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Sentenza

Sentenza n. 1226/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501497

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, con omesso pagamento degli interessi sulla sorte capitale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

Un’impresa privata ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Castrovillari che aveva condannato il Comune al pagamento di euro 147.632,29, oltre interessi legali dalla data della domanda fino all’effettivo pagamento e alle spese di lite. Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato al Comune. Dopo la proposizione del ricorso, l’amministrazione ha documentato il pagamento della sorte capitale e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. La ricorrente ha accettato il pagamento della sorte capitale, ma ha dedotto che la liquidazione comunale non comprendeva gli interessi maturati. Ha inoltre chiesto la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per il ritardo nell’esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente alla mancata corresponsione integrale di quanto dovuto in esecuzione del giudicato. Ha rilevato che l’amministrazione, pur avendo pagato la sorte capitale, non aveva dimostrato il pagamento degli interessi legali, sicché il giudicato non era stato integralmente eseguito. Il Comune è stato pertanto dichiarato obbligato a pagare gli interessi maturati sulla sorte capitale dalla data della domanda giudiziale fino al giorno dell’effettivo soddisfacimento, applicando il saggio legale previsto dall’art. 1282 c.c., detratto quanto già corrisposto. È stato assegnato il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, dovrà intervenire il Segretario comunale di Cosenza, nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, entro i successivi 90 giorni dalla richiesta della parte ricorrente. È stata respinta la domanda di ulteriore condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenuta iniqua in ragione del parziale adempimento già effettuato dall’amministrazione. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 2.852,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l’azione di ottemperanza; il giudice può ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare un termine e nominare un commissario ad acta. La richiesta di ulteriore condanna ai sensi del comma 4, lett. e), è stata ritenuta iniqua in presenza di un parziale adempimento dell’amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma per il ritardo nell’esecuzione del giudicato è stata respinta perché, nel caso concreto, l’amministrazione aveva effettuato un parziale adempimento.

  • art. 1282 c.c.

    Gli interessi sulle somme liquide ed esigibili devono essere calcolati al saggio legale; il Comune è stato ritenuto tenuto al pagamento degli interessi sulla sorte capitale dalla data della domanda giudiziale fino all’effettivo soddisfacimento.

Massime di principio

  • L’esecuzione parziale di un giudicato non determina la cessazione della materia del contendere quando restino non corrisposte somme espressamente riconosciute dal titolo esecutivo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione deve adempiere integralmente a tutte le componenti della condanna contenuta nel giudicato, comprese quelle accessorie come gli interessi maturati sulla sorte capitale.
  • Quando il giudicato dispone il pagamento degli interessi dalla data della domanda fino all’effettivo soddisfacimento, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale ai sensi dell’art. 1282 c.c.
  • In caso di adempimento incompleto, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di completare il pagamento entro un termine e nominare, per l’eventuale inerzia successiva, un commissario ad acta.
  • La condanna a un’ulteriore somma per il ritardo nell’esecuzione del giudicato può essere esclusa quando, avuto riguardo alle circostanze concrete, l’amministrazione abbia già posto in essere un parziale adempimento e la misura risulti iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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