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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21024/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva determinato, con metodo sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973, un maggior reddito per l'anno d'imposta 2007 ai fini IRPEF. La contribuente aveva ottenuto in appello l'annullamento dell'atto, perché la CTR aveva ritenuto violato il principio del contraddittorio e aveva inoltre reputato inconferenti i richiami giurisprudenziali del primo giudice. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 57, comma 2, d.lgs. 546/1992, sostenendo che il tema della violazione del contraddittorio era stato introdotto per la prima volta in appello come eccezione nuova e quindi inammissibile; 2) in subordine, violazione dell'art. 38, commi 4, 5 e 7, d.P.R. 600/1973, assumendo che il contraddittorio endoprocedimentale si era comunque svolto, poiché l'invito a controdedurre era stato inviato al marito della contribuente e non personalmente a lei. La contribuente ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del primo motivo per asserita riproduzione integrale del ricorso di primo grado.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente, osservando che, per verificare la novità in appello di un'eccezione, è necessario esaminare l'intero ricorso di primo grado; pertanto la riproduzione integrale dell'atto non era, in questo caso, causa di inammissibilità. Nel merito, la Corte ha accolto il primo motivo: dall'atto di primo grado riprodotto emergeva che l'eccezione di nullità per violazione del contraddittorio non era stata proposta in primo grado, sicché la CTR non avrebbe potuto accoglierla in appello in violazione del divieto di nuove eccezioni. La Corte ha inoltre rilevato che la motivazione della CTR non consentiva di individuare una diversa ratio decidendi autonoma idonea a sorreggere la decisione, poiché il riferimento ai richiami giurisprudenziali del primo giudice era troppo generico e la stessa CTR aveva poi espressamente affermato che l'accoglimento dell'appello derivava dalla violazione del diritto al contraddittorio, con assorbimento delle altre questioni. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38, commi 4, 5 e 7, d.P.R. 600/1973

    disciplina l'accertamento sintetico del reddito; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo relativo resta assorbito.

  • art. 57, comma 2, d.lgs. 546/1992

    vieta la proposizione di nuove eccezioni in appello nel processo tributario; la Corte lo applica per affermare che l'eccezione di nullità per violazione del contraddittorio, non dedotta in primo grado, non poteva essere accolta in appello.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il divieto di nuove eccezioni in appello impedisce di introdurre per la prima volta una questione di nullità dell'accertamento che non risulti proposta nel giudizio di primo grado.
  • Ai fini della verifica della novità di un'eccezione, può essere necessario esaminare integralmente l'atto introduttivo di primo grado; la riproduzione testuale dell'atto nel ricorso per cassazione non è di per sé inammissibile se serve a dimostrare l'assenza della deduzione nel precedente grado.
  • Per individuare la ratio decidendi della sentenza impugnata occorre una motivazione autonoma e specifica: riferimenti generici alla decisione di primo grado o a giurisprudenza ritenuta non pertinente non bastano a fondare una seconda ratio idonea a sorreggere il decisum.
  • Quando il motivo accolto in cassazione è assorbente rispetto agli altri, i restanti motivi restano privi di esame.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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