Sentenza del 22/04/2016 n. 62 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
Imposte sui redditi - Soggettività passiva di società - Criteri di diritto interno - Convenzioni internazionali - Prevalenza - Trattato Italo-Germanico per evitare le doppie imposizione - Criterio della sede della direzione effettiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'individuazione dello Stato di residenza fiscale della società ai fini delle imposte sui redditi. Secondo l'articolo 73, comma 3, del TUIR, una società è fiscalmente residente in Italia quando, per la maggior parte del periodo d'imposta, ha in Italia la sede legale oppure la sede dell'amministrazione. Tuttavia, essendo applicabile il Trattato italo-tedesco contro le doppie imposizioni, il criterio convenzionale prevale sul diritto interno in forza dell'articolo 75 del D.P.R. 600/1973. In base al Trattato, la residenza deve essere determinata considerando la sede della direzione effettiva della società, ossia il luogo in cui vengono concretamente assunte le decisioni gestionali e strategiche principali.
La decisione
La sentenza ha stabilito che, nel caso regolato dal Trattato italo-tedesco, non sono decisivi autonomamente né la sede legale né la sede dell'amministrazione previste dal diritto interno italiano. Deve invece applicarsi il criterio convenzionale della sede della direzione effettiva. Pertanto, la soggettività passiva della società deve essere determinata individuando lo Stato in cui si trova il centro effettivo delle decisioni e della gestione societaria.
Norme richiamate
Articolo 73, comma 3, del TUIR
Una società si considera residente in Italia se per la maggior parte del periodo di imposta ha nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell'amministrazione.
La norma interna individua alternativamente la sede legale o la sede dell'amministrazione quali criteri di residenza fiscale. Tuttavia, tali criteri devono essere disapplicati o coordinati quando una convenzione internazionale disciplina diversamente la residenza.
Articolo 75 del D.P.R. 600/1973
Sancisce la prevalenza delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sulle disposizioni interne incompatibili.
Trattato italo-tedesco contro le doppie imposizioni
Per determinare lo Stato di residenza fiscale della società, individua come criterio decisivo la sede della direzione effettiva, cioè il luogo in cui si concentra la gestione sostanziale e vengono assunte le decisioni principali della società.
Massime di principio
- Quando una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni disciplina la residenza fiscale in modo diverso dalla normativa interna, la convenzione prevale.
- La sede legale o quella formalmente indicata negli atti societari non è necessariamente decisiva: occorre verificare dove si svolge concretamente la direzione effettiva.
- Per individuare la sede della direzione effettiva possono assumere rilievo il luogo delle riunioni e delle decisioni degli amministratori, la localizzazione dei dirigenti, la gestione finanziaria e operativa e il centro delle principali attività gestionali.
- L'analisi deve essere effettuata sulla base della sostanza economica e degli elementi concreti disponibili, non soltanto delle risultanze formali o registrali.
- Prima di applicare i criteri del diritto interno, è necessario verificare se esista una convenzione fiscale applicabile tra gli Stati coinvolti e quale criterio convenzionale essa preveda.
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