Cassazione Civile, Ordinanza n. 02734/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di intermediazione finanziaria stipulato in forma scritta nel 1992 e da un successivo ordine di acquisto di Bond Argentina del 1999. In primo grado era stata accertata la nullità del contratto quadro per difetto di valida sottoscrizione, ritenuta apocrifa all'esito di perizia grafologica, con conseguente condanna della banca alla restituzione del controvalore investito; era stata invece respinta la domanda di restituzione delle cedole già riscosse dalla cliente. In appello la banca aveva ottenuto parziale riforma, con condanna della cliente a restituire le cedole percepite, sul presupposto che, una volta dichiarata la nullità, operasse la disciplina dell'indebito oggettivo e che, per vincere la presunzione di buona fede, fosse sufficiente il fatto che la cliente avesse ammesso di non aver sottoscritto il contratto quadro. La cliente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 345 e 167 c.p.c., sostenendo che la domanda di restituzione delle cedole non fosse stata ritualmente e specificamente proposta dalla banca; 2) violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., per omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla quantificazione e allegazione delle cedole; 3) falsa applicazione degli artt. 2727, 2728 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestando la ritenuta prova della mala fede e il superamento della presunzione di buona fede; 4) falsa applicazione degli artt. 1375, 1175, 1176 e 2033 c.c., oltre a vizi motivazionali e omesso esame di fatto decisivo, in relazione all'obbligo di restituire le cedole e ai principi di correttezza e buona fede.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l'interpretazione del contenuto della domanda appartiene al giudice di merito e, nel caso concreto, la Corte territoriale aveva correttamente ricostruito la domanda di restituzione delle cedole dal complesso dell'atto introduttivo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la banca aveva allegato sin dall'inizio l'importo richiesto e la valutazione sulla non contestazione e sull'apprezzamento della prova era riservata al merito. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la critica investiva l'apprezzamento del materiale indiziario e della presunzione, non sindacabile in cassazione se non nei limiti dell'anomalia motivazionale, non ravvisata; inoltre la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non era formulata nei termini consentiti dalla giurisprudenza di legittimità. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo perché cumulava in modo promiscuo censure eterogenee ex art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., senza consentire la separata individuazione dei vizi denunciati. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e sono stati richiamati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 23 TUF
la forma scritta è richiesta ad substantiam per il contratto di intermediazione finanziaria; la sua mancanza comporta nullità del contratto quadro.
art. 1423 c.c.
il contratto nullo non è suscettibile di convalida o ratifica, neppure quando si invochi una disciplina speciale della nullità di protezione.
art. 2033 c.c.
in caso di nullità del contratto di investimento, il venir meno della causa delle attribuzioni patrimoniali comporta l'applicazione dell'indebito oggettivo e il sorgere di reciproci obblighi restitutori.
art. 2038 c.c.
tra le restituzioni conseguenti alla nullità rientrano anche i frutti civili o corrispettivi percepiti, con conseguente regolazione dei reciproci debiti fino a concorrenza.
art. 345 c.p.c.
richiamato ai fini della censura sulla specificità e novità della domanda in appello, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.
art. 167 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta tardività o genericità della domanda restitutoria.
art. 132, n. 4, c.p.c.
invocato per vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché miravano a rivalutare il merito.
art. 2727 c.c.
richiamato per contestare il ragionamento presuntivo sulla buona fede e sulla prova della conoscenza dell'assenza di valida sottoscrizione.
art. 2728 c.c.
richiamato in tema di presunzioni legali e riparto dell'onere di superarle.
art. 2729 c.c.
richiamato per contestare la gravità, precisione e concordanza degli indizi utilizzati dalla Corte territoriale.
art. 115 c.p.c.
la sua violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi; non è configurabile se si contesta solo la valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o disattende una regola legale di valutazione; non se si contesta il prudente apprezzamento del merito.
art. 1375 c.c.
richiamato in relazione ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto e alla pretesa incompatibilità con la domanda restitutoria.
art. 1175 c.c.
richiamato quale parametro di correttezza nei rapporti obbligatori.
art. 1176 c.c.
richiamato quale parametro di diligenza, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 228/2012
richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità, l'interpretazione del contenuto della domanda e la ricostruzione del petitum, se effettuate dal giudice di merito attraverso l'esame complessivo dell'atto introduttivo, sono censurabili solo nei rigorosi limiti del vizio processuale o dell'error in iudicando/facti dedotti secondo la corretta qualificazione del motivo.
- La domanda restitutoria conseguente alla nullità di un contratto di investimento può essere ricavata non solo dalle conclusioni, ma anche dalla parte espositiva dell'atto, e le specificazioni delle singole voci di danno o di ripetizione non integrano necessariamente domanda nuova se si collocano entro il perimetro della pretesa originaria.
- Una volta accertata la nullità del contratto di investimento, opera la disciplina dell'indebito oggettivo, con reciproci obblighi di restituzione tra le parti; la restituzione può riguardare non solo le somme versate e i titoli, ma anche i frutti civili o i proventi percepiti.
- La presunzione di buona fede del percettore dei frutti può essere superata in base agli elementi di fatto valorizzati dal giudice di merito; la relativa valutazione delle presunzioni semplici e della loro gravità, precisione e concordanza non è sindacabile in cassazione come rivalutazione del merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è denunciabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o attribuisca a un mezzo di prova un valore legale diverso da quello previsto dalla legge; non è ammissibile quando si contesti soltanto il diverso peso attribuito alle prove acquisite.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che cumuli in modo promiscuo censure di violazione di legge, vizi processuali e vizi motivazionali senza consentire di distinguere con chiarezza i singoli errori denunciati.
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