Direttiva 2009/92
Direttiva 2009/92/CE della Commissione, del 31 luglio 2009 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bromadiolone come principio attivo nell’allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2009/92/CE modifica la direttiva 98/8/CE per inserire il bromadiolone nell’allegato I tra i principi attivi autorizzabili nei biocidi, limitatamente ai rodenticidi (tipo di prodotto 14). L’iscrizione è temporanea, per cinque anni, ed è subordinata a stringenti misure di riduzione del rischio per l’uomo, gli animali non bersaglio e l’ambiente. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 30 giugno 2010 e applicarla dal 1° luglio 2011.
Modifica della direttiva 98/8/CE per iscrivere il bromadiolone nell’allegato I come principio attivo dei biocidi di tipo prodotto 14 (rodenticidi), con validità limitata e condizioni di impiego restrittive.
Ambito di applicazione
Si applica ai biocidi del tipo di prodotto 14 (rodenticidi) contenenti bromadiolone, ai fini dell’immissione sul mercato e dell’autorizzazione, modifica o revoca delle autorizzazioni negli Stati membri. Riguarda gli Stati membri nell’attuazione della direttiva 98/8/CE e gli operatori che commercializzano o richiedono autorizzazioni per tali prodotti. È prevista una disciplina armonizzata per tutta l’Unione/SEE, con esclusione implicita degli usi e dei prodotti diversi da quelli rientranti nel tipo 14 e dal principio attivo specificamente iscritto.
Direttiva 2009/92/CE: iscrizione del bromadiolone nell’allegato I della direttiva 98/8/CE
La direttiva interviene sulla disciplina dei biocidi prevista dalla direttiva 98/8/CE, iscrive il bromadiolone tra i principi attivi ammessi nell’allegato I e ne consente l’uso nei rodenticidi del tipo di prodotto 14. La scelta è motivata dall’esigenza di bilanciare l’utilità sanitaria del principio attivo con i rischi rilevati per gli animali non bersaglio e per l’ambiente, motivo per cui l’iscrizione è temporanea e accompagnata da forti limitazioni d’impiego.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che il bromadiolone è stato oggetto della procedura di valutazione prevista dal programma decennale di cui al regolamento (CE) n. 1451/2007. La Commissione e gli Stati membri hanno esaminato la relazione di valutazione e hanno concluso che i prodotti rodenticidi contenenti bromadiolone non presentano rischi per l’uomo, salvo incidenti con bambini, ma comportano rischi per gli animali non bersaglio e per l’ambiente. In assenza di alternative adeguate altrettanto efficaci ma meno dannose, il principio attivo viene iscritto nell’allegato I per un periodo limitato.
Oggetto della modifica normativa
L’articolo 1 modifica l’allegato I della direttiva 98/8/CE inserendo la voce relativa al bromadiolone. L’iscrizione riguarda esclusivamente il tipo di prodotto 14, cioè i rodenticidi, e consente agli Stati membri di rilasciare, modificare o revocare le autorizzazioni dei biocidi interessati in conformità all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai biocidi destinati all’eliminazione dei roditori e contenenti bromadiolone. Sul piano soggettivo riguarda gli Stati membri, chiamati a recepire e applicare le nuove regole, e sul piano operativo gli operatori economici che chiedono o detengono autorizzazioni per prodotti rodenticidi contenenti tale principio attivo. Il testo richiama inoltre la necessità di un’applicazione simultanea negli Stati membri per garantire parità di trattamento e buon funzionamento del mercato dei biocidi.
Condizioni sostanziali per l’autorizzazione dei prodotti
La voce inserita nell’allegato I prevede condizioni specifiche che gli Stati membri devono far rispettare nell’ambito delle autorizzazioni:
- la concentrazione nominale del principio attivo nei prodotti non deve superare 50 mg/kg;
- sono autorizzati solo prodotti pronti all’uso;
- i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se del caso, un colorante;
- i prodotti non devono essere utilizzati come polvere tracciante;
- l’esposizione primaria e secondaria di uomo, animali non bersaglio e ambiente deve essere ridotta al minimo mediante tutte le misure di mitigazione idonee e disponibili.
Tra le misure di riduzione del rischio espressamente indicate figurano l’uso esclusivamente professionale, un limite massimo per le dimensioni dell’imballaggio e l’obbligo di utilizzare scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomissioni.
Durata dell’iscrizione e riesame futuro
L’iscrizione del bromadiolone è limitata nel tempo: la scadenza è fissata al 30 giugno 2016. Prima di un’eventuale reiscrizione, il principio attivo deve essere sottoposto a una valutazione comparativa del rischio ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo trattino, della direttiva 98/8/CE. La limitazione temporale risponde alle caratteristiche della sostanza, ritenuta potenzialmente persistente, bioaccumulabile e tossica, o fortemente persistente e fortemente bioaccumulabile.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 30 giugno 2010 e applicarle a decorrere dal 1° luglio 2011. I provvedimenti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità scelte dagli Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Implicazioni pratiche per i professionisti
Per gli operatori del settore biocidi, la direttiva implica che i prodotti rodenticidi contenenti bromadiolone possono essere autorizzati solo entro un quadro fortemente prescrittivo e con un orizzonte temporale limitato. Per avvocati e commercialisti che assistono imprese del settore, sono rilevanti soprattutto il termine di recepimento, la data di applicazione, le condizioni tecniche di autorizzazione e l’eventualità di una futura revisione o cessazione dell’iscrizione al 30 giugno 2016.
Disposizioni principali
Iscrizione del bromadiolone nell’allegato I della direttiva 98/8/CE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE secondo l’allegato della direttiva, con inserimento del bromadiolone quale principio attivo autorizzabile per il tipo di prodotto 14 (rodenticidi).
Termine di recepimento e applicazione
Ai sensi dell’articolo 2, gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 30 giugno 2010 e applicarle dal 1° luglio 2011. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati alla pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
Entrata in vigore
L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Scadenza dell’iscrizione e riesame
Nel nuovo inserimento in allegato I, la scadenza dell’iscrizione è fissata al 30 giugno 2016. Prima di un’eventuale reiscrizione, il bromadiolone deve essere sottoposto a una valutazione comparativa del rischio ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo trattino, della direttiva 98/8/CE.
Condizioni specifiche di autorizzazione
Gli Stati membri devono assicurare che le autorizzazioni dei prodotti contenenti bromadiolone siano soggette a condizioni restrittive: concentrazione nominale non superiore a 50 mg/kg; solo prodotti pronti all’uso; presenza di un agente repulsivo e, se del caso, di un colorante; divieto di impiego come polvere tracciante; obbligo di ridurre al minimo l’esposizione primaria e secondaria per uomo, animali non bersaglio e ambiente con tutte le misure di mitigazione idonee e disponibili, inclusi uso esclusivamente professionale, limite massimo per le dimensioni dell’imballaggio e uso di scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomissioni.
Motivazione dell’iscrizione e limitazione temporale
Dai considerando emerge che il bromadiolone presenta rischi per gli animali non bersaglio e per l’ambiente, pur essendo ritenuto utile per la salute pubblica nella lotta ai roditori. L’iscrizione è quindi ammessa per un periodo limitato, in ragione delle sue caratteristiche potenzialmente persistenti, bioaccumulabili e tossiche o fortemente persistenti e fortemente bioaccumulabili.
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