Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34852/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia aveva ad oggetto un avviso di accertamento emesso ai fini IRES per le annualità 2004 e 2005, con recupero di maggiori imposte conseguente all'applicazione degli studi di settore. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della società contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello ritenendo congrua e coerente la redditività dell'impresa, considerata l'attività svolta. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, ma nel corso del giudizio ha comunicato che la contribuente aveva presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018 e che la procedura si era perfezionata con il pagamento dovuto, chiedendo la declaratoria di estinzione del processo.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata della lite fiscale e della mancata presentazione, da parte di entrambe le parti, dell'istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, nonché dell'assenza di un diniego della definizione impugnato. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018. Ha inoltre stabilito che le spese dell'intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate e ha escluso l'applicazione del doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    è richiamato come base normativa della definizione agevolata della controversia, la cui istanza risulta presentata e perfezionata con il pagamento richiesto

  • art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    il processo si estingue per decorso del termine del 31 dicembre 2020 in mancanza di istanza di trattazione o di diniego della definizione impugnato; le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate

  • art. 391 c.p.c., comma 3

    è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude i presupposti per l'applicazione del doppio contributo

Massime di principio

  • La definizione agevolata della lite tributaria, una volta perfezionata con il pagamento dovuto, può determinare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
  • In mancanza di istanza di trattazione entro il termine previsto dalla disciplina speciale e in assenza di diniego della definizione tempestivamente impugnato, il processo si estingue di diritto.
  • Quando il giudizio si estingue per sopravvenuta definizione della controversia, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la previsione speciale applicabile.
  • L'estinzione del giudizio per definizione agevolata esclude l'applicazione del doppio contributo unificato nei casi considerati dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.