Cassazione Civile, Ordinanza n. 17302/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società in liquidazione, già cancellata dal registro delle imprese, ha impugnato in cassazione la sentenza della corte d'appello che aveva rigettato il reclamo ex art. 18 l. fall. avverso la declaratoria di fallimento pronunciata dal tribunale su istanza del pubblico ministero. La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 7 l. fall., sostenendo che il pubblico ministero non sarebbe legittimato a chiedere il fallimento in assenza di un procedimento penale pendente a carico della società o dei suoi amministratori, e ha inoltre prospettato un eccesso di delega della novella del 2006, chiedendo la rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 l. fall. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 5 l. fall., contestando l'accertamento dello stato di insolvenza in una società in liquidazione: ha sostenuto che la cancellazione dal registro imprese era il fisiologico esito della liquidazione e che la presenza di un rilevante debito erariale non bastava, di per sé, a dimostrare la decozione, specie se l'attivo era stato impiegato per il pagamento dei debiti secondo la disciplina concorsuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la prima censura perché contrastante con un orientamento consolidato: il pubblico ministero può richiedere il fallimento non solo quando la notizia di decozione emerga da un procedimento penale pendente, ma anche quando essa risulti da altre condotte e fonti istituzionalmente considerate dall'art. 7 l. fall., senza che sia necessaria la previa iscrizione di una notitia criminis. Ha inoltre giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, escludendo qualsiasi eccesso di delega. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile: da un lato perché la corte territoriale aveva correttamente applicato il criterio della cd. insolvenza statica delle società in liquidazione, verificando se l'attivo fosse sufficiente a soddisfare integralmente i creditori; dall'altro perché le doglianze miravano in realtà a una nuova valutazione di merito dello stato di insolvenza, non consentita in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati; è stato altresì disposto il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 7 l. fall.
Il pubblico ministero è legittimato a chiedere il fallimento non solo se la notitia decoctionis emerge da un procedimento penale pendente, ma anche quando emerga istituzionalmente da altre fonti e condotte previste dalla norma, senza necessità di un procedimento penale già aperto.
art. 18 l. fall.
È il rimedio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, cui si collega il successivo giudizio di legittimità.
art. 5 l. fall.
Lo stato di insolvenza della società in liquidazione va accertato in relazione alla capacità dell'attivo di soddisfare integralmente i creditori, secondo il criterio della insolvenza statica.
art. 33 l. fall.
La notitia decoctionis può essere tratta anche dalla relazione prevista dalla norma, quale fonte istituzionale di conoscenza per il pubblico ministero.
art. 76 Cost.
La censura di eccesso di delega è stata respinta perché la legge delega non aveva soppresso il potere di iniziativa del pubblico ministero in materia fallimentare.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata invocata per denunciare violazioni di legge, ma una delle censure è stata qualificata come inammissibile perché tendeva a sollecitare un nuovo esame del merito.
art. 360bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui le questioni erano coperte da giurisprudenza consolidata conforme alla decisione impugnata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale base dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 111 l.fall.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla destinazione dell'attivo al pagamento dei debiti nella liquidazione, ma la Corte non ha accolto la tesi difensiva.
Massime di principio
- Il pubblico ministero può promuovere la dichiarazione di fallimento quando acquisisca istituzionalmente notizia dello stato di decozione, senza che sia indispensabile l'esistenza di un procedimento penale pendente a carico dell'imprenditore o degli amministratori.
- La legittimazione del pubblico ministero ex art. 7 l. fall. non è limitata alle sole ipotesi di fatti costituenti reato, ma si estende alle fonti e alle circostanze indicate dalla norma, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.
- La questione di legittimità costituzionale fondata su preteso eccesso di delega è infondata quando la disciplina delegata non abbia affatto eliminato il potere di iniziativa del pubblico ministero, ma si sia limitata a ridisegnarne l'ambito dopo la soppressione del fallimento d'ufficio.
- Per le società in liquidazione, l'insolvenza va accertata secondo un criterio statico: il giudice deve verificare se il patrimonio residuo consenta il soddisfacimento integrale ed eguale dei creditori alla data della sentenza dichiarativa di fallimento.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del merito sulla sussistenza dell'insolvenza, quando la valutazione della corte territoriale sia congrua e coerente con i principi applicabili.
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