Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2469/2020 del 04/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditrice ipotecaria)

La controversia

Nel 1976 una banca concesse un mutuo fondiario a una società, garantito da ipoteca su un immobile della mutuataria. L’immobile fu poi trasferito prima a un terzo e successivamente ai coniugi ricorrenti. Dopo il mancato rimborso del mutuo, nel 1986 la banca avviò l’esecuzione forzata sull’immobile. Nel 2002 i coniugi proposero opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., deducendo che il bene di loro proprietà fosse libero da ipoteche e che la nota d’iscrizione ipotecaria e l’atto di pignoramento indicassero un immobile diverso. Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 30 giugno 2011, n. 3304, accolse l’opposizione, ritenendo impossibile accertare se il bene pignorato coincidesse con quello dei coniugi. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 10 maggio 2016, n. 872, accolse l’appello della cessionaria del credito e rigettò l’opposizione, considerando l’errata indicazione del luogo un mero errore materiale, superabile sulla base degli altri elementi identificativi riportati negli atti: confini, piano ottavo, interno 22, posizione della porta d’ingresso e distribuzione degli spazi. I coniugi hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con i primi due, denunciando la violazione dell’art. 331 c.p.c., hanno sostenuto che l’appellante non avesse notificato l’atto di appello alla società mutuataria e che, sebbene fosse stato concesso un termine per provvedervi, non risultasse l’avvenuta notificazione. Con il terzo motivo, denunciando la violazione degli artt. 2665 e 2844 c.c., hanno contestato che l’errore nell’indicazione dell’immobile fosse privo di efficacia decettiva, sostenendo che con l’ordinaria diligenza non sarebbe stato possibile individuare esattamente l’errore né stabilire se riguardasse l’indicazione della scala o un confine dell’immobile.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati respinti perché la sentenza d’appello riportava che la società mutuataria era rimasta contumace, valutazione non specificamente censurata dai ricorrenti; inoltre, essendo la società cessata per fallimento e cancellata dal registro delle imprese, i ricorrenti non avevano un interesse giuridico a dolersi della mancata integrazione del contraddittorio nei suoi confronti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a rimettere in discussione l’apprezzamento di fatto della Corte d’appello sull’idoneità degli elementi contenuti nella nota ipotecaria a identificare il bene, valutazione non censurabile in sede di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate integralmente, in considerazione dell’alterno esito dei gradi di merito. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    Giusta o sbagliata che fosse quella valutazione, essa non è stata censurata nella presente sede. I ricorrenti, infatti, si sono limitati a dolersi della omessa notifica dell’atto d’appello alla suddetta A.D. s.p.a., ma non della valutazione con cui la Corte d’appello ha ritenuto validamente costituito il contraddittoriot e contumace la suddetta società.

    La censura sulla mancata notificazione dell’appello non è sufficiente quando non investe anche la valutazione del giudice di merito secondo cui il contraddittorio era stato validamente costituito e la parte era contumace.

  • art. 100 c.p.c.

    Deve, pertanto, concludersi che gli odierni ricorrenti non vantano alcun giuridico interesse, ex art. 100 c.p.c., che sostenga i primi due motivi di ricorso, dal momento che non vi era in grado di appello più alcun soggetto nei confronti del quale integrare il contraddittorio.

    Non sussiste interesse a censurare l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di una società che, essendo stata cancellata dal registro delle imprese dopo il fallimento, non era più un soggetto nei cui confronti l’integrazione potesse essere disposta.

  • art. 2665 c.c.

    Il motivo è inammissibile. Esso censura infatti un tipico apprezzamento di fatto, quale è lo stabilire se una nota di iscrizione ipotecaria sia decettiva oppure no.

    La valutazione circa la capacità decettiva degli elementi indicati nella nota ipotecaria e la conseguente identificabilità del bene costituisce apprezzamento di fatto del giudice di merito, non riesaminabile in sede di legittimità.

  • art. 2844 c.c.

    Il motivo è inammissibile. Esso censura infatti un tipico apprezzamento di fatto, quale è lo stabilire se una nota di iscrizione ipotecaria sia decettiva oppure no.

    La censura relativa agli effetti dell’inesatta indicazione nella documentazione ipotecaria non consente di ottenere in cassazione un nuovo apprezzamento fattuale sulla possibilità di identificare il bene.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

    Quando il ricorso è rigettato, sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • La valutazione sulla capacità decettiva delle indicazioni contenute nella nota d’iscrizione ipotecaria e sulla conseguente identificabilità del bene è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione.
  • Chi deduce in cassazione l’omessa notificazione dell’atto d’appello a una parte deve censurare specificamente anche la statuizione con cui il giudice di merito abbia ritenuto validamente costituito il contraddittorio e dichiarato la parte contumace; in difetto, la relativa doglianza non investe tale valutazione.
  • Manca l’interesse a chiedere l’integrazione del contraddittorio nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese, quando non vi sia più un soggetto nei cui confronti l’integrazione possa essere effettuata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPegno e ipoteca
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.