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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25361/2022 del 25/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (beneficiario)

La controversia

La controversia nasce da una pretesa del Comune di ottenere dall'assegnataria di un alloggio, in ragione del rapporto derivante dalla convenzione ex art. 35 l. n. 865/1971, il rimborso pro quota dei maggiori costi sostenuti per l'acquisizione delle aree espropriate sulle quali era stato realizzato il fabbricato cooperativo, includendo anche le spese dei giudizi di opposizione alla stima promossi dai proprietari espropriati. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo che il corrispettivo dovuto dai concessionari dovesse coprire solo il valore effettivamente corrisposto agli espropriati e non le ulteriori spese di giudizio. La Corte d'appello, invece, aveva accolto il gravame del Comune, interpretando in senso ampio la locuzione 'spese sostenute per l'acquisizione' e riconoscendo che vi rientrassero anche gli esborsi processuali. In cassazione la parte assegnataria ha proposto sei motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, assumendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; 2) erroneità dell'interpretazione della norma e del richiamo al principio di pareggio di bilancio; 3) omesso esame di un fatto decisivo, per non aver valorizzato la qualificazione dell'offerta del Comune come irrisoria nei giudizi promossi dagli espropriati; 4) erroneità della ripetizione dei maggiori costi e delle spese legali quando derivino da condotte non conformi alle norme dell'amministrazione; 5) censura alla tesi per cui sarebbe stata necessaria un'azione risarcitoria dei proprietari e non una mera difesa del beneficiario; 6) nullità della sentenza per non aver considerato le violazioni procedurali del Comune e l'esclusione del beneficiario dal procedimento espropriativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo inammissibile la questione di giurisdizione perché coperta da giudicato interno per mancata impugnazione incidentale della soccombenza sul punto, e ha reputato non fondato il motivo sull'interpretazione dell'art. 35 l. n. 865/1971, dando continuità all'orientamento che ricomprende nelle spese di acquisizione tutte le spese sostenute dall'amministrazione. Ha invece accolto il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo, affermando che il giudice d'appello aveva erroneamente ritenuto necessaria, per opporsi alla pretesa del Comune, la proposizione di una domanda o eccezione riconvenzionale da parte della convenuta. La Corte ha chiarito che la parte convenuta per il pagamento può semplicemente eccepire l'inadempimento o l'imperfetto adempimento della controparte, senza oneri ulteriori di domanda riconvenzionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 35, l. n. 865/1971

    La locuzione 'spese sostenute' per l'acquisizione delle aree è stata interpretata in senso ampio, comprensivo di ogni esborso sostenuto dall'amministrazione, incluse le spese di giudizio connesse ai procedimenti di opposizione alla stima.

  • art. 1460 c.c.

    La parte convenuta può paralizzare la pretesa avversaria eccependo l'inadempimento o l'imperfetto adempimento della controparte, senza essere tenuta a proporre una domanda riconvenzionale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato implicitamente nella trattazione delle allegazioni e delle contestazioni, ma senza un autonomo approdo decisorio sul riparto dell'onere della prova.

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme richieste da una parte, la convenuta può difendersi eccependo l'inadempimento o l'inesatto adempimento della controparte, senza dover necessariamente proporre una domanda riconvenzionale per ottenere il rigetto della pretesa.
  • Se una parte è risultata vittoriosa nel merito ma soccombente su una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito rigettata dal primo giudice, deve impugnare quel capo con appello incidentale; in difetto, la questione passa in giudicato interno e non può essere riproposta in cassazione.
  • La formula normativa che impone la copertura delle 'spese sostenute' per l'acquisizione di aree può essere letta in senso omnicomprensivo, se il testo non offre elementi letterali o logici per limitare il rimborso soltanto ad alcune voci di costo.
  • L'eccezione di inadempimento opera come mezzo di autotutela difensiva idoneo a paralizzare la domanda di adempimento, senza che la parte resistente debba trasformare la propria difesa in una domanda autonoma.

Come è indicizzato

MaterieConformità urbanistica e catastaleGiurisdizioneImpugnazioni
RamiImmobiliareProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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