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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33187/2026 del 09/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I tre imputati erano stati condannati dal Tribunale e la decisione era stata confermata dalla Corte d'appello. A ciascuno era stata contestata la detenzione o altra condotta relativa a sostanze stupefacenti di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Uno degli imputati aveva riportato la pena di dieci mesi di reclusione ed euro 1.648 di multa; gli altri due la pena di sei mesi di reclusione ed euro 1.032 di multa. I ricorrenti hanno dedotto, con distinti atti, violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità penale. Due imputati hanno inoltre denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'erronea configurazione della responsabilità penale. Sono state altresì censurate la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, con deduzione di violazione di legge e, per due ricorrenti, anche di vizio di motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze sulla responsabilità mirassero a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio e dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità in assenza di specifiche e ammissibili censure sul percorso logico-giuridico della sentenza impugnata. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha rilevato che la motivazione della Corte d'appello era coerente, priva di vizi logici e idonea a giustificarne il diniego.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, ritenendo non deducibili in sede di legittimità le censure formulate. In particolare, ha escluso che il giudizio di cassazione possa trasformarsi in una rilettura delle prove o in una nuova valutazione dei fatti riservata ai giudici di merito. Ha inoltre ritenuto adeguata e insindacabile la motivazione con cui la Corte d'appello aveva negato le circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p. Dalla dichiarazione di inammissibilità è conseguita la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice contestata agli imputati per i reati relativi a sostanze stupefacenti di lieve entità.

  • art. 62-bis c.p.

    La Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in presenza di una motivazione coerente, priva di vizi logici e conforme alle risultanze processuali.

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    Anche dopo la modifica legislativa richiamata dalla sentenza, il vizio di motivazione non consente alla Corte di cassazione di rileggere autonomamente le prove o di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rilettura degli elementi di fatto né l'adozione di una valutazione alternativa delle risultanze processuali rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
  • La censura di vizio di motivazione è inammissibile quando si risolve nella richiesta di rivalutare il compendio probatorio o di ricostruire diversamente i fatti, senza confrontarsi specificamente con l'iter logico-giuridico della decisione impugnata.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito in ordine alla prova e alla qualificazione dei fatti, salvo che siano dedotti vizi di legittimità effettivamente rilevanti e specificamente individuati.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da una motivazione coerente con le risultanze processuali e priva di vizi logici o giuridici.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità

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