Cassazione Penale, Sentenza n. 8281/2022 del 09/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano in Cassazione l'ordinanza del Tribunale della libertà di Arezzo che aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta e per equivalente di beni nella loro disponibilità, in relazione a delitti di bancarotta e riciclaggio. Successivamente, i difensori dei ricorrenti depositarono una rinuncia all'impugnazione (depositata il 31 novembre 2021), determinando la sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione del ricorso dovuta alla restituzione dei beni vincolati all'esito di una sentenza di patteggiamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per rinuncia all'impugnazione e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ha escluso l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., ritenendo assenti profili di colpa: la sopravvenuta mancanza di interesse derivava dalla restituzione dei beni dopo il patteggiamento e la decisione del giudice di merito non era prevedibile né quanto ai tempi né quanto al contenuto al momento della proposizione del ricorso. La Corte costituzionale (sent. n.186/2000) è richiamata per stabilire che la sanzione pecuniaria può essere inflitta solo se esistono profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
La norma prevede la possibilità di condanna pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha richiamato l'orientamento costituzionale secondo cui tale sanzione è collegata alla sussistenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso e può essere esclusa se la parte non è colpevole della causa di inammissibilità
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui l'art. 616 non prevedeva la possibilità per la Corte di cassazione di non irrogare la condanna pecuniaria qualora la parte non avesse colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la pronuncia stabilisce che la sanzione pecuniaria richiede profili di colpa
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione depositata dai difensori determina l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; i giudici dichiarano l'inammissibilità e condannano alle spese processuali
- La sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. può essere inflitta solo se emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso; in presenza di una sopravvenuta e non prevedibile perdita di interesse (es. restituzione dei beni a seguito di patteggiamento) la sanzione può essere esclusa
- In situazioni analoghe è importante valutare la prevedibilità degli eventi sopravvenuti: se la perdita di interesse deriva da fatti non prevedibili al momento del deposito del ricorso, difficilmente sarà configurabile la colpa per inammissibilità
- Prima di proporre o mantenere un ricorso conviene verificare la permanenza dell'interesse alla impugnazione (es. esito di negoziazioni, patteggiamenti, restituzioni) e, se necessario, valutare la rinuncia per evitare costi ulteriori
- La decisione sottolinea la distinzione tra inammissibilità per rinuncia e inammissibilità per vizi procedurali imputabili alla parte: la prima non necessariamente comporta sanzioni pecuniarie se non sussiste colpa
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