Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/04/2016 n. 8145 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Venezia, sostenendo la violazione e falsa applicazione della disciplina sulle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa. I contribuenti avevano acquistato nel 2004 un immobile con superficie superiore a 240 mq., beneficiando dell'aliquota agevolata, ma l'Amministrazione aveva ritenuto l'abitazione di lusso e aveva recuperato le ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale. La CTR aveva applicato i criteri del D.M. 4 dicembre 1961, ritenendo rilevante il fatto che l'immobile fosse stato costruito prima dell'entrata in vigore del D.M. 2 agosto 1969. L'Agenzia ha sostenuto invece che la verifica della natura non di lusso dovesse essere effettuata secondo la disciplina vigente al momento dell'acquisto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendolo ammissibile e fondato. Ha stabilito che, per l'agevolazione prima casa, la nozione di abitazione non di lusso applicabile è quella vigente al momento dell'acquisto e non quella vigente all'epoca della costruzione. L'art. 10 del D.M. 2 agosto 1969 ha natura transitoria e non consente di applicare indefinitamente i precedenti criteri del D.M. 4 dicembre 1961 agli immobili acquistati successivamente. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della medesima Commissione, che dovrà riesaminare la controversia applicando tali principi e decidere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1 della Tariffa, parte prima, nota 2-bis, n. 1, lett. A)

    se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota 2-bis

    L'agevolazione prima casa si applica alle abitazioni non di lusso valutate secondo i criteri richiamati dalla norma fiscale.

  • D.M. 2 agosto 1969, art. 10

    alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al D.M. 4 dicembre 1961

    La disposizione ha natura transitoria e riguarda esclusivamente gli immobili già costruiti o in corso di costruzione sulla base di licenze anteriori all'entrata in vigore del decreto; non crea due regimi permanenti fondati sulla data di costruzione.

  • D.M. 4 dicembre 1961

    I relativi criteri potevano trovare applicazione nella fase transitoria prevista dall'art. 10 del D.M. 2 agosto 1969, ma non per acquisti effettuati successivamente sulla sola base dell'epoca di costruzione dell'immobile.

  • D.L. n. 155 del 1993, art. 16, comma 1, lett. a), convertito nella L. n. 243 del 1993

    Ha inserito nella tariffa del D.P.R. n. 131 del 1986 il riferimento ai criteri del D.M. 2 agosto 1969 per individuare le abitazioni non di lusso ai fini dell'aliquota agevolata.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; è stato il parametro processuale utilizzato dall'Agenzia delle Entrate.

Massime di principio

  • Per stabilire se spetta l'agevolazione prima casa, in linea generale occorre applicare la disciplina vigente al momento dell'acquisto, non quella vigente quando l'immobile è stato costruito.
  • Le disposizioni transitorie collegate alla data della licenza edilizia non comportano automaticamente l'applicazione perpetua della normativa precedente a tutti gli acquisti di immobili costruiti in epoca antecedente.
  • La superficie dell'immobile e gli altri requisiti oggettivi previsti dalla normativa possono determinare la qualificazione dell'abitazione come di lusso e comportare il recupero delle imposte ordinarie.
  • In caso di contestazione dell'agevolazione, il contribuente non può fondarsi soltanto sull'epoca di costruzione dell'immobile, ma deve verificare la conformità dell'abitazione ai criteri fiscali applicabili alla data dell'atto di acquisto.
  • La cassazione con rinvio non decide definitivamente l'importo dovuto: il giudice di rinvio deve riesaminare il merito applicando il principio di diritto stabilito dalla Corte.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.