Cassazione Penale, Sentenza n. 32283/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rigotti impugnava la sentenza della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva riqualificato alcuni fatti in bancarotta semplice (per operazioni imprudenti) ma aveva confermato la sua responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale (contestazione sub 2): mancata consegna o tenuta delle scritture contabili in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Il ricorso in Cassazione denunciava contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul piano dell'elemento soggettivo (come fosse possibile che per i fatti sub 1) fosse escluso il dolo mentre per la tenuta delle scritture si affermasse il dolo specifico o comunque il dolo generico), e contestava inoltre la valutazione circa il fatto che le scritture fossero effettivamente disponibili, richiamando anche la situazione di liquidazione giudiziale della Munus Holding in Lussemburgo e la disciplina civilistica (artt. 2214 e 2421 c.c.).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato che l'accertamento sulla riqualificazione in bancarotta semplice per i fatti sub 1) è ormai passato in giudicato (imprudenza e non dolo) e che non vi è contraddizione a ritenere invece, per il capo sub 2), la sussistenza della bancarotta documentale fraudolenta. La Corte ha spiegato che il dolo richiesto dalla fattispecie documentale (in particolare la forma consistente nella tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione) può essere il dolo generico e va desunto logicamente dalle modalità della condotta: la volontaria omissione o mancata tenuta/consegna delle scritture, con la consapevolezza del pregiudizio per i creditori, è idonea a fondare il dolo generico. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante che la società fosse in liquidazione giudiziale in Lussemburgo e ha sottolineato che la responsabilità riguarda anche l'omessa tenuta delle scritture oltre alla mancata consegna. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
R.D. n.267/1942, art. 216, comma 1, n. 2 (legge fallimentare)
citato come norma della bancarotta fraudolenta documentale
La Corte distingue le due ipotesi alternative previste dall'art. 216/1 n.2: sottrazione o distruzione delle scritture (che richiede dolo specifico) versus tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione (che può richiedere soltanto dolo generico). Nel caso concreto il dolo generico è stato ritenuto desumibile dall'omessa tenuta/consegna delle scritture con consapevolezza del pregiudizio ai creditori.
R.D. n.267/1942, art. 217, comma 2 (legge fallimentare)
richiamata nella distinzione fra bancarotta semplice e bancarotta documentale
La Corte osserva che lo stato delle scritture che impedisce la ricostruzione del patrimonio costituisce l'elemento materiale comune, ma non determina automaticamente il dolo: il dolo va invece accertato con un'analisi delle modalità della condotta per distinguere la fattispecie semplice (imprudenza) da quella fraudolenta (dolo).
Codice civile, art. 2214
Norma richiamata dal ricorrente in relazione agli obblighi contabili; la Corte ha però ritenuto che l'accertamento relativo alla disponibilità delle scritture e alla loro tenuta fosse congruamente motivato e non depotenziato dalla richiamata disposizione civilistica.
Codice civile, art. 2421
Richiamato dal ricorrente in tema di bilancio; la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini penali la circostanza che la societa fosse in liquidazione giudiziale in Lussemburgo rispetto alla responsabilità dell'amministratore per omessa tenuta o mancata consegna delle scritture.
Massime di principio
- La bancarotta documentale prevista dall'art. 216/1 n.2 comprende due ipotesi alternative: sottrazione/distruzione (dolo specifico) e tenuta della contabilità in modo da impedire la ricostruzione (dolo generico). È fondamentale qualificare correttamente quale delle due ipotesi si sta accertando.
- Il dolo generico richiesto per la fattispecie della tenuta contabile inidonea alla ricostruzione può essere logicamente desunto dalle modalità della condotta (es. omissione volontaria di tenere o consegnare scritture) e non dal mero risultato materiale della mancanza delle scritture.
- Non costituisce di per sé contraddizione che per alcuni fatti sia emersa solo imprudenza (bancarotta semplice) mentre per la gestione delle scritture si accerti invece un dolo generico: i diversi comportamenti possono avere elementi soggettivi diversi e vanno valutati distintamente.
- La mera esistenza di una liquidazione giudiziale all'estero non esonera l'amministratore dalla responsabilità penale per l'omessa tenuta o mancata consegna delle scritture contabili se tale omissione ha reso impossibile la ricostruzione del patrimonio e ha arrecato pregiudizio ai creditori.
- Nelle decisioni va sempre distinto l'elemento materiale (assenza o stato delle scritture) dall'elemento soggettivo; il giudice valuta se la condotta sia stata volontaria e con consapevolezza del pregiudizio per i creditori per configurare il dolo generico.
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