Corte di giustizia, Sentenza C-114/19
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 giugno 2020. — Commissione europea contro Danilo Di Bernardo. — Impugnazione – Funzione pubblica – Concorso generale – Non ammissione alle prove – Possibilità per l’amministrazione di completare la motivazione della decisione di non ammissione dinanzi al giudice – Presupposti – Casi eccezionali – Nozione di “difetto di motivazione”. — Causa C-114/19 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge l’impugnazione della Commissione contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato la non ammissione del sig. Di Bernardo all’elenco di riserva di un concorso EPSO. Viene precisato che i criteri di selezione utilizzati dalla commissione giudicatrice devono essere comunicati al candidato, perché sono elementi necessari della motivazione, e che il segreto dei lavori non impedisce la divulgazione di dati obiettivi. La Corte chiarisce inoltre che la motivazione non può essere sanata in giudizio quando manca del tutto, salvo rare ipotesi di semplice insufficienza, e comunque senza comprimere i diritti della difesa.
Impugnazione in materia di funzione pubblica UE: la Corte chiarisce quando la commissione giudicatrice di un concorso può fornire solo una motivazione sommaria e in quali casi, eccezionali, la motivazione insufficiente può essere integrata in giudizio; conferma l’annullamento della non ammissione di un candidato per difetto di motivazione.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia errato nel ritenere insufficiente la motivazione della decisione di non inserire un candidato nell’elenco di riserva di un concorso generale, in particolare: 1) quanto all’obbligo di comunicare i criteri di selezione utilizzati dalla commissione giudicatrice; 2) quanto alla possibilità di motivazione sommaria nei concorsi con molti candidati; 3) quanto alla rilevanza di una domanda di riesame imprecisa; 4) quanto alla distinzione tra assenza/insufficienza di motivazione e alla possibilità di integrazione della motivazione in corso di causa.
Principio di diritto
La Corte ribadisce che la motivazione di una decisione lesiva deve consentire all’interessato di comprendere le ragioni del rigetto e al giudice di esercitare il controllo di legittimità; nei concorsi UE con numero elevato di candidati è ammessa una motivazione iniziale sommaria, ma essa deve comunque includere i criteri di selezione applicati, comunicabili senza violare la segretezza dei lavori della commissione. La mancanza di motivazione, o una motivazione così lacunosa da equivalere a un difetto di motivazione, non può essere sanata in giudizio con spiegazioni ex post, salvo casi eccezionali di mera insufficienza motivazionale e sempre nel rispetto dei diritti della difesa; nel caso di specie, la Commissione non poteva regolarizzare la decisione controversa, sicché l’impugnazione è stata respinta.
Norme richiamate
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 6 dell’allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
Non ammissione a concorso UE e difetto di motivazione
La pronuncia riguarda un’impugnazione della Commissione europea contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AST-SC/03/15 di non iscrivere Danilo Di Bernardo nell’elenco di riserva per il settore del supporto ai servizi finanziari. Il caso ruota attorno all’obbligo di motivazione delle decisioni di esclusione nei concorsi dell’Unione e alla possibilità per l’amministrazione di integrare la motivazione in corso di causa.
Fatti e svolgimento della procedura
Nel 2015 la Commissione/EPSO aveva organizzato un concorso generale per la costituzione di elenchi di riserva per segretari/commessi. Per il settore interessato, il bando richiedeva, oltre al superamento delle prove, un diploma di scuola secondaria che desse accesso all’istruzione superiore e almeno tre anni di esperienza professionale attinente alle funzioni da svolgere.
Il sig. Di Bernardo presentava domanda, allegando documenti sulle qualifiche e sull’esperienza, e partecipava alle prove. Successivamente, EPSO gli chiedeva ulteriori chiarimenti su alcune voci del modulo di candidatura, in particolare sulle esperienze professionali indicate alle voci 2, 5 e 6. Dopo scambi di messaggi e produzione di documenti supplementari, la commissione giudicatrice gli comunicava il 27 ottobre 2015 la non iscrizione nell’elenco di riserva, ritenendo che l’esperienza professionale indicata non raggiungesse la durata minima richiesta di tre anni.
A seguito della domanda di riesame presentata dal candidato, la commissione confermava la decisione, precisando di aver definito in via preventiva criteri di selezione per verificare la corrispondenza tra qualifiche/esperienza e competenze richieste e affermando che i documenti prodotti non dimostravano l’attinenza dell’esperienza professionale alle mansioni richieste dal bando.
Decisione del Tribunale
Dinanzi al Tribunale, il candidato chiedeva l’annullamento della decisione e il risarcimento dei danni. Il Tribunale accoglieva il motivo relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione e annullava la decisione controversa, respingendo il resto delle domande.
Motivi dell’impugnazione della Commissione
In appello la Commissione proponeva due motivi principali.
- Con il primo motivo contestava l’interpretazione data dal Tribunale alla portata dell’obbligo di motivazione, sostenendo che il contesto del concorso e la domanda di riesame del candidato avrebbero giustificato una motivazione più sintetica.
- Con il secondo motivo censurava il rifiuto del Tribunale di prendere in considerazione le spiegazioni aggiuntive fornite dalla Commissione nel corso del giudizio, sostenendo che la motivazione insufficiente avrebbe potuto essere integrata in giudizio.
Normativa e giurisprudenza rilevante
La Corte richiama in particolare l’articolo 296 TFUE, che impone alle istituzioni dell’Unione un obbligo di motivazione adeguata. Richiama inoltre l’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto dei funzionari, relativo alla segretezza dei lavori della commissione giudicatrice, e la propria giurisprudenza sulla motivazione degli atti lesivi, sulla motivazione sommaria nei concorsi con molti candidati e sulle ipotesi eccezionali di integrazione della motivazione in giudizio.
Tra le sentenze citate figurano, tra le altre, Delacre/Commissione, HeidelbergCement/Commissione, Michel/Parlamento, Verzyck/Commissione, Sergio/Commissione, Basch/Commissione, Parlamento/Innamorati, Dansk Rørindustri, Elf Aquitaine/Commissione e Neirinck/Commissione.
Ragionamento della Corte sul primo motivo
La Corte ricorda che la motivazione deve far apparire chiaramente il ragionamento seguito dall’istituzione e consentire all’interessato di conoscere le ragioni della decisione, nonché al giudice di esercitare il controllo di legittimità. La sufficienza della motivazione va valutata alla luce del contenuto dell’atto, della natura dei motivi e del contesto complessivo.
Quanto alla giurisprudenza sulla motivazione sommaria nei concorsi con molti candidati, la Corte precisa che essa si giustifica per difficoltà pratiche legate all’elevato numero di partecipanti e alla necessità di evitare un carico amministrativo eccessivo. Nel caso concreto, però, la commissione giudicatrice si trovava in una fase diversa: aveva già corretto le prove e formato un elenco dei potenziali vincitori, sicché il numero di candidati ancora potenzialmente esclusi per difetto dei requisiti risultava verosimilmente ridotto. Non era quindi giustificato limitarsi a una motivazione sommaria, e a maggior ragione non poteva invocarsi il carico di lavoro di un concorso di massa per sanare le carenze della motivazione resa oltre un anno dopo, in risposta al riesame.
La Corte afferma anche che i criteri di selezione costituiscono informazioni minime che devono comunque essere comunicate ai candidati, al più tardi insieme ai risultati. Il segreto dei lavori della commissione giudicatrice non osta alla comunicazione di dati obiettivi e dei criteri su cui si fonda la selezione, poiché tali elementi non rientrano nella valutazione comparativa riservata.
La Corte respinge inoltre l’argomento secondo cui la domanda di riesame imprecisa avrebbe imposto al candidato di richiedere specificamente i criteri di selezione: l’obbligo di motivazione non dipende dalla presentazione di una simile domanda, e il candidato non può essere gravato dell’onere di chiedere informazioni di cui ignora l’esistenza. Parimenti, la Corte non accoglie la censura secondo cui il Tribunale avrebbe confuso motivazione e fondatezza nel merito: il giudice di primo grado aveva soltanto evidenziato che una motivazione insufficiente impediva al destinatario di comprendere e contestare efficacemente la decisione.
Ragionamento della Corte sul secondo motivo
La Corte distingue tra assenza di motivazione e insufficienza di motivazione. In linea di principio, la motivazione deve essere comunicata contestualmente alla decisione lesiva; l’assenza di motivazione non può essere sanata dalla conoscenza successiva dei motivi nel corso del giudizio. Tuttavia, in casi eccezionali di mera insufficienza motivazionale, spiegazioni fornite in giudizio possono rimediare al vizio, ma solo se il giudice verifica anche che i diritti della difesa non siano compromessi.
La Corte osserva che una motivazione può essere considerata assente anche quando contiene elementi frammentari ma contraddittori, incomprensibili o troppo lacunosi da non permettere al destinatario di comprendere il ragionamento seguito. Da ciò deriva che il Tribunale non ha errato nel riferirsi a un’ipotesi di "assenza quasi totale di motivazione".
Nel caso concreto, però, il Tribunale aveva accertato un vero e proprio difetto di motivazione della decisione controversa. Pertanto, la Commissione non poteva regolarizzare l’atto con spiegazioni fornite solo in giudizio, né il Tribunale aveva l’obbligo di prenderle in considerazione per respingere il motivo di illegittimità.
Dispositivo
La Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna la Commissione europea alle spese.
Principi affermati
La decisione conferma che, nei concorsi UE, la motivazione della non ammissione deve essere concreta e intelligibile e deve includere i criteri di selezione utilizzati; il solo richiamo generico ai documenti esaminati può non bastare. Ribadisce inoltre che l’amministrazione non può colmare in giudizio una carenza motivazionale sostanziale con spiegazioni postume, salvo ipotesi eccezionali di insufficienza e sempre nel rispetto del contraddittorio.
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