Sentenza del 22/04/2016 n. 251 - Comm. Trib. Prov. Varese
IVA - Frodi carosello - Detraibilità IVA - Presupposti - Fatti-indice della buona fede.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di negare al cessionario la detrazione dell'IVA relativa all'acquisto di beni inserito in una catena fraudolenta. La detrazione non può essere negata quando il cessionario non abbia partecipato alla frode e non ne fosse consapevole. La sua buona fede può essere dimostrata, tra l'altro, mediante documentazione idonea dell'operazione, prova della consegna dei beni e del pagamento, nonché dimostrazione che le condizioni contrattuali, commerciali ed economiche applicate dal fornitore fossero analoghe a quelle praticate da altri fornitori.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione finanziaria non può essere confermata per il solo fatto che il fornitore o altri soggetti della catena abbiano posto in essere una frode carosello. Occorre provare, in modo concreto, che il cessionario sapesse o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'operazione fraudolenta. In assenza di tale prova e quando siano documentati l'acquisto effettivo, la consegna, il pagamento e condizioni commerciali non anomale, il diritto alla detrazione dell'IVA deve essere riconosciuto.
Norme richiamate
Normativa IVA sul diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte
Non è possibile negare al cessionario la detrazione dell'IVA assolta "a monte" quando la frode sia effettuata senza alcuna partecipazione e consapevolezza dello stesso cessionario.
Il diritto alla detrazione spetta al soggetto che abbia effettuato un'operazione reale e non abbia partecipato né avuto consapevolezza della frode. La mera appartenenza dell'operazione a una catena fraudolenta non è sufficiente per escludere la detrazione.
Principio della buona fede del cessionario nelle frodi carosello
La "buona fede" del contribuente accertato è acclarabile mediante taluni fatti-indice.
La buona fede deve essere valutata sulla base di elementi oggettivi, tra cui la documentazione dell'operazione, la consegna effettiva della merce, il pagamento del corrispettivo e la normalità delle condizioni contrattuali, commerciali ed economiche rispetto agli altri fornitori.
Massime di principio
- Nelle frodi carosello, la responsabilità del fornitore fraudolento non si trasferisce automaticamente al cliente: l'Amministrazione deve dimostrare che il cliente fosse consapevole o avrebbe dovuto sapere della frode.
- La detrazione IVA è più facilmente difendibile quando il contribuente conserva fatture, ordini, contratti, documenti di trasporto, prove della consegna e pagamenti tracciabili.
- Prezzi, condizioni o modalità commerciali significativamente anomali possono costituire indici della conoscenza o conoscibilità della frode; condizioni analoghe a quelle applicate da altri fornitori depongono invece a favore della buona fede.
- L'effettività dell'acquisto è necessaria ma non sempre sufficiente: occorre anche dimostrare l'assenza di elementi anomali che avrebbero dovuto far sospettare il coinvolgimento in una frode.
- La valutazione deve essere concreta e complessiva, basata sugli elementi disponibili al momento dell'operazione e non soltanto sull'irregolarità fiscale del fornitore.
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