Sentenza n. 1560/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento del Questore della Provincia di Catania Prev. -OMISSIS-del 19/12/2024, notificato il 24/12/2024, con cui è stata comminata al ricorrente la misura dell’ammonimento ai sensi dell’art. 3 del D.L. 14/08/2013 n. 93 conv. con modificazioni in L. 15/10/2013 n. 119.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Catania recante ammonimento ai sensi dell'art. 3 d.l. 93/2013 per condotte di violenza domestica
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario dell'ammonimento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ammonimento adottato dal Questore su segnalazione dei Carabinieri, relativo ad asserite aggressioni fisiche e verbali, condotte intimidatorie e controllanti, minacce, danneggiamenti, violenza psicologica, percosse, ingiurie e offese nei confronti della moglie convivente. Con il primo motivo ha dedotto la falsa applicazione dell'art. 3 d.l. 93/2013 e dell'art. 8 d.l. 11/2009, sostenendo che i fatti sarebbero riconducibili al reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'art. 572 c.p., non ricompreso tra quelli che consentono l'ammonimento. Con il secondo motivo ha denunciato eccesso di potere per travisamento dei fatti, falsità dei presupposti e carenza di istruttoria, lamentando di non essere stato ascoltato, il recepimento acritico delle informazioni investigative e l'erroneo riferimento a precedenti di polizia, costituiti da un solo episodio definito mediante applicazione della pena su richiesta. Il TAR ha ritenuto assorbente la censura relativa alla violazione delle garanzie partecipative e all'insufficienza dell'istruttoria.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e l'ammonimento è stato annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. Il TAR ha chiarito che l'ammonimento per violenza domestica previsto dall'art. 3 d.l. 93/2013 è una misura amministrativa preventiva, cautelare e dissuasiva, distinta dall'accertamento penale. Esso può essere adottato anche se è stata presentata querela o è iniziato un procedimento penale, purché emergano elementi attendibili circa la condotta violenta e l'identificazione dell'autore. Tuttavia, l'Amministrazione deve svolgere una valutazione autonoma e proattiva del rischio, assicurare la partecipazione del destinatario e consentirne l'audizione o almeno la presentazione di memorie, salvo specifiche e documentate ragioni di urgenza o superfluità. Nel caso concreto il provvedimento si era limitato a richiamare formule generiche sull'urgenza, nonostante la segnalazione fosse stata ricevuta circa due mesi prima dell'adozione dell'ammonimento, il destinatario si fosse già allontanato dall'abitazione familiare e la persona offesa avesse dichiarato di non temere, allo stato, per la propria incolumità. L'Amministrazione non aveva quindi dimostrato l'impossibilità di garantire il contraddittorio né svolto un adeguato approfondimento, tanto più in assenza di ulteriori elementi indiziari e considerato l'effetto stigmatizzante della misura. Il giudice non può colmare in giudizio le carenze istruttorie o motivazionali dell'Amministrazione mediante una ricostruzione alternativa dei fatti. Le ulteriori censure sono state assorbite. Spese compensate tra le parti costituite e irripetibili nei confronti della controinteressata non costituita.
Norme richiamate
art. 3 d.l. 93/2013, convertito dalla l. 119/2013
Nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell’ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all’ammonimento dell’autore del fatto.
La disposizione disciplina una misura questorile preventiva per la violenza domestica, adottabile anche in presenza di querela o di procedimento penale, sulla base di elementi attendibili circa la condotta e il suo autore; richiede inoltre l'assunzione delle informazioni necessarie e, salvo specifiche ragioni, il rispetto delle garanzie partecipative.
art. 8 d.l. 11/2009, convertito dalla l. 38/2009
La disciplina dell'ammonimento per atti persecutori, caratterizzata dalla richiesta della vittima fino alla proposizione della querela, non è applicabile quanto all'alternatività con la querela all'ammonimento per violenza domestica previsto dall'art. 3 d.l. 93/2013.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio può essere omessa per particolari esigenze di celerità, ma l'Amministrazione deve indicare e motivare specificamente le ragioni che giustificano il sacrificio della partecipazione; formule stereotipate non sono sufficienti.
art. 7, comma 4, c.p.a.
Nel giudizio amministrativo di legittimità il giudice verifica la coerenza e l'attendibilità della ricostruzione fattuale e dell'istruttoria amministrativa, senza sostituirsi all'Amministrazione né colmare in giudizio carenze istruttorie o motivazionali.
art. 572 c.p.
La riconducibilità dei fatti al reato di maltrattamenti è stata dedotta dal ricorrente, ma la relativa censura non è stata esaminata in ragione dell'assorbimento delle ulteriori doglianze.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi delle persone coinvolte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'ammonimento questorile per violenza domestica previsto dall'art. 3 d.l. 93/2013 è una misura amministrativa preventiva e dissuasiva, distinta dall'accertamento penale; pertanto può essere adottato anche dopo la presentazione di una querela o l'avvio di un procedimento penale, purché l'Amministrazione disponga di elementi attendibili sulla condotta violenta e sull'identità dell'autore.
- Nel procedimento di ammonimento per violenza domestica il destinatario deve poter partecipare al procedimento ed essere ascoltato, oppure presentare memorie, salvo che l'Amministrazione dimostri e motivi puntualmente specifiche ragioni di urgenza, superfluità o altra concreta necessità incompatibile con la partecipazione; la natura preventiva della misura non rende l'urgenza presunta.
- La motivazione sull'urgenza non può ridursi a formule di stile. Quando tra la segnalazione e l'adozione dell'ammonimento intercorra un periodo significativo e non emergano concreti elementi attuali di pericolo, l'Amministrazione deve assicurare il contraddittorio procedimentale.
- L'Amministrazione che adotta l'ammonimento deve svolgere una valutazione autonoma e proattiva del rischio e un'istruttoria effettiva, soprattutto quando i fatti risultino conosciuti soltanto dalle persone direttamente coinvolte e manchino ulteriori riscontri documentali o indiziari.
- Il giudice amministrativo non può colmare in sede processuale le carenze istruttorie o motivazionali dell'atto impugnato mediante una ricostruzione alternativa dei fatti o una sostituzione della propria valutazione a quella dell'Amministrazione; l'illegittimità dell'atto va valutata sulla base dell'istruttoria e della motivazione effettivamente poste a fondamento del provvedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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