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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47432/2023 del 27/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Torino che, su appello del P.M. ai sensi dell'art. 310 c.p.p., aveva sostituito la misura cautelare dell'obbligo di dimora con la più grave misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico per i reati di partecipazione a un'associazione finalizzata a furti e per molteplici furti in abitazione. La difesa deduceva mancanza e manifesta illogicità della motivazione (artt. 274 e 275 c.p.p.), sostenendo che l'aggravamento non fosse giustificato dalle concrete specificità del caso: si sarebbe fatto riferimento errato all'entità della pena applicabile, sarebbe stata ri-valutata indebitamente la personalità e le modalità di azione già considerate al momento dell'imposizione dell'obbligo di dimora, non sarebbero emerse particolari esigenze di maggiore rigore cautelare, si denunciava disparità di trattamento rispetto al coindagato Fugazzi e mancata considerazione della manifestata volontà di accedere a un rito alternativo e del comportamento tenuto durante il periodo di obbligo di dimora.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione adeguata e logica, evidenziando la particolare gravità, la ripetizione e l'organizzazione delle condotte predatorie, l'inadeguatezza dell'obbligo di dimora (che consentiva ampia libertà di movimento) e la necessità di una misura idonea a interrompere il contesto delinquenziale. Ha altresì spiegato la diversa posizione del coindagato Fugazzi in ragione del diverso ruolo. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Regola l'appello del Pubblico Ministero contro provvedimenti in materia cautelare; nel caso ha giustificato la riconsiderazione della misura da parte del Tribunale del riesame.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Imposizioni in tema di motivazione del provvedimento: la difesa aveva invocato carenze motivazionali ai sensi di tale disposizione, ma il giudice di merito ha fornito adeguata motivazione.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Ulteriore disciplina sui requisiti della motivazione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse rispettato l'onere motivazionale richiesto, specialmente in caso di riforma in senso sfavorevole per l'indagato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di condanna al versamento alla Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità per colpa non assente; applicato per disporre il versamento di euro 3.000 ciascuno.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Norme esecutive relative agli adempimenti consequenziali alla decisione; la sentenza dispone gli adempimenti formali a carico della cancelleria.

Massime di principio

  • Se il giudice d'appello cautelare peggiora la posizione dell'indagato (aggravamento della misura), è richiesto un onere motivazionale rafforzato: il Tribunale deve confrontare le ragioni del provvedimento impugnato e quelle della difesa e giustificare il diverso rilievo attribuito ai fatti.
  • Il giudice del riesame può, nella sua cognizione, esaminare e riconsiderare aspetti connessi e pregiudiziali rispetto ai punti impugnati; non è vincolato a una rigida limitazione ai soli motivi formalmente dedotti se ciò impedirebbe una completa cognizione necessaria alla tutela della libertà.
  • L'entità astratta della pena teoricamente applicabile non è, di per sé, sufficiente a giustificare un aggravamento cautelare: occorrono elementi concreti attinenti al pericolo di fuga, all'inquinamento probatorio o alla reiterazione del reato.
  • La reiterazione, l'elevata organizzazione e le modalità accurate dell'azione delittuosa sono fattori tipici che giustificano il ricorso a misure cautelari più afflittive quando risultino incompatibili con misure meno gravose.
  • La diversa misura applicata a coindagati può essere giustificata da diverse posizioni soggettive e ruoli nella vicenda; occorre che il giudice motivi tale diversità in modo specifico.
  • La manifestazione di voler accedere a un rito alternativo o la buona condotta durante una misura meno afflittiva possono essere elementi a favore dell'indagato ma non sono automaticamente determinanti: vanno valutati nel quadro complessivo delle esigenze cautelari.
  • In cassazione il controllo riguarda la legittimità e la logicità della motivazione del provvedimento impugnato; una diversa ricostruzione dei fatti proposta dalla difesa non è sufficiente se la motivazione del giudice apparirà coerente e non manifestamente illogica.

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