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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34208/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma dell'appello che aveva condannato il ricorrente per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in relazione al fallimento della societa Gruppo Ponte s.r.l. (fallita il 4.3.2011). Il ricorrente deduce cinque motivi: 1) violazione per mancata applicazione retroattiva dell'art. 344-bis c.p.p. (improcedibilita del giudizio di impugnazione) invocando anche profili costituzionali e CEDU; 2) vizio di motivazione rispetto all'assoluzione di un altro amministratore e non di lui per la distrazione dei beni; 3) rilevanza del breve periodo di durata della carica amministrativa (25.2.2010-4.3.2011) per escludere responsabilita; 4) vizio circa la responsabilita per bancarotta documentale perche non sarebbe sorta l'obbligazione di consegna dei libri societari in assenza di notifica della sentenza di fallimento; 5) eccessiva determinazione della pena in ragione dell'incensuratezza, delle condizioni di salute e della breve durata della carica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 2, comma 3, legge 27.9.2021, n.134 che limita l'operativita dell'art. 344-bis c.p.p. ai reati commessi dal 1.1.2020, valutando la scelta legislativa come discretamente motivata e non incostituzionale. Gli altri motivi sono stati considerati infondati o inammissibili: le questioni di fatto non possono essere riconsiderate in cassazione salvo manifesta illogicita' della motivazione; la declaratoria di fallimento e i suoi vizi non sono sindacabili nel processo penale in relazione allo stato di insolvenza e agli elementi di fallibilita dell'imprenditore; l'eccezione relativa alla mancata notifica della sentenza di fallimento e al suo non definitivo passaggio in giudicato e' inedita e preclusa; le doglianze sulla quantificazione della pena sono generiche e non abbattono la motivazione del giudice di merito. Conseguenze processuali: inammissibilita del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 344-bis cod. proc. pen.

    disposizione relativa all'improcedibilita del giudizio d'appello e del giudizio di cassazione per superamento del termine di durata massima

    la Corte ha ritenuto che la norma non si applichi retroattivamente ai reati commessi prima del 1.1.2020, conformemente alla disciplina transitoria prevista dalla legge 134/2021

  • art. 2, comma 3, legge 27 settembre 2021, n. 134

    le disposizioni relative all'improcedibilita... si applichino ai soli procedimenti di impugnazione aventi ad oggetto reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020

    la Corte ha interpretato la disposizione come chiara manifestazione della volonta' del legislatore di limitare temporalmente l'applicazione della causa di improcedibilita', giustificando cosi' l'esclusione di retroattivita'

  • artt. 3 e 111 Cost. e art. 6 CEDU

    le censure costituzionali e CEDU sollevate dal ricorrente sono state ritenute infondate o superate dalla transitorieta' normativa; non e' stata ravvisata incompatibilita' con tali principi

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (artt. 216 e ss.)

    normativa sulla bancarotta

    la Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui il giudice penale non puo' sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento quanto allo stato di insolvenza e ai presupposti di fallibilita', questi aspetti sono sindacabili tramite i rimedi civili previsti

  • art. 327 cod. proc. civ.

    l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione non possono proporsi dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza

    la Corte ha ritenuto irrilevante l'asserita mancata notifica della sentenza di fallimento rispetto ai termini di decorrenza per il passaggio in giudicato, ove rilevanti i termini di pubblicazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    la declaratoria di inammissibilita' comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi di questa norma

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3

    riforma in materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione

    la Corte ha collegato la transitorieta' dell'art. 344-bis alla necessita' di una graduale introduzione delle nuove regole procedurali, in coerenza con la riforma precedente

  • D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

    modifiche all'art. 1 R.D. n. 267 del 1942

    le modifiche citate non incidono sui processi penali in corso e non autorizzano il sindacato del giudice penale sulla declaratoria di fallimento

Massime di principio

  • Le disposizioni processuali che prevedono limiti temporali di applicazione (es. improcedibilita') si applicano secondo la disciplina transitoria fissata dal legislatore; in mancanza di estensione espressa, la Cassazione non estende l'efficacia retroattiva
  • In sede di cassazione e' preclusa la riconsiderazione globale dei fatti e delle prove: possono essere censurate solo vizi di motivazione evidenti o illogicita' manifesta del giudice di merito
  • I vizi della sentenza dichiarativa di fallimento (notifiche, competenza, presupposti) sono tipicamente rimessi ai rimedi previsti in sede civile o di reclamo; il giudice penale non puo' sindacare quei profili nel processo per reati di bancarotta
  • La breve durata della carica amministrativa non comporta automaticamente esclusione di responsabilita' se la prova dimostra che la distrazione dei beni si e' verificata proprio nel periodo in cui la persona era amministratore
  • Motivi generici, inediti o non tempestivamente dedotti possono rendere un ricorso inammissibile e comportare condanna alle spese e, se ravvisata colpa nella proposizione del ricorso, il pagamento di una somma alla cassa delle ammende

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