Cassazione Penale, Sentenza n. 17192/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per tre principali ragioni: I) violazione del divieto di "reformatio in peius" e omissione della riduzione della pena prevista dall'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., per la diversa qualificazione in peius operata in appello senza diminuzione del trattamento sanzionatorio; II) violazione degli artt. 521 e 522 e dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., per mancato avviso alle parti circa la possibile riqualificazione del fatto in una fattispecie più grave (furto in abitazione, art. 624-bis c.p.), con conseguente lesione del diritto di difesa e impossibilità di richiedere termini a difesa; III) mancata applicazione corretta dei criteri della giurisprudenza di legittimità (in particolare Sez. U. n. 31345/2017) sulla nozione di "privata dimora": la difesa sosteneva che l'ambulatorio in ospedale non poteva considerarsi "privata dimora" perché luogo di lavoro normalmente accessibile a terzi e non caratterizzato da riservatezza stabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che: a) la riqualificazione d'ufficio del reato da parte della Corte d'Appello in art. 624-bis c.p. (furto in abitazione) non fosse prevedibile dalla difesa, atteso il capo d'imputazione generico e la mancanza di argomentazioni sul punto in primo grado, con conseguente lesione del diritto di difesa; b) tale riqualificazione era inoltre errata sul piano sostanziale: richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. D'Amico), ha ritenuto che l'ambulatorio medico in ospedale non rientri di regola nella nozione di "privata dimora" perché luogo accessibile a pluralità di persone e destinato ad attività non stabilmente riservate; c) pertanto la qualificazione corretta del fatto è quella di furto semplice (art. 624 c.p.), privo dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, già esclusa in appello; d) tuttavia, poiché la persona offesa non ha sporto querela e il reato di furto è procedibile a querela di parte (per effetto delle norme vigenti ratione temporis), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 624 c.p. per carenza di querela; e) ha annullato e rinviato alla Corte d'Appello di Milano la determinazione del trattamento sanzionatorio residuo in relazione al restante reato contestato (art. 493-ter c.p. indicato nel capo di imputazione). In sintesi: cassazione accoglie il ricorso, annulla senza rinvio per art. 624 c.p. (non procedibile per mancanza di querela) e rinvia per rideterminare la pena sul residuo capo.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Furto semplice: la Corte ha ritenuto che i fatti contestati rientrino in questa fattispecie, priva dell'aggravante contestata, e che tale fattispecie non poteva essere sostanzialmente sostituita con il furto in abitazione senza previo e prevedibile avviso alla difesa
art. 624-bis cod. pen.
Furto in abitazione: la Corte ha precisato che tale norma si applica solo ai luoghi che costituiscono "privata dimora" secondo l'interpretazione restrittiva delle Sezioni Unite (luoghi in cui si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e non accessibili al pubblico); ha ritenuto che l'ambulatorio in ospedale non rientri di regola in questa nozione
art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.
Aggravante del furto: la Corte d'Appello aveva escluso l'aggravante e la Cassazione ha confermato che l'aggravante non si applica nel caso concreto
art. 597 cod. proc. pen.
Regole sul giudizio di appello (in particolare commi 1, 3 e 4): la Corte ha richiamato i limiti della reformatio in peius e il principio secondo cui l'appello del solo imputato non impedisce di riqualificare il fatto se la riqualificazione è connessa ai motivi di gravame e prevedibile; tuttavia qui la riqualificazione non era prevedibile e ha leso il diritto di difesa
artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
Norme sull'avviso alle parti e sulle modalità del giudizio: la sentenza sottolinea che, quando la riqualificazione non è prevedibile, l'omesso avviso viola il diritto di difesa; il giudice d'appello deve consentire alla difesa di prendere posizione se la nuova qualificazione non era prevedibile
art. 656, comma 9, lett. a) cod. proc. pen.
Riferito dalla difesa circa le conseguenze esecutive della condanna per furto in abitazione (sospensione dell'esecuzione della pena preclusa): la Corte riporta la rilevanza pratica della diversa qualificazione ma rigetta l'applicazione dell'aggravante nel caso concreto
art. 493-ter cod. pen.
Fattispecie relativa all'altro capo di imputazione presente nel processo: la Cassazione ha disposto il rinvio per la rideterminazione della pena con riferimento al residuo reato contestato sotto questa disposizione
D.Lgs. 10/10/2022, n. 150, art. 2 lett. i)
"il reato di furto è divenuto procedibile a querela di parte"
La Corte ha richiamato la novella normativa per spiegare che il furto, alla data rilevante, era procedibile a querela; poiché la persona offesa non ha querelato, il reato è risultato non procedibile e la sentenza è stata annullata senza rinvio per tale capo
Cass. Sez. U., n. 31345 del 23/03/2017 (D'Amico)
"Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti ai pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale"
Principio di diritto utilizzato dalla Corte di Cassazione per delimitare la nozione di "privata dimora"; la Cassazione ha interpretato fiscalmente tale principio e lo ha applicato per escludere che l'ambulatorio ospedaliero costituisca normalmente privata dimora
Massime di principio
- Il giudice d'appello può in linea di principio riqualificare il fatto anche in peius rispetto all'imputato se la questione è strettamente connessa ai motivi di impugnazione e la riqualificazione era prevedibile; in assenza di prevedibilità è necessaria la preventiva informazione alle parti per rispettare il diritto di difesa
- La nozione di "privata dimora" ai fini dell'art. 624-bis c.p. va interpretata restrittivamente: si richiede che il luogo sia destinato, non occasionalmente, allo svolgimento di atti della vita privata e non sia accessibile al pubblico o a terzi senza consenso; studi o ambulatori normalmente accessibili a più persone non rientrano di regola nella categoria
- Se la riqualificazione operata in appello comporta effetti processuali rilevanti (es. diversa procedibilità o modalità esecutive della pena), il giudice deve valutare la prevedibilità dell'evento e, in caso contrario, dare avviso alle parti per consentire la difesa e l'eventuale richiesta di termini
- Quando il reato configurato è procedibile a querela di parte e la persona offesa non ha presentato querela, la decisione sulla responsabilità per quel reato è non procedibile: ciò può determinare l'annullamento senza rinvio di quella parte della sentenza
- La difesa, se non avvisata di una possibile riqualificazione, dovrebbe chiedere nello stato della causa la riapertura o termini a difesa; in appello scritto è opportuno evidenziare ogni possibile profilo che potrebbe portare a riqualificazioni per evitare sorprese in sede di revisione
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