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Sentenza

Sentenza del 22/04/2016 n. 30 - Comm. Trib. II grado di Bolzano

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.S. aveva impugnato l'invito al pagamento di 1.500,00 euro emesso dalla Segreteria della Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano per l'omessa indicazione del valore della lite nel ricorso tributario del 25 febbraio 2013. La Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso ritenendo, in sostanza, non dovuto l'importo. Il Ministero ha appellato sostenendo che la sanzione non riguardava l'omesso versamento del contributo unificato, bensì la mancata dichiarazione del valore della controversia, omissione specificamente sanzionata dalla normativa.

La decisione

L'appello del Ministero è stato accolto e la sentenza di primo grado è stata riformata. Il giudice ha ritenuto pacifico che A.S. non avesse dichiarato il valore della lite e ha affermato che, con l'iscrizione a ruolo, sorge l'obbligo di pagamento del contributo unificato. In assenza della dichiarazione, la controversia è presunta di valore superiore a 200.000,00 euro e si applica l'importo sanzionatorio di 1.500,00 euro, anche se il contributo effettivamente calcolabile sulla base del valore reale sarebbe stato inferiore. A.S. è stata inoltre condannata a rifondere al Ministero le spese del grado di appello, liquidate in 200,00 euro.

Norme richiamate

  • Art. 22 del D.Lgs. 546/1992

    All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente ... il valore della controversia.

    La nota di iscrizione al ruolo deve indicare anche il valore della controversia; tale indicazione è un adempimento processuale necessario.

  • Art. 9 del D.P.R. 115/2002

    Nel processo tributario per ciascun grado di giudizio è dovuto il contributo unificato.

    Il contributo unificato è dovuto per ogni grado del processo tributario e il relativo obbligo sorge con l'avvio del processo tramite iscrizione a ruolo.

  • Art. 14, comma 3-bis, del D.P.R. 115/2002

    Nei processi tributari, il valore della lite ... deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso.

    Il contribuente deve dichiarare espressamente il valore della lite nel ricorso, consentendo alla Segreteria di determinare e verificare il contributo unificato dovuto.

  • Art. 13, comma 6, del D.P.R. 115/2002

    In mancanza della dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f.

    L'omessa dichiarazione del valore comporta una presunzione legale del valore massimo previsto, allora superiore a 200.000,00 euro, e determina l'applicazione dell'importo di 1.500,00 euro. La misura ha funzione cogente e dissuasiva e non è considerata irragionevole anche se il contributo effettivo sarebbe stato inferiore.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il valore della lite deve essere indicato espressamente nel ricorso o nelle conclusioni, secondo le modalità previste dalla legge.
  • L'omessa dichiarazione non equivale a una semplice irregolarità formale priva di conseguenze: può comportare l'applicazione automatica dell'importo previsto per le controversie di valore più elevato.
  • L'obbligo relativo al contributo unificato sorge con l'iscrizione a ruolo della causa, anche se il ricorso non è stato regolarmente notificato alla controparte o il contribuente non ha presentato una specifica istanza di iscrizione.
  • La sanzione può essere dovuta anche quando il contributo calcolato sul valore reale della controversia sarebbe molto più basso, perché la normativa mira a garantire la completezza e verificabilità delle dichiarazioni.
  • In situazioni analoghe è quindi opportuno indicare sempre il valore della lite in modo chiaro e verificare tempestivamente il contributo unificato e gli eventuali inviti al pagamento.

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