Direttiva 2009/93
Direttiva 2009/93/CE della Commissione, del 31 luglio 2009 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’alfa-cloraloso come principio attivo nell’allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva inserisce l’alfa-cloraloso nell’allegato I della direttiva 98/8/CE, consentendo l’autorizzazione dei biocidi di tipo 14 che lo contengono, nel rispetto di specifiche condizioni e misure di riduzione del rischio. La misura discende dalla valutazione effettuata nel quadro del programma di riesame dei principi attivi e mira a garantire un’applicazione armonizzata negli Stati membri. La direttiva fissa anche i termini di recepimento, di applicazione e di conformità per le autorizzazioni nazionali.
Modifica della direttiva 98/8/CE per iscrivere l’alfa-cloraloso nell’allegato I come principio attivo dei biocidi di tipo 14 (rodenticidi).
Ambito di applicazione
Si applica ai biocidi rientranti nel tipo di prodotto 14 (rodenticidi) contenenti alfa-cloraloso, nonché alle autorità competenti degli Stati membri chiamate a valutare, autorizzare, modificare o revocare tali prodotti ai sensi della direttiva 98/8/CE. L’atto incide anche sui richiedenti l’autorizzazione del prodotto, che devono dimostrare la riduzione dei rischi a livelli accettabili, e sui soggetti esposti ai rischi connessi all’uso del prodotto, inclusi uomo, animali non bersaglio e ambiente. Restano rilevanti i comparti e i gruppi di persone non rappresentati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio effettuata a livello comunitario.
Direttiva 2009/93/CE della Commissione: iscrizione dell’alfa-cloraloso come principio attivo nei biocidi di tipo 14
La direttiva modifica la direttiva 98/8/CE per iscrivere l’alfa-cloraloso nell’allegato I, consentendo così l’uso autorizzato nei biocidi del tipo di prodotto 14, ossia i rodenticidi. La misura deriva dall’esito del programma di riesame dei principi attivi di cui al regolamento (CE) n. 1451/2007 e tiene conto della valutazione effettuata a livello dell’Unione.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama il fatto che l’alfa-cloraloso è stato oggetto di valutazione ai fini dell’uso come rodenticida e che la relazione di valutazione, approvata nell’ambito del comitato permanente sui biocidi, ha evidenziato che i biocidi contenenti tale sostanza possono soddisfare i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. L’iscrizione nell’allegato I è quindi funzionale a rendere possibile il rilascio, la modifica o la revoca delle autorizzazioni nazionali ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.
Ambito di applicazione sostanziale
L’atto riguarda esclusivamente i biocidi del tipo 14 contenenti alfa-cloraloso. La valutazione comunitaria non ha coperto tutti i possibili utilizzi; per tale ragione gli Stati membri devono esaminare, in sede di autorizzazione, i rischi relativi ai comparti e ai gruppi di persone non rappresentati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio europea e adottare misure o condizioni specifiche per ridurre tali rischi a livelli accettabili.
Obblighi per gli Stati membri in sede di autorizzazione
Gli Stati membri, nell’applicare l’articolo 5 e l’allegato VI della direttiva 98/8/CE, devono:
- valutare le popolazioni esposte e gli scenari di esposizione non esaminati in modo rappresentativo a livello comunitario;
- imporre misure di riduzione del rischio o condizioni specifiche quando necessario;
- concedere l’autorizzazione solo se la domanda dimostra che i rischi possono essere ricondotti a livelli accettabili.
La direttiva precisa inoltre che i prodotti destinati all’uso in esterni non possono essere autorizzati salvo prova concreta della conformità ai requisiti dell’articolo 5 e dell’allegato VI, eventualmente tramite misure di riduzione del rischio.
Condizioni specifiche di autorizzazione
Per i prodotti contenenti alfa-cloraloso la direttiva impone condizioni vincolanti:
- la concentrazione nominale del principio attivo non può superare 40 g/kg;
- sono autorizzati solo prodotti pronti all’uso;
- i prodotti devono contenere un agente repulsivo e un colorante;
- l’uso è consentito solo in scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomissioni.
Tali condizioni mirano, secondo il considerando, a limitare il rischio di esposizione primaria e secondaria per l’uomo e per gli animali non bersaglio, nonché gli effetti a lungo termine sulla componente ambientale.
Recepimento, applicazione e decorrenze
La direttiva impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 30 giugno 2010. Tali misure devono essere applicate a decorrere dal 1° luglio 2011, data indicata anche come data di iscrizione dell’alfa-cloraloso nell’allegato I.
L’allegato fissa inoltre il termine del 30 giugno 2013 per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE e la scadenza dell’iscrizione al 30 giugno 2021. Per i prodotti contenenti più di un principio attivo, il termine di conformità segue la decisione di iscrizione relativa all’ultimo principio attivo iscritto.
Tecnica normativa e obblighi formali
Le disposizioni nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità di tale riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. Questi devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che devono assicurare l’attuazione uniforme e simultanea delle nuove regole per garantire parità di trattamento dei biocidi contenenti alfa-cloraloso e il corretto funzionamento del mercato interno dei biocidi.
Disposizioni principali
Iscrizione dell’alfa-cloraloso nell’allegato I della direttiva 98/8/CE
L’articolo 1 modifica l’allegato I della direttiva 98/8/CE inserendo la voce n. 15 relativa all’alfa-cloraloso, principio attivo impiegato nei biocidi di tipo 14 (rodenticidi).
Condizioni tecniche e di sicurezza per l’autorizzazione del prodotto
L’allegato stabilisce che gli Stati membri, nell’esaminare le domande di autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, valutino le popolazioni e gli scenari di esposizione non rappresentati nella valutazione comunitaria e impongano misure o condizioni specifiche per ridurre i rischi a livelli accettabili. L’autorizzazione può essere concessa solo se è dimostrata tale riduzione del rischio. Per i prodotti da uso esterno, l’autorizzazione è esclusa salvo prova concreta di conformità ai requisiti dell’articolo 5 e dell’allegato VI, con eventuali misure di riduzione del rischio.
Requisiti vincolanti per i prodotti contenenti alfa-cloraloso
Le autorizzazioni devono rispettare condizioni specifiche: concentrazione nominale del principio attivo non superiore a 40 g/kg, ammissibilità solo di prodotti pronti all’uso, presenza di un agente repulsivo e di un colorante, e utilizzo esclusivo in scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomissioni.
Date di iscrizione, conformità e scadenza
L’allegato indica la data di iscrizione al 1° luglio 2011, il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, al 30 giugno 2013 e la scadenza dell’iscrizione al 30 giugno 2021. Per i prodotti contenenti più di un principio attivo, il termine di conformità segue la decisione di iscrizione relativa all’ultimo principio attivo.
Trasposizione nazionale e applicazione differita
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2010 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 1° luglio 2011. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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