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direttiva

Direttiva 2009/96

Direttiva 2009/96/CE della Commissione, del 31 luglio 2009 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l’ottaborato di disodio tetraidrato come principio attivo nell’allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2009/96/CE modifica la direttiva 98/8/CE per iscrivere l’ottaborato di disodio tetraidrato nell’allegato I, consentendo l’autorizzazione dei biocidi del tipo 8 contenenti tale sostanza. L’iscrizione è accompagnata da condizioni specifiche di autorizzazione e da misure di riduzione del rischio, in particolare per la protezione del suolo e delle acque e per l’uso professionale e industriale. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 agosto 2010 e applicarla dal 1º settembre 2011.

Modifica della direttiva 98/8/CE per includere l’ottaborato di disodio tetraidrato nell’allegato I come principio attivo autorizzabile nei biocidi tipo prodotto 8 (preservanti del legno).

Ambito di applicazione

Si applica ai biocidi del tipo di prodotto 8, ossia i preservanti del legno, contenenti ottaborato di disodio tetraidrato, nonché alle autorità competenti degli Stati membri chiamate a valutare, autorizzare, modificare o revocare le autorizzazioni di tali prodotti ai sensi della direttiva 98/8/CE. La disciplina riguarda in particolare l’immissione sul mercato e l’autorizzazione dei prodotti biocidi nell’Unione, con efficacia coordinata negli Stati membri. Sono esclusi, per effetto delle disposizioni specifiche, gli usi per trattamento in situ di legno in esterno e di legno destinato a essere esposto agli agenti atmosferici, salvo dimostrazione di assenza di rischi inaccettabili e rispetto delle condizioni previste.

Direttiva 2009/96/CE: iscrizione dell’ottaborato di disodio tetraidrato nell’allegato I della direttiva 98/8/CE

La direttiva interviene nel quadro della disciplina sui biocidi per consentire l’inclusione dell’ottaborato di disodio tetraidrato tra i principi attivi iscritti nell’allegato I della direttiva 98/8/CE. L’intervento segue la valutazione effettuata nell’ambito del programma di revisione dei principi attivi e mira a rendere possibile l’autorizzazione armonizzata dei preservanti del legno del tipo di prodotto 8 che contengono tale sostanza, ma con condizioni stringenti di gestione del rischio.

Contesto normativo e finalità

La base normativa richiamata è l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 98/8/CE, oltre al regolamento (CE) n. 1451/2007, che disciplina la seconda fase del programma decennale di esame dei principi attivi. La Commissione prende atto che la sostanza è stata valutata per l’uso nel tipo di prodotto 8 e che, in esito al processo di esame, è emersa l’idoneità generale dei prodotti come preservanti del legno, pur con rilevanti criticità ambientali e di esposizione in alcuni scenari specifici.

Esito della valutazione e motivi dell’iscrizione

La relazione di valutazione, esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione e discussa nel comitato permanente sui biocidi il 20 febbraio 2009, ha concluso che i biocidi contenenti ottaborato di disodio tetraidrato possono soddisfare i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. Per questo motivo la sostanza viene iscritta nell’allegato I, così da consentire agli Stati membri di rilasciare, modificare o revocare le autorizzazioni in conformità all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

Ambito materiale dell’iscrizione e dati identificativi

L’allegato alla direttiva inserisce una nuova voce n. 25 relativa a:

  • nome comune: ottaborato di disodio tetraidrato;
  • denominazione IUPAC: ottaborato di disodio tetraidrato;
  • numero CE: 234-541-0;
  • numero CAS: 12280-03-4;
  • purezza minima nel biocida immesso sul mercato: 975 g/kg;
  • tipo di prodotto: 8. La data di iscrizione è fissata al 1º settembre 2011.

Condizioni specifiche e misure di riduzione del rischio

La direttiva evidenzia rischi inaccettabili per il trattamento in situ di legno in esterno e per il legno trattato esposto agli agenti atmosferici. Di conseguenza, tali impieghi non devono essere autorizzati, salvo che il richiedente dimostri, con dati concreti, che il prodotto soddisfa i requisiti dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, anche mediante misure di riduzione del rischio.

Gli Stati membri devono inoltre, nel valutare la domanda di autorizzazione:

  • considerare le popolazioni esposte e gli scenari non esaminati in modo rappresentativo a livello comunitario;
  • assicurare l’adozione di misure o condizioni specifiche per ridurre i rischi a livelli accettabili;
  • imporre, per gli usi industriali e professionali, l’impiego di dispositivi di protezione individuale, salvo prova contraria nella domanda.

Per i prodotti autorizzati, le etichette e/o le schede con le istruzioni di sicurezza devono specificare che il legno trattato deve essere conservato in luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili, così da evitare scoli diretti nel suolo o nelle acque e consentirne la raccolta per riutilizzo o smaltimento.

Recepimento, applicazione e decorrenza

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure interne necessarie entro il 31 agosto 2010 e applicarle dal 1º settembre 2011. Quando adottano tali misure, devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del rinvio sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.

Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Termini dell’iscrizione e rapporto con l’articolo 16, paragrafo 3

L’allegato fissa anche:

  • il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3: 31 agosto 2013;
  • la scadenza dell’iscrizione: 31 agosto 2021. La direttiva precisa che, per i prodotti contenenti più di un principio attivo, il termine di conformità all’articolo 16, paragrafo 3 segue quello stabilito nell’ultima decisione di iscrizione relativa ai rispettivi principi attivi.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Disposizioni principali

Iscrizione nell’allegato I della direttiva 98/8/CE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE per inserire l’ottaborato di disodio tetraidrato come principio attivo autorizzabile. L’allegato della direttiva 2009/96/CE aggiunge la nuova voce n. 25 per il tipo di prodotto 8, con purezza minima pari a 975 g/kg, numero CE 234-541-0 e numero CAS 12280-03-4.

Condizioni specifiche di autorizzazione del prodotto

Per i prodotti contenenti ottaborato di disodio tetraidrato, gli Stati membri devono valutare anche popolazioni ed scenari di esposizione non esaminati in modo rappresentativo a livello UE. L’autorizzazione può essere concessa solo se la domanda dimostra che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili; in caso contrario devono essere imposte misure o condizioni specifiche.

Misure di riduzione del rischio e protezione di suolo e acqua

Per i prodotti autorizzati devono essere adottate misure appropriate per proteggere la matrice suolo e la matrice acqua. Le etichette e/o le schede di sicurezza dei prodotti autorizzati per uso industriale devono indicare che, dopo il trattamento, il legno va conservato in luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili per evitare scoli diretti nel suolo o nelle acque e permetterne la raccolta, il riutilizzo o lo smaltimento.

Uso industriale e professionale con dispositivi di protezione individuale

I prodotti autorizzati per usi industriali e professionali devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, salvo che nella domanda si dimostri che i rischi per gli utilizzatori industriali e/o professionali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi.

Limitazioni per il trattamento in situ e per il legno esposto agli agenti atmosferici

In considerazione dei rischi inaccettabili rilevati per il trattamento in situ di legno in esterno e per il legno trattato esposto agli agenti atmosferici, tali prodotti non possono essere autorizzati, salvo presentazione di dati che dimostrino il rispetto dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, se necessario mediante opportune misure di riduzione del rischio.

Termini di trasposizione e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 31 agosto 2010 e applicarle dal 1º settembre 2011. Le disposizioni adottate devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.

Scadenze dell’iscrizione e attuazione dell’articolo 16, paragrafo 3

Nell’allegato è fissata la data di iscrizione al 1º settembre 2011, il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, al 31 agosto 2013, e la scadenza dell’iscrizione al 31 agosto 2021. Per i prodotti contenenti più principi attivi, il termine di conformità segue quello stabilito nell’ultima decisione di iscrizione relativa ai principi attivi.

Come è indicizzato

Materiebiocidisalute e sicurezzaambientemercato internoprodotti chimici

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