Sentenza del 22/04/2016 n. 1109 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
TOSAP - omessa denuncia - omesso versamento - occupazione suolo pubblico - lavori edili - superficie - rilevamento ente impositore - esercizio pubblica funzione - valenza probatoria piena - è tale - contestazione - querela di falso - è necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’omessa denuncia e l’omesso versamento della TOSAP per l’occupazione di una porzione di suolo pubblico connessa a lavori edili. Il ricorrente ha contestato la superficie del bene demaniale occupato e il rilevamento effettuato dagli incaricati dell’ente impositore, presumibilmente sostenendo che tale misurazione non fosse attendibile o corretta.
La decisione
La contestazione non è stata ritenuta sufficiente a superare il valore probatorio del rilevamento. Gli incaricati dell’ente impositore, nell’esercizio di una pubblica funzione, attestano fatti direttamente constatati con efficacia di prova piena fino a querela di falso. Pertanto, per mettere in discussione la veridicità materiale delle risultanze riportate, era necessaria la proposizione di una querela di falso; una semplice contestazione nel giudizio tributario non era sufficiente.
Norme richiamate
TOSAP – disciplina dell’imposta sulla tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche
L’occupazione di suolo pubblico, anche temporanea e derivante da lavori edili, può generare l’obbligo di denuncia e di versamento della TOSAP in relazione alla superficie effettivamente occupata.
Norme sulla querela di falso e sull’efficacia probatoria degli atti pubblici
Le attestazioni degli incaricati dell’ente impositore, quando rese nell’esercizio di una pubblica funzione e relative a fatti direttamente rilevati, fanno piena prova fino a querela di falso. La contestazione ordinaria non è sufficiente a negarne l’efficacia probatoria privilegiata.
Massime di principio
- Quando la superficie occupata di un’area pubblica è stata direttamente rilevata da funzionari o incaricati dell’ente impositore nell’esercizio delle loro funzioni, il relativo verbale gode di particolare forza probatoria.
- Una semplice contestazione dell’estensione dell’occupazione o dell’esattezza del verbale può non essere sufficiente: se si intende negare la veridicità dei fatti attestati, può essere necessaria la querela di falso.
- Per le occupazioni temporanee connesse a lavori edili occorre verificare preventivamente gli obblighi di denuncia e pagamento della TOSAP, nonché la superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico.
- La querela di falso riguarda la falsità materiale o ideologica dell’atto pubblico nei limiti della sua efficacia probatoria; non sostituisce le contestazioni giuridiche relative all’applicazione del tributo, alla qualificazione dell’area o al calcolo effettuato.
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