Cassazione Civile, Ordinanza n. 12189/2026 del 01/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento notificata dall'agente della riscossione nel marzo 2023, relativa a più cartelle concernenti IRPEF, IVA e IRAP per gli anni d'imposta 2003 e 2004. Il contribuente aveva eccepito in primo grado e in appello: a) la decadenza del potere di riscossione per mancata o irregolare notifica delle cartelle; b) in subordine, la prescrizione dei crediti, sostenendo che non potesse operare una sospensione generalizzata dei termini prescrizionali per effetto della normativa emergenziale Covid-19; c) l'applicazione della prescrizione quinquennale alle sanzioni e agli interessi. La Corte territoriale aveva respinto l'appello ritenendolo inammissibile e comunque infondato. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto cinque motivi: violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992 e art. 50 d.P.R. n. 602/1973 per avere la Corte ritenuto preclusa la prescrizione per la mancata impugnazione di precedenti intimazioni; falsa applicazione della disciplina emergenziale sulla sospensione dei termini con riferimento alla prescrizione; violazione dell'art. 20 d.lgs. n. 472/1997 per le sanzioni; violazione dell'art. 2948 n. 4 c.c. per gli interessi; e, complessivamente, erronea preclusione delle questioni di merito per tardività dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che l'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 è autonomamente impugnabile e che la sua mancata impugnazione preclude al contribuente di far valere, nel giudizio contro un'intimazione successiva, la prescrizione maturata tra la notifica delle cartelle e le pregresse intimazioni. Ha dichiarato infondato anche il secondo motivo, osservando che la doglianza sulla sospensione emergenziale era comunque proposta contro un atto successivo e che, in ogni caso, non risultava decorso il termine prescrizionale. Ha respinto congiuntamente terzo e quarto motivo, perché le questioni sulla prescrizione di imposte, sanzioni e interessi erano precluse dalla mancata impugnazione degli atti anteriori e, comunque, tra le notifiche indicate e l'atto impugnato non era maturata alcuna prescrizione utile. Ha inoltre applicato il regime delle spese aggravate previsto per la definizione accelerata, condannando il ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascun controricorrente e delle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
comma 1, lett. e); comma 3
L'intimazione di pagamento è atto autonomamente impugnabile; il contribuente deve impugnare il primo atto successivo per far valere i vizi dell'atto presupposto non notificato e le vicende estintive anteriori alla notifica dell'atto impugnato.
art. 21 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato insieme all'art. 19 per contestare la decisione di merito sulla tardività dell'impugnazione e sulla preclusione delle eccezioni.
art. 50 d.P.R. n. 602/1973
L'intimazione di pagamento è equiparata all'avviso di mora e costituisce atto prodromico all'esecuzione, ma anche atto autonomamente impugnabile; la sua mancata impugnazione impedisce di far valere successivamente l'estinzione del credito maturata prima della sua notifica.
art. 68 d.l. n. 18/2020
Invocato dal ricorrente per sostenere l'irrilevanza della sospensione emergenziale sulla prescrizione; la Corte non accoglie la tesi.
art. 12 d.lgs. n. 159/2015
Richiamato nel motivo sulla sospensione emergenziale dei termini di prescrizione; la Corte lo reputa non decisivo nel caso concreto.
art. 2946 c.c.
Norma invocata per sostenere la prescrizione ordinaria decennale dei crediti tributari; nel caso concreto la questione è comunque preclusa e, in fatto, non maturata.
art. 20 d.lgs. n. 472/1997
Invocato per sostenere la prescrizione quinquennale delle sanzioni tributarie; la Corte non esamina nel merito la tesi perché preclusa, ritenendo comunque non maturata la prescrizione tra gli atti indicati.
art. 2948 c.c.
Invocato per la prescrizione quinquennale degli interessi; la Corte respinge la doglianza per preclusione e per difetto di maturazione del termine.
art. 380-bis c.p.c.
La Corte richiama la disciplina della proposta di definizione accelerata e la giurisprudenza che la collega, nei casi di ricorso manifestamente infondato, all'applicazione delle conseguenze ex art. 96 c.p.c.
art. 96 c.p.c.
Applicato in conseguenza della definizione accelerata del giudizio, con condanna del ricorrente a somme ulteriori per responsabilità aggravata/abuso del processo.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in memoria; la Corte ritiene non pertinente il richiamo ai profili di giusto processo ed economicità.
Massime di principio
- L'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 è un atto autonomamente impugnabile: se non viene impugnata, il contribuente non può far valere in un giudizio successivo la prescrizione o altri vizi già maturati prima della sua notifica, quando tali eccezioni avrebbero dovuto essere fatte valere contro il primo atto utile successivo all'atto presupposto contestato.
- Nel processo tributario, quando si contesta la mancata notifica di un atto presupposto, la tutela è esercitabile impugnando l'atto consequenziale notificato; ciò consente di recuperare i vizi dell'atto precedente, ma non autorizza a rimettere in discussione indefinitamente la pretesa tributaria tramite l'impugnazione di atti successivi ulteriori.
- La mancata impugnazione dell'atto consequenziale immediatamente successivo all'atto che si assume non notificato comporta la preclusione a dedurre, in seguito, la prescrizione maturata in un segmento temporale già coperto da quell'atto.
- Le questioni sulla prescrizione devono essere riferite all'atto effettivamente impugnato e al tempo decorso tra gli atti rilevanti: se, tra le notifiche indicate e il nuovo atto, non è decorso il termine prescrizionale applicabile, la doglianza è infondata anche nel merito.
- La proposizione di ricorso manifestamente infondato nell'ambito della definizione accelerata può integrare gli estremi di un abuso del processo e legittimare l'applicazione delle conseguenze economiche aggravate previste dall'art. 96 c.p.c.
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