Sentenza n. 1376/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento - Del provvedimento M_D -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- datato -OMISSIS- del Reggimento -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data -OMISSIS- e recante l’esenzione del Mar. Ord. -OMISSIS- dai servizi armati di caserma sino a successiva comunicazione; – Di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva per motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esenzione del militare dai servizi armati di caserma sino a successiva comunicazione
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui era stato esentato dai servizi militari di caserma, deducendo il difetto di motivazione, la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, del d.lgs. 66/2006 e del d.lgs. 81/2008, nonché eccesso di potere per travisamento, illogicità, carenza di motivazione, contraddittorietà e violazione dei principi di trasparenza e buon andamento. Ha inoltre dedotto la carenza istruttoria e la violazione degli obblighi partecipativi, richiamando gli artt. 3 e 10 della l. 241/1990. L’amministrazione aveva motivato il provvedimento mediante il solo richiamo alla direttiva 1039, relativa alle norme per la vita e il servizio interno di caserma, senza indicare le specifiche circostanze di fatto e di diritto poste a fondamento dell’esonero. Dalla documentazione acquisita tramite accesso risultava che la decisione era stata adottata sulla base di un referto psicologico redatto da uno specialista di fiducia del militare, contenente una diagnosi di stress lavoro-correlato e indicazioni sul miglioramento delle condizioni sociali del contesto lavorativo, ma non una valutazione espressa sull’idoneità del militare allo svolgimento dei servizi di caserma né sull’opportunità del suo esonero.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento. Ha ritenuto fondato il motivo relativo al difetto di istruttoria e di motivazione, rilevando che l’amministrazione si era basata sul solo referto psicologico, il quale non conteneva indicazioni specifiche circa l’idoneità del militare ai servizi di caserma o la necessità del suo esonero. Inoltre, il referto non era stato richiamato, neppure per relationem, nel provvedimento impugnato e l’amministrazione non aveva esplicitato di avere svolto una concreta valutazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla direttiva 1039 per l’esenzione. Il richiamo generico alla direttiva non era quindi sufficiente a rendere comprensibili le ragioni della decisione. Il secondo motivo, relativo alla carenza istruttoria e agli obblighi partecipativi, è stato dichiarato assorbito, poiché il suo eventuale accoglimento non avrebbe attribuito al ricorrente un’utilità ulteriore rispetto all’annullamento già disposto. Il Ministero della Difesa è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 3 e 10 l. 241/1990
L’amministrazione deve motivare il provvedimento e rispettare, nei casi applicabili, le garanzie di partecipazione procedimentale.
artt. 22 ss. l. 241/1990
Norme richiamate dal ricorrente in relazione all’accesso alla documentazione posta a fondamento del provvedimento.
d.lgs. 66/2006
Normativa richiamata dal ricorrente nel quadro della disciplina del rapporto e del servizio militare.
d.lgs. 81/2008
Normativa richiamata dal ricorrente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
art. 3 Cost.
Parametro costituzionale richiamato dal ricorrente.
art. 27 Cost.
Parametro costituzionale richiamato dal ricorrente.
art. 28 Cost.
Parametro costituzionale richiamato dal ricorrente.
art. 97 Cost.
Parametro costituzionale richiamato in relazione al buon andamento e all’imparzialità dell’amministrazione.
direttiva 1039 (ex 2938)
Il Comandante di Corpo «può esonerare o concedere esoneri temporanei al personale (a domanda dell’interessato o d’ufficio) che concorre ai servizi di caserma per constatati motivi di servizio ovvero eccezionali e comprovate esigenze di carattere personale, ai sensi dei disposti di legge in vigore e delle disposizioni applicative in materia».
La facoltà di esonero presuppone l’accertamento di specifiche circostanze di fatto e una motivazione idonea a rendere comprensibile la sussistenza dei relativi presupposti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Base normativa per l’oscuramento dei dati personali, in particolare di quelli idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Disposizioni richiamate per la tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Disposizione richiamata per la protezione dei dati relativi alla salute e l’oscuramento del provvedimento.
Massime di principio
- L’esercizio del potere di esentare temporaneamente un militare dai servizi di caserma richiede l’accertamento concreto di motivi di servizio o di esigenze personali eccezionali e comprovate; il mero richiamo alla direttiva che attribuisce il potere non è sufficiente.
- Quando un provvedimento limitativo delle mansioni o dei servizi di un militare si fonda su valutazioni sanitarie o psicologiche, l’amministrazione deve verificare specificamente la relazione tra gli elementi clinici acquisiti e l’idoneità allo svolgimento delle mansioni interessate.
- La motivazione è carente quando l’amministrazione omette di indicare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e non dà conto della valutazione specifica circa la sussistenza dei presupposti del potere esercitato.
- Un referto redatto da uno specialista di fiducia dell’interessato, che descriva una condizione di stress lavorativo o la necessità di migliorare il contesto sociale, non dimostra di per sé l’inidoneità allo svolgimento dei servizi militari né giustifica automaticamente l’esonero da tali servizi.
- Se l’accoglimento di un motivo comporta l’annullamento dell’atto e non può derivare dall’esame di ulteriori censure alcuna utilità ulteriore per il ricorrente, le restanti censure possono essere dichiarate assorbite.
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