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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29800/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione finanziaria, a seguito di procedura DOCFA conseguente a denuncia di variazione presentata dopo un intervento di repowering della centrale termoelettrica, ha rettificato in aumento la rendita attribuita al complesso produttivo. La società, divenuta proprietaria del bene per effetto di scissione parziale, ha contestato la decisione della CTR che aveva rigettato il suo appello avverso la parziale riduzione operata dalla CTP. In cassazione ha dedotto sette motivi: 1) violazione delle norme costituzionali e processuali sulla precostituzione del giudice e della disciplina delle sezioni staccate, lamentando che la causa fosse stata decisa dalla sede centrale della CTR e non dalla sezione staccata di Brescia; 2) violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari, sostenendo che l'avviso fosse incoerente e insufficiente quanto alla diversa valorizzazione di manufatti, turbine e impianto fotovoltaico; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, per non avere adeguatamente considerato la perizia stragiudiziale prodotta; 4) omessa pronuncia sul motivo d'appello che censurava la decisione del giudice di primo grado come sostanzialmente equitativa e non supportata da CTU; 5) violazione del divieto di decisione secondo equità, per avere la CTR confermato la rideterminazione dei valori catastali; 6) omesso esame di fatti decisivi, consistenti nella documentazione comparativa con altre centrali e nelle conclusioni tecniche sulla progressiva perdita di redditività della centrale; 7) violazione dell'onere della prova e del principio di non contestazione, per non avere valorizzato il diverso trattamento catastale attribuito ad altre centrali termoelettriche considerate come comparabili.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: quanto alla sede decidente della CTR ha escluso violazioni della competenza, trattandosi di articolazioni interne della medesima commissione regionale; sulla motivazione dell'avviso ha richiamato la disciplina DOCFA e la regola per cui, quando l'Ufficio non disattende i dati fattuali del contribuente ma li rivaluta tecnicamente, è sufficiente una motivazione sintetica, inoltre ha rilevato un deficit di autosufficienza del ricorso; sulla motivazione della sentenza d'appello ha escluso la motivazione apparente, rilevando che la CTR aveva spiegato in modo articolato i criteri estimativi adottati per i diversi cespiti; sui motivi relativi all'equità ha affermato che il giudice tributario non ha poteri di equità sostitutiva, ma nel caso concreto la decisione non era equitativa bensì fondata su una motivazione tecnica e probatoria; sul vizio ex art. 360, n. 5, ha osservato che erano censurati elementi istruttori e argomentazioni, non fatti storici decisivi omessi, e che la perizia di parte ha valore di mera allegazione difensiva; sul principio di non contestazione ha escluso che il silenzio dell'Ufficio potesse valere come acquiescenza a un diverso criterio di stima. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 25 Cost.

    Il criterio interno di riparto tra sede centrale e sezione staccata della CTR non incide sulla precostituzione del giudice né sulla validità degli atti processuali, perché le sezioni staccate sono mere articolazioni interne.

  • art. 101, comma 2, Cost.

    Richiamato nel primo motivo, ma la Corte lo ritiene non violato nel caso concreto.

  • art. 102, comma 1, Cost.

    Richiamato nel primo motivo, ma non ritenuto violato.

  • art. 24, comma 2, Cost.

    Richiamato a sostegno delle censure, ma la Corte reputa infondate le doglianze.

  • art. 97, comma 1, Cost.

    Richiamato in relazione alla motivazione dell'atto, ma non comporta l'accoglimento del ricorso.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione della sentenza è sufficiente quando consente di ricostruire la ratio decidendi; la motivazione apparente sussiste solo se il ragionamento è incomprensibile o meramente apparente.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione opera anche nel processo tributario, ma riguarda l'acquisizione del fatto non contestato e non impone un onere di allegazione aggiuntivo all'Amministrazione rispetto all'atto impositivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di appello affronta, anche implicitamente, la questione con motivazione coerente sulla stima e sui criteri adottati.

  • art. 113 c.p.c.

    Il giudice tributario deve decidere secondo diritto; non ha un potere di equità sostitutiva e non può ridurre la rendita con un mero richiamo equitativo senza spiegare i criteri probatori e giuridici.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla solo se la motivazione manca del tutto o è incomprensibile; non basta il dissenso sulla valutazione delle prove.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza tributaria deve contenere una succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto; nel caso concreto il requisito è stato ritenuto rispettato.

  • art. 23 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Le difese dell'Ufficio devono prendere posizione sui motivi del ricorso, ma ciò non trasforma l'avviso di accertamento in un atto processuale né amplia gli oneri di allegazione oltre il contenuto dell'atto impugnato.

  • art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212

    La motivazione dell'avviso deve indicare presupposti di fatto e ragioni giuridiche; nel caso di rettifica DOCFA era sufficiente la motivazione tecnica resa.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato per la motivazione degli atti amministrativi, ma la Corte ritiene sufficiente quella dell'avviso di rettifica.

  • art. 20 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    Base normativa della dichiarazione di variazione catastale richiamata nella vicenda.

  • art. 56 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Norma catastale richiamata come base della procedura di classamento e variazione.

  • art. 37, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato dalla CTR/corte nel ragionamento sui tempi di revisione degli estimi e sull'arco temporale di riferimento per la vetustà.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari relativi a rettifica catastale DOCFA, se l'Ufficio non disattende i dati fattuali dichiarati dal contribuente ma li rivaluta tecnicamente, l'avviso può essere motivato in modo sintetico purché consenta di comprendere i presupposti della pretesa.
  • Chi denuncia in cassazione l'insufficienza motivazionale di un avviso o di una sentenza deve rispettare un rigoroso onere di autosufficienza, trascrivendo i passaggi rilevanti dell'atto o della motivazione che assume erroneamente valutati o omessi.
  • Il principio di non contestazione nel processo tributario riguarda l'acquisizione del fatto non contestato, ma non trasforma il silenzio dell'Ufficio in acquiescenza a un diverso criterio estimativo rispetto a quello posto a base dell'atto impugnato.
  • La perizia stragiudiziale di parte, anche se asseverata, è una mera allegazione difensiva e non ha autonomo valore probatorio tale da imporre al giudice una confutazione analitica di ogni sua affermazione.
  • Il giudice tributario non dispone di poteri di equità sostitutiva: la rideterminazione della rendita o dell'imponibile deve essere sorretta da motivazione in diritto e in fatto, fondata sul materiale istruttorio, non su un generico criterio equitativo.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre solo per il mancato esame di un fatto storico decisivo e oggetto di discussione, non per la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o argomentazioni difensive.
  • In materia di classamento catastale, la comparazione con altri immobili o altre centrali può rilevare come dato istruttorio, ma la sua valutazione resta riservata al merito e non è sindacabile in cassazione come mera revisione del giudizio tecnico.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

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