Cassazione Penale, Sentenza n. 33304/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva ripristinato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Emanuele D'Apolito. Il ricorrente contestava la riforma del Gip che aveva dichiarato l'inefficacia della misura ai sensi dell'art. 300, comma 4, c.p.p., sostenendo che, al momento dell'ordinanza impugnata, risultava in custodia cautelare solo per il capo 1 (lesioni personali aggravate e reato connesso all'art. 416 bis 1), mentre il Gip, con provvedimento del 13/09/2022, aveva dichiarato l'inefficacia della misura per il capo 2 (violazione di domicilio). Il Tribunale del riesame aveva invece ritenuto che il titolo custodiale fosse ancora efficace per entrambi i reati, motivazione che il ricorrente impugnava per violazione di legge (art. 300, comma 4, c.p.p.) e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che fosse necessario verificare compiutamente la situazione processuale (in particolare se il provvedimento del Gip del 13/09/2022, che aveva dichiarato l'inefficacia della misura per il capo 2, fosse rimasto valido o fosse stato successivamente modificato). Non avendo a disposizione l'intero incarto processuale per eseguire tale verifica, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Palermo per un nuovo giudizio, affinché il Tribunale riesamini la posizione custodiale complessiva alla luce della declaratoria di parziale inefficacia.
Norme richiamate
art. 300 cod. proc. pen., comma 4
menzionato nel testo come disciplina per la declaratoria di inefficacia della misura cautelare personale
La declaratoria di inefficacia ex art. 300, comma 4, va valutata rispetto ai singoli titoli custodiali: se il Gip ha dichiarato l'inefficacia per un capo, tale declaratoria deve essere considerata nella verifica complessiva della legittimità della custodia e il giudice di riesame deve accertare se quel provvedimento sia stato mantenuto o modificato prima di ripristinare la misura
art. 416 bis 1 cod. pen.
citato come aggravante riferita ai delitti contestati
La circostanza aggravante è rilevata nel quadro delle imputazioni, ma la presenza dell'aggravante non esonera la necessità di verificare la sussistenza e la persistenza dei titoli custodiali ai fini dell'inefficacia o del ripristino della misura
articoli di reato (art. 110, 582, 585, 576 comma 1 n.3, 61 n.2, 614 commi 1 e 4 c.p.)
articoli richiamati nella descrizione delle imputazioni (capo 1 e capo 2)
Sono i titoli di accusa concretamente rilevanti per determinare i periodi di pena cui confrontare la custodia; la Corte richiama implicitamente che la verifica del titolo custodiale deve essere effettuata capo per capo
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
citato nella parte finale dell'ordinanza per gli adempimenti di cancelleria
Rinvio formale alla cancelleria per gli adempimenti relativi all'esecuzione della decisione di annullamento e rinvio
Massime di principio
- La declaratoria di inefficacia della custodia cautelare ex art. 300, comma 4, c.p.p. può essere parziale (riguardare uno o più capi): il giudice di merito e il giudice del riesame devono verificare titolo per titolo se la misura è ancora efficace.
- In presenza di più capi che costituiscono distinti titoli custodiali, la verifica del rapporto tra pena già espiata in custodia e pena inflitta va effettuata rispetto a ciascun titolo e non aggregando impropriamente i periodi.
- Se il provvedimento di impugnazione (es. appello del PM) si fonda su elementi documentali non pienamente verificabili in sede di legittimità per assenza di incarto completo, la Corte può annullare con rinvio per consentire una nuova valutazione di merito con l'intero fascicolo.
- Il giudice che dispone o riforma misure cautelari deve motivare chiaramente quale sia la situazione dei titoli custodiali nel fascicolo e segnalare eventuali successivi provvedimenti che abbiano inciso sulla loro efficacia.
- Dalla decisione emerge l'importanza della documentazione completa (anche telematica) e dell'ordine cronologico dei provvedimenti cautelari per evitare errori nella valutazione della sussistenza della custodia.
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