allo Stato adito di procedere al recupero secondo le regole applicabili ai crediti analoghi interni, mentre l’articolo 10 esclude, in linea di principio, che i crediti oggetto di recupero godano di un privilegio o di una prelazione nello Stato adito.
Prima questione: natura del credito oggetto di recupero
La Corte afferma che la formula secondo cui il credito oggetto di domanda di recupero è "considerato credito dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita" non comporta una vera assimilazione sostanziale del credito a un credito interno.
Il credito resta, dal punto di vista sostanziale, un credito dello Stato richiedente; la considerazione come credito dello Stato adito vale solo ai fini procedurali del recupero, per consentire all’autorità adita di applicare le norme interne sui crediti analoghi. Questa conclusione è confermata:
- dal tenore dell’articolo 10, che nega la prelazione ai crediti da recuperare;
- dall’articolo 9, che impone il trasferimento all’autorità richiedente dell’intero importo recuperato;
- dai considerando delle direttive, che indicano l’intervento dello Stato adito come attività svolta "per conto" dello Stato richiedente.
Seconda questione: significato di "privilegio" o "prelazione"
La Corte interpreta in modo autonomo e uniforme il termine "privilegio" / "prelazione", poiché le direttive non lo definiscono né rinviano al diritto nazionale. In base alla finalità delle direttive, che è garantire l’effettivo recupero dei crediti in tutta l’Unione senza distorsioni rispetto alla parità tra creditori, il termine va inteso in senso ampio.
Ne consegue che rientra nella nozione di privilegio o prelazione qualsiasi meccanismo che, in caso di concorso, consenta il pagamento preferenziale di un credito rispetto agli altri.
Compensazione legale e verifica rimessa al giudice nazionale
Quanto alla compensazione prevista dal diritto belga, la Corte non afferma in astratto che essa costituisca sempre una prelazione. Stabilisce invece che ciò accade solo se, nel caso concreto, essa attribuisce allo Stato adito un diritto di preferenza o di prelazione di cui gli altri creditori non dispongono.
Spetta quindi al giudice nazionale verificare se la compensazione prevista dall’articolo 334 della legge programmatica belga produca o meno un effetto di preferenza in concorso. La Corte aggiunge che, se si trattasse di un meccanismo di compensazione di diritto comune, privo di qualsiasi vantaggio preferenziale e destinato solo a semplificare il recupero, esso rientrerebbe nell’ambito dell’articolo 6; se invece attribuisse una preferenza, sarebbe vietato dall’articolo 10.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- il credito dello Stato richiedente non è assimilato a un credito dello Stato adito e non ne acquisisce la qualità;
- il termine "privilegio" o "prelazione" comprende qualsiasi meccanismo che comporti pagamento preferenziale in caso di concorso;
- la compensazione dello Stato adito costituisce una prelazione solo se produce un vantaggio preferenziale rispetto agli altri creditori, verifica demandata al giudice del rinvio.
Rilievo pratico
La sentenza è rilevante per gli operatori che si occupano di recupero crediti fiscali transfrontalieri e procedure concorsuali. Essa chiarisce che lo Stato membro adito non può trasformare il credito estero in un proprio credito, né avvalersi di meccanismi preferenziali interni in modo da alterare la parità tra creditori, salvo che tali meccanismi siano neutrali e applicabili come regole ordinarie di recupero.
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