Cassazione Penale, Sentenza n. 22387/2022 del 08/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la decisione della Corte d'appello per aver erroneamente concesso la sospensione condizionale della pena nonostante l'imputato avesse già usufruito precedentemente del beneficio, non avendo la Corte effettuato la necessaria valutazione prognostica prevista dal primo comma dell'art. 164 cod. pen. e avendo omesso di motivare adeguatamente la concessione stessa (vizi di contraddittorietà e illogicità della motivazione). Il ricorso deduceva inosservanza ed errata applicazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Dal certificato penale è emerso che l'imputato aveva già beneficiato due volte della sospensione condizionale della pena (una volta per lesioni colpose e una per falsità materiale commessa dal privato). Pertanto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., non poteva ottenere nuovamente il beneficio. Inoltre la sentenza impugnata non aveva spiegato le ragioni a sostegno della concessione, limitandosi a menzionarla nel dispositivo. La Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla parte che concede la sospensione condizionale della pena e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio esclusivamente su quel punto.
Norme richiamate
art. 164 cod. pen.
Il quarto comma impedisce la concessione ulteriore della sospensione condizionale della pena quando il beneficiario l'abbia già ottenuta in precedenza; il primo comma richiede una valutazione prognostica che deve essere espressamente motivata. La mancata motivazione sulla prognosi e l'omessa verifica del previo beneficio costituiscono vizi che possono determinare l'annullamento della decisione.
art. 658 cod. pen.
Il reato indicato (capo B) è stato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte d'appello; la questione non è centrale nel motivo di impugnazione qui deciso.
art. 367 cod. pen.
Riferito al capo A: la Corte d'appello ha rideterminato la pena in anni uno di reclusione per il delitto a questo articolo collegato; la decisione sulla pena è stata in gran parte confermata, salvo la questione della sospensione condizionale.
Massime di principio
- Prima di concedere la sospensione condizionale della pena verificare sempre il certificato dei carichi per accertare quante volte il beneficio sia già stato concesso; esiste un limite al numero di concessioni oltre il quale il beneficio non è più applicabile.
- La corte che concede la sospensione condizionale deve svolgere e motivare espressamente il giudizio prognostico richiesto dal primo comma dell'art. 164 cod. pen.; l'assenza di tale motivazione integra vizio di motivazione.
- Se la decisione di merito omette la motivazione circa la concessione del beneficio, il rimedio della Corte di cassazione è l'annullamento limitato alla parte viziata con rinvio per nuovo giudizio.
- In caso di contrasto tra quanto affermato dalle parti e i dati del certificato penale, prevale la verifica documentale: le risultanze del casellario o del certificato penale determinano l'applicabilità delle norme sul beneficio.
- Il ricorso del pubblico ministero può ottenere una tutela parziale: la cassazione può confermare la condanna ma annullare la parte relativa al beneficio per carenza motivazionale o per errata applicazione della norma.
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