Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2009/90

Direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009 , che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva stabilisce regole tecniche vincolanti per assicurare qualità, comparabilità e affidabilità delle analisi chimiche utilizzate nel monitoraggio dello stato delle acque ai sensi della direttiva quadro 2000/60/CE. Impone agli Stati membri di far applicare metodi convalidati secondo la norma EN ISO/IEC-17025 o equivalenti, di rispettare criteri minimi di efficienza e di organizzare controlli di qualità basati su prove valutative e standard internazionali. Prevede anche criteri per il trattamento dei risultati sotto il limite di quantificazione e per il calcolo dei valori medi. Il recepimento deve avvenire entro due anni dall’entrata in vigore.

Specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque nell’ambito della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, che devono garantire che i metodi di analisi utilizzati nei programmi di monitoraggio chimico dello stato delle acque, dei sedimenti e del biota ai sensi della direttiva 2000/60/CE siano convalidati, documentati e sottoposti a controlli di qualità conformi a standard internazionali. Rileva per laboratori pubblici o privati e per eventuali terzi incaricati dai laboratori; copre metodi di laboratorio, sul campo e on line. La direttiva opera nel quadro dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE ed è rivolta agli Stati membri, con recepimento obbligatorio entro due anni dall’entrata in vigore.

Specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque

La direttiva 2009/90/CE della Commissione interviene nel quadro della direttiva 2000/60/CE, con l’obiettivo di assicurare che il monitoraggio chimico delle acque sia fondato su metodi analitici affidabili, comparabili e tecnicamente armonizzati tra gli Stati membri. I considerando evidenziano l’esigenza di qualità dei risultati, di utilizzo di standard internazionali e di criteri comuni per la validazione dei metodi, la gestione dei risultati sotto soglia e il controllo di competenza dei laboratori.

Finalità e contesto normativo

La direttiva dà attuazione all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE, che riguarda il monitoraggio dello stato delle acque. La logica perseguita è quella di assicurare che i dati usati dalle autorità nazionali siano tecnicamente comparabili e scientificamente solidi, così da rendere omogenee le valutazioni sullo stato delle acque, dei sedimenti e del biota nell’Unione.

Ambito di applicazione

Le prescrizioni riguardano i metodi di analisi utilizzati nei programmi di monitoraggio chimico svolti dagli Stati membri. Il campo materiale include:

  • analisi chimiche di laboratorio;
  • analisi sul campo;
  • analisi on line;
  • monitoraggio di acque, sedimenti e biota.

Le regole si applicano ai laboratori incaricati e, ove presenti, ai terzi che operano per loro conto. La direttiva non disciplina direttamente sanzioni o autorizzazioni, ma impone agli Stati membri un risultato: garantire che i sistemi nazionali di monitoraggio si fondino su metodologie validate e controllate.

Definizioni tecniche

L’articolo 2 introduce tre definizioni operative essenziali per l’applicazione della direttiva:

  • "limite di rivelabilità": soglia oltre la quale si può affermare, con il livello di confidenza dichiarato, che il campione differisce da un bianco privo dell’analita;
  • "limite di quantificazione": multiplo dichiarato del limite di rivelabilità, riferito a una concentrazione che può essere determinata con accuratezza e precisione accettabili;
  • "incertezza della misura": parametro non negativo che descrive la dispersione dei valori attribuiti a un misurando.

Queste definizioni sono centrali perché servono a misurare la qualità del metodo e a decidere come trattare i valori analitici nel calcolo dei risultati medi.

Obblighi sugli Stati membri in materia di metodi di analisi

L’articolo 3 impone agli Stati membri di garantire che tutti i metodi di analisi utilizzati nei programmi di monitoraggio chimico siano convalidati e documentati ai sensi della norma EN ISO/IEC-17025 o di altre norme internazionali equivalenti e accettate.

La direttiva lascia un margine di discrezionalità nella scelta del sistema equivalente, ma non nel risultato: i metodi devono essere sottoposti a una validazione documentata e conforme a standard internazionali.

Criteri minimi di efficienza

L’articolo 4 stabilisce criteri minimi vincolanti per tutti i metodi di analisi:

  • incertezza di misura pari o inferiore al 50% (k = 2), calcolata al livello degli standard di qualità ambientale pertinenti;
  • limite di quantificazione pari o inferiore al 30% rispetto agli standard di qualità ambientale pertinenti.

Se per un determinato parametro non esiste uno standard di qualità ambientale, oppure non esiste un metodo che rispetti tali criteri, gli Stati membri devono assicurare che il monitoraggio sia svolto con le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi. In tale ipotesi la direttiva ammette quindi un criterio sostitutivo di tipo pragmatico, fondato su fattibilità tecnica e proporzionalità dei costi.

Calcolo dei valori medi e trattamento dei risultati sotto soglia

L’articolo 5 disciplina il modo in cui trattare i dati inferiori al limite di quantificazione:

  • se il valore misurato è inferiore al limite di quantificazione, ai fini del calcolo dei valori medi il risultato va fissato alla metà del limite di quantificazione;
  • se il valore medio così ottenuto risulta comunque inferiore ai limiti di quantificazione, deve essere espresso come "inferiore al limite di quantificazione";
  • per i misurandi che consistono nella somma di più parametri, inclusi metaboliti e prodotti di degradazione o reazione, i valori inferiori al limite di quantificazione delle singole sostanze devono essere considerati pari a zero.

La disposizione è importante per la corretta elaborazione statistica dei dati di monitoraggio e per evitare distorsioni nella valutazione dello stato ambientale.

Garanzia della qualità e prove di competenza

L’articolo 6 rafforza il sistema di controllo qualitativo dei laboratori. Gli Stati membri devono assicurare che i laboratori, o i terzi incaricati dai laboratori, adottino pratiche di gestione della qualità conformi alla EN ISO/IEC-17025 o a norme equivalenti internazionalmente riconosciute.

Inoltre, i laboratori devono dimostrare la propria competenza tramite:

  • partecipazione a programmi di prove valutative delle competenze riferiti ai metodi di analisi di cui all’articolo 3 e a livelli di concentrazione rappresentativi dei programmi di monitoraggio;
  • analisi di documentazione di riferimento relativa a campioni raccolti con concentrazioni adeguate rispetto agli standard di qualità ambientale.

I programmi di prove valutative devono essere organizzati da organismi accreditati o riconosciuti a livello nazionale o internazionale, secondo la guida ISO/IEC 43-1 o standard equivalenti. La valutazione dei risultati deve avvenire con i sistemi di punteggio previsti dalla guida ISO/IEC 43-1, dalla norma ISO-13528 o da equivalenti norme internazionalmente accettate.

Recepimento negli ordinamenti nazionali

L’articolo 7 prevede il classico obbligo di trasposizione delle direttive:

  • gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni necessarie entro due anni dall’entrata in vigore della direttiva;
  • devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate;
  • quando adottano tali misure, devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale;
  • devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Il contenuto della direttiva lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di recepimento, purché sia raggiunto il risultato richiesto entro il termine fissato.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 stabilisce specifiche tecniche per le analisi chimiche e il monitoraggio dello stato delle acque ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE. La direttiva fissa criteri minimi di efficienza per i metodi di analisi usati dagli Stati membri per monitorare acqua, sedimenti e biota, e regole per comprovare la qualità dei risultati analitici.

Definizioni tecniche essenziali

L’articolo 2 definisce i concetti di "limite di rivelabilità", "limite di quantificazione" e "incertezza della misura", che costituiscono il riferimento per la validazione dei metodi, la valutazione delle prestazioni e il trattamento dei dati analitici.

Validazione dei metodi di analisi

L’articolo 3 impone agli Stati membri di garantire che tutti i metodi di analisi, inclusi quelli di laboratorio, sul campo e on line, impiegati nei programmi di monitoraggio chimico previsti dalla direttiva 2000/60/CE, siano convalidati e documentati ai sensi della norma EN ISO/IEC-17025 o di altre norme internazionali equivalenti e accettate.

Criteri minimi di efficienza

L’articolo 4, paragrafo 1, richiede che i metodi di analisi rispettino un’incertezza di misura pari o inferiore al 50% (k = 2), valutata al livello degli standard di qualità ambientale pertinenti, e un limite di quantificazione pari o inferiore al 30% rispetto ai medesimi standard. Il paragrafo 2 prevede che, in assenza di standard di qualità ambientale per un parametro o di un metodo che soddisfi tali criteri, il monitoraggio sia svolto con le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi.

Regole per il calcolo dei valori medi

L’articolo 5 stabilisce che, quando le concentrazioni misurate sono inferiori al limite di quantificazione, ai fini del calcolo dei valori medi il risultato va fissato alla metà del rispettivo limite di quantificazione. Se il valore medio così calcolato resta inferiore ai limiti di quantificazione, il risultato va indicato come "inferiore al limite di quantificazione". Per i misurandi che sono somme di gruppi di parametri, inclusi metaboliti e prodotti di degradazione o reazione, i valori sotto il limite di quantificazione delle singole sostanze devono invece essere fissati a zero.

Garanzia della qualità e prove valutative

L’articolo 6 impone ai laboratori, o ai terzi da essi incaricati, di applicare sistemi di gestione della qualità conformi alla norma EN ISO/IEC-17025 o equivalenti. Richiede inoltre che tali soggetti dimostrino la propria competenza partecipando a programmi di prove valutative delle competenze e analizzando documentazione di riferimento rappresentativa di campioni con livelli adeguati rispetto agli standard di qualità ambientale. I programmi devono essere organizzati da organismi accreditati o riconosciuti a livello nazionale o internazionale secondo la guida ISO/IEC 43-1 o norme equivalenti, e i risultati devono essere valutati con i sistemi di punteggio previsti dalla guida ISO/IEC 43-1, dalla norma ISO-13528 o equivalenti.

Recepimento e obblighi di comunicazione

L’articolo 7 impone agli Stati membri di adottare entro due anni dall’entrata in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento e trasmettere anche le disposizioni essenziali di diritto interno adottate. Quando adottano tali misure, devono inserire un riferimento alla direttiva o corredarle di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri stessi.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 8 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 9 indica che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambienteacquemonitoraggio ambientalelaboratori e accreditamentostandard tecnici

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.